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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02886/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice appello)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado per furto aggravato. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile il gravame ritenendo mancante la dichiarazione/elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., nella formulazione vigente all'epoca dei fatti. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, si è censurata tale declaratoria sostenendo che la dichiarazione di domicilio fosse comunque già presente in atti, perché contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nella quale risultava la nomina di un nuovo difensore con revoca del precedente e contestuale elezione di domicilio presso il suo studio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha affermato che, secondo il principio chiarito dalle Sezioni Unite, la dichiarazione di domicilio non deve necessariamente essere contenuta nell'atto di appello, ma l'atto di impugnazione deve contenere un richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, in modo da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per le notificazioni. Nel caso concreto l'atto di appello non conteneva alcun riferimento a tale precedente elezione di domicilio né era stata allegata la relativa dichiarazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, c.p.p.

    "dichiarazione di domicilio"; requisito richiesto per l'atto di impugnazione secondo la formulazione vigente all'epoca dei fatti

    L'atto di impugnazione deve consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione; la dichiarazione di domicilio può risultare anche aliunde, ma l'impugnazione deve richiamarla espressamente e specificarne la collocazione nel fascicolo processuale.

  • art. 616 c.p.p.

    "somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende"

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando la disciplina processuale richiede la dichiarazione o elezione di domicilio per l'impugnazione, tale indicazione può anche non essere inserita nell'atto stesso se già presente in altro atto del fascicolo, purché l'impugnazione la richiami in modo espresso, specifico e agevolmente verificabile.
  • La mera esistenza in atti di una precedente elezione di domicilio non basta a superare la causa di inammissibilità se l'atto di impugnazione non consente l'immediata individuazione del domicilio utile per le notificazioni.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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