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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06115/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che la Corte di appello avesse già adeguatamente motivato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sulla base del negativo quadro criminale desumibile dai precedenti e dai carichi pendenti.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso riguarda la sola statuizione sul trattamento sanzionatorio, in particolare il diniego delle circostanze attenuanti generiche disposto dalla Corte di appello. Il ricorrente lamentava che tale diniego non fosse adeguatamente motivato; la Corte di cassazione rileva invece che la motivazione d'appello era congrua perché fondata sui numerosi precedenti penali dell'imputato e sui procedimenti penali pendenti. Non emergono dal testo altri capi o imputazioni specifiche, né il reato base oggetto della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando la motivazione del giudice di merito valorizzi in modo congruo precedenti penali e procedimenti pendenti dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami elementi sintomatici di una negativa personalità dell'imputato, come precedenti penali e procedimenti pendenti.
  • In sede di legittimità, la censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile se si risolve in una mera contestazione della sufficienza della motivazione, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica o apparente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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