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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32052/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia ha proposto revocazione della sentenza n.21359/2015 per errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.), sostenendo che la Corte aveva erroneamente affermato l'assenza delle comunicazioni di regolarità delle istanze di definizione agevolata presentate da Moretti Gianfranco e Lucano Vincenzo. In realtà, dalle note dell'Ufficio (n.30600 e n.30601) risultava che entrambi avevano presentato domanda ai sensi dell'art.39 co.12 D.L.98/2011, le domande erano risultate regolari e i contribuenti avevano effettuato i pagamenti integrali, con cessazione della materia del contendere. L'Agenzia ha chiesto la revoca parziale della sentenza e la dichiarazione di estinzione parziale del giudizio per tali posizioni.

La decisione

La Corte ha accolto il motivo di revocazione, rilevando che sussisteva un errore di percezione sulla esistenza delle comunicazioni di regolarità, documentalmente provate in atti. Perciò ha revocato parzialmente la sentenza n.21359/2015 limitatamente alle posizioni di Moretti Gianfranco e Lucano Vincenzo e ha dichiarato parzialmente estinto il giudizio R.G. 16177/2010 per cessazione della materia del contendere in relazione a tali posizioni. Le spese del relativo rapporto processuale sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 co. 12 D.L. 98/2011

    Norma che disciplina la definizione agevolata (condono/definizione degli avvisi). La Corte ha ritenuto che, in base alle comunicazioni dell'Ufficio, le domande presentate ai sensi di tale disposizione erano regolari e i pagamenti integrali avevano prodotto la cessazione della materia del contendere.

  • art. 395 n. 4 cod. proc. civ.

    Consente la revocazione per errore di fatto (svista o errore di percezione) quando il giudice ha ritenuto esistente o inesistente un fatto decisivo che invece risulta incontestabilmente accertato o escluso dagli atti, purché tale fatto non sia stato oggetto di punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. La Corte ha applicato questo principio per annullare l'erronea affermazione circa l'assenza delle comunicazioni di regolarità.

  • art. 391-bis cod. proc. civ.

    Regola l'istanza di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione; la sua ammissibilità richiede, tra l'altro, l'esistenza dell'errore di fatto riconducibile all'art.395 n.4 c.p.c., come valutato nella decisione.

  • Cass. n. 442/2018 (giurisprudenza citata)

    Precedente di legittimità che conferma i criteri per la revocazione per errore di fatto: svista o errore di percezione su fatto decisivo non controverso in atti, che giustifica la revocazione della pronuncia.

Massime di principio

  • Se risulta documentalmente che un contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata e ha effettuato il pagamento integrale previsto, la controversia relativa a quel contribuente si estingue per cessazione della materia del contendere e il giudice deve dichiarare l'estinzione parziale del processo per quella posizione.
  • La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. fondata su errore di fatto (art.395 n.4) è ammissibile quando vi sia una svista o un'errata percezione su un fatto decisivo che risulti incontestabilmente dagli atti e non fosse oggetto di effettiva controversia nel giudizio impugnato.
  • Per ottenere la dichiarazione di estinzione parziale è essenziale produrre in modo chiaro e documentato le comunicazioni ufficiali dell'Ufficio (note, attestazioni di versamento, ricevute), così da dimostrare la regolarità della definizione e il pagamento integrale.
  • Se la Corte ha deciso nel merito una questione già cessata per effetto di una definizione, è possibile chiedere la revocazione limitata alle posizioni interessate e la compensazione delle spese relative a quel rapporto processuale.
  • La revocazione non riesce se il fatto su cui si fonda è stato effettivamente controverso e deciso dal giudice; pertanto, è strategico dimostrare che la questione non era oggetto di contestazione nel giudizio di cassazione.

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