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Sentenza

Sentenza del 31/01/2020 n. 350 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRAP - presupposto - autonoma organizzazione - assenza di capitale impiegato - non sussiste - artigiano - non è soggetto passivo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il collegio ha ritenuto che non sussistesse una "autonoma organizzazione" in capo all'artigiano. Ha valorizzato l'assenza di personale dipendente, l'esecuzione personale dell'attività e l'apporto di beni strumentali modesto (limitatamente al minimo indispensabile per il settore) come elementi tali da escludere il presupposto impositivo IRAP. Di conseguenza l'accertamento IRAP è stato annullato o respinto nei confronti del contribuente.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'accertamento IRAP fondato sulla presunta sussistenza di una "autonoma organizzazione" idonea a costituire il presupposto impositivo. Il ricorrente sosteneva di svolgere personalmente l'attività di manutenzione senza dipendenti e con un apporto di beni strumentali minimo, mentre l'amministrazione riteneva sussistente l'organizzazione autonoma necessaria per l'applicazione dell'IRAP.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (istituzione IRAP)

    La normativa IRAP richiede, come presupposto impositivo, l'esistenza di un'organizzazione autonoma dell'attività. Il collegio interpreta tale requisito nel senso che non ricorre quando l'attività è svolta personalmente senza dipendenti e con un apporto di capitale o beni strumentali solo minimale.

Massime di principio

  • Per l'applicazione dell'IRAP è essenziale la presenza di una 'autonoma organizzazione': non basta lo svolgimento di un'attività economica.
  • I lavoratori autonomi e i professionisti che operano personalmente, senza dipendenti e senza apporti di capitale significativi, generalmente non costituiscono soggetti passivi IRAP.
  • L'artigiano che utilizza solo strumenti minimi indispensabili per il settore e non impiega personale dipendente può essere escluso dalla base imponibile IRAP.
  • La valutazione è fattuale e va effettuata caso per caso: elementi rilevanti sono numero di dipendenti, grado di coordinamento e strutturazione dell'attività, apporto di capitale e beni strumentali.
  • Per difendersi in contenzioso è utile documentare l'assenza di personale dipendente, il valore e la natura dei beni strumentali e la modalità personale di svolgimento dell'attività.

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