Cassazione Civile, Sentenza n. 32056/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ha chiesto la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 22809/2015, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione avverso l'avviso di accertamento relativo al 2007 (ricalcolo IRES, IRAP e IVA per costi da fatture relative a operazioni inesistenti). La ricorrente sosteneva che la Corte avesse erroneamente ritenuto il ricorso generico e indeterminato e che, per un errore di percezione, non avesse colto la sintesi dei motivi e il petitum, che invece erano adeguatamente specificati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'errore reputato dalla ricorrente fosse un errore di giudizio sulla qualificazione della struttura e del contenuto del ricorso originario (valutazione di diritto/processuale) e non un errore revocatorio ammissibile ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c. La Corte ha confermato che il ricorso per cassazione era privo del requisito di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., essendo composto in massima parte da fotocopie disordinate degli atti senza una esposizione sintetica e autonoma dei fatti e delle questioni, con petitum non identificabile. Perciò non si è passati all'esame del merito; la ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle entrate, liquidate in euro 2.700,00 oltre spese prenotate a debito, e grava sull'istante l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395 cod. proc. civ. n.4
errore di fatto o svista materiale rilevante per la decisione
La norma limita la revocazione alle sole ipotesi di errore percettivo di fatto, non alle valutazioni giuridiche o errori di giudizio; la Corte ha escluso che nel caso vi fosse un tale errore percettivo
art. 366, comma 1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.
requisiti di forma del ricorso per cassazione (esposizione sintetica dei fatti e indicazione specifica dei motivi)
Il ricorso deve essere autosufficiente: non è ammesso limitarsi a riprodurre atti o a fotografare documenti senza una esposizione autonoma e concisa dei fatti e delle doglianze
art. 360 cod. proc. civ.
motivi di cassazione (vizi di diritto elencati)
I motivi devono essere specificamente indicati e motivati; mera enunciazione o rinvio generico agli atti non è sufficiente
art. 24 Cost.
La correttezza formale del ricorso è interpretata anche alla luce del diritto di difesa, bilanciando chiarezza e tutela effettiva
art. 111, comma 2 Cost. e art. 6 CEDU
principi del giusto processo e dell'accesso effettivo alla giustizia
La Corte richiama il dovere di sinteticità e chiarezza per garantire un giusto processo e non gravare le parti e l'amministrazione con oneri processuali superflui
art. 13, comma 1-quater e 1-bis d.P.R. n. 115/2002
regole sul contributo unificato
La sentenza dà atto dell'applicazione del contributo unificato previsto, con l'ulteriore importo dovuto dal ricorrente
Cass. n. 26022/2008 (Sez. Un.)
principio sulla distinzione tra errore di fatto revocatorio e errori di diritto/giudizio
Conferma che la revocazione è ammessa solo per errori percettivi di fatto del giudice, non per valutazioni giuridiche
Cass. n. 3365/2009
rilievo sull'errore meramente percettivo
Ulteriore precisazione sul contenuto dell'errore revocatorio come errore di percezione di fatti positivamente acquisiti o esclusi dagli atti
Cass. n. 362/2010
omessa lettura dei motivi come errore revocatorio
La Corte distingue l'omessa lettura (errore percettivo ammissibile per revocazione) dalla diversa valutazione dei motivi (errore di giudizio non revocabile)
Cass. n. 8425/2020
decalogo sulla chiarezza e sinteticità del ricorso per cassazione
Ribadisce l'obbligo di esposizione concisa dei fatti e dei profili giuridici essenziali per permettere l'esame del motivo di cassazione
Cass. n. 342/2021
rinvio: insufficienza del mero richiamo ai precedenti atti
Il generico rinvio agli atti non sostituisce l'obbligo di indicare specificamente i motivi di cassazione
Cass. n. 2236/2022
ulteriore precisazione sui vizi revocatori
Conferma i limiti della revocazione: deve essere dimostrata una falsa percezione di fatti decisivi verificabili dagli atti
Sez. Un. n. 30994/2017 e n. 8984/2018
orientamenti su ciò che non costituisce vizio revocatorio
Ribadiscono che non sono vizi revocatori l'errore di diritto sostanziale o processuale e l'errore di giudizio
Massime di principio
- La revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione è ammessa solo per errori di percezione dei fatti (svista materiale) chiaramente desumibili dagli atti; non è lo strumento per riparare a contestabili errori di valutazione giuridica.
- Un ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: è necessario esporre sinteticamente i fatti sostanziali e processuali e motivare specificamente i motivi ai sensi dell'art. 366 e 360 c.p.c.; non è ammesso sostituire l'esposizione con ampio rinvio a fotocopie degli atti.
- La mera enunciazione di motivi o il rinvio generico agli atti non soddisfa il requisito di specificità; il difensore deve indicare chiaramente il petitum e le doglianze collegate ai relativi vizi di diritto.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per difetto formale/di chiarezza, la revocazione non è la via corretta salvo che non emerga dalle carte un errore percettivo incontestabile (es. omissione materiale di parti fondamentali).
- La redazione chiara e sintetica del ricorso evita il rischio di inammissibilità e di condanna alle spese; in materia tributaria, la chiarezza è particolarmente importante quando il gravame concerne elementi documentali complessi (es. contestazione di operazioni inesistenti).
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