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Sentenza

Sentenza n. 1306/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sulla predisposizione del progetto individuale di vita ex art. 14 l. 328/2000

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, quale amministratore di sostegno del figlio disabile, ha agito contro il silenzio del Comune sull’istanza di predisposizione del progetto individuale di vita presentata il 4 dicembre 2019. Ha dedotto che il procedimento era stato avviato dal Comune soltanto il 10 marzo 2023 e non era mai stato concluso, nonostante numerosi solleciti e interlocuzioni tra le amministrazioni coinvolte. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, la declaratoria del diritto alla predisposizione del progetto e il risarcimento dei danni conseguenti. Il Comune ha eccepito l’irricevibilità sia dell’azione avverso il silenzio sia della domanda risarcitoria, per decorso dei rispettivi termini, e ha contestato nel merito la fondatezza del ricorso. Il ricorrente ha sostenuto che le diffide, da ultimo quella del 15 dicembre 2025, costituissero nuove istanze idonee a far decorrere nuovi termini processuali.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare del Comune e ha dichiarato irricevibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a., l’azione avverso il silenzio può essere proposta finché perdura l’inadempimento, ma comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Per la domanda risarcitoria, l’art. 30, commi 3 e 4, c.p.a. prevede il termine di centoventi giorni, il cui decorso è sospeso finché perdura l’inadempimento, ma che inizia comunque dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere. Poiché l’istanza originaria risaliva al 4 dicembre 2019 e il procedimento era stato avviato il 10 marzo 2023, alla data di proposizione del ricorso, 16 aprile 2026, i termini risultavano ampiamente scaduti. Le diffide successive non sono state considerate nuove istanze di avvio, ma meri solleciti alla conclusione del procedimento già avviato, anche perché continuavano a riferirsi all’istanza del 2019. Il TAR ha comunque ribadito la possibilità di presentare una nuova istanza di avvio del procedimento. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 14 l. 328/2000

    La disposizione costituisce il riferimento sostanziale per la richiesta di predisposizione del progetto individuale di vita per la persona disabile.

  • art. 31, comma 2, c.p.a.

    l’azione avverso il silenzio “può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento”.

    L’azione contro il silenzio è soggetta al termine massimo di un anno dalla scadenza del termine per concludere il procedimento, ferma la possibilità di riproporre l’istanza di avvio quando ne ricorrano i presupposti.

  • art. 30, commi 3 e 4, c.p.a.

    “Per il risarcimento dell’eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, […] non decorre fintanto che perdura l’inadempimento”, iniziando “comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere”.

    La domanda risarcitoria per inosservanza del termine di conclusione del procedimento è soggetta al termine di centoventi giorni; il termine non decorre durante l’inadempimento, ma decorre comunque dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.

  • l.r. Calabria 23/2003

    È richiamata quale ulteriore fondamento normativo dell’istanza di predisposizione del progetto individuale di vita.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio può essere proposta finché perdura l’inadempimento, ma non oltre un anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento; decorso tale termine, il ricorso è irricevibile.
  • I meri solleciti rivolti all’amministrazione per concludere un procedimento già avviato non costituiscono nuove istanze di avvio e non fanno decorrere un nuovo termine per proporre l’azione avverso il silenzio.
  • Per superare la scadenza del termine annuale previsto per l’azione contro il silenzio, il privato deve presentare una nuova istanza di avvio del procedimento, purché ne ricorrano i presupposti; non è sufficiente reiterare richieste riferite al procedimento originario.
  • La domanda risarcitoria per inosservanza del termine di conclusione del procedimento è soggetta al termine di centoventi giorni, il cui decorso non opera durante l’inadempimento ma inizia comunque dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioTermini e notificazione del ricorso
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDecadenza e tardivitàTermini del procedimento

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