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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19616/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di usucapione proposta da una persona fisica nei confronti della società proprietaria formale di un terreno, poi coinvolto in una procedura espropriativa del Comune. La resistente ha dedotto che l'area era stata occupata d'urgenza dall'ente pubblico nel 1985 e che, in seguito, vi era stata una convenzione di cessione volontaria del 1987. La parte attrice aveva inoltre presentato nel 1997 un'istanza per acquistare in permuta il terreno. Il Tribunale ha rigettato la domanda; la Corte d'appello ha confermato il rigetto ritenendo non provato il possesso utile ad usucapionem, non univocamente individuata la particella, non dimostrato il compimento del ventennio e interrotto il possesso dalla immissione in possesso per fini espropriativi, oltre che non provata l'utile accessione del possesso del dante causa ex art. 1146, comma 2, c.c. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 116 e 244 c.p.c. e 2697 c.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il giudice di merito avesse male valutato la ctu e la prova testimoniale, dalle quali risultavano l'esatta individuazione del bene e il possesso; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 1165 e 2943 c.c. in relazione all'art. 1158 c.c., sostenendo che il verbale di immissione in possesso non potesse interrompere l'usucapione, anche perché ella vi si era qualificata proprietaria, e ribadendo che la ctu dimostrava che il parcheggio pubblico era stato realizzato su terreni adiacenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi, unitariamente esaminati, sollecitassero in realtà un nuovo apprezzamento di merito del materiale probatorio, non consentito in sede di legittimità. Ha affermato che la deduzione di violazione di legge non può essere usata per ottenere il riesame dei fatti accertati dal giudice di merito; che la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se l'onere della prova sia stato erroneamente addossato a una parte diversa da quella onerata, non quando si contesti l'apprezzamento dell'esito probatorio; che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo nei ristretti casi indicati dalla giurisprudenza di legittimità, non quando si contesti la forza persuasiva attribuita dal giudice alle prove. Ha inoltre ritenuto non specificamente censurata la ratio decidendi relativa al mancato compimento del ventennio. Infine, ha enunciato il principio secondo cui l'occupazione a fini espropriativi interrompe il decorso del tempo utile ad usucapire. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    richiamato come norma sull'usucapione, rispetto alla quale la ricorrente contestava la corretta applicazione; la Corte ha però ritenuto che la questione investisse in realtà l'accertamento di fatto e la prova del possesso ventennale.

  • art. 1146, comma 2, c.c.

    richiamato dalla Corte d'appello per escludere la prova dell'utile accessione del possesso del preteso dante causa.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è ammissibile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o si discosti dalla regola del prudente apprezzamento nei casi non previsti; non quando si contesti la valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi; non se si contesti la ponderazione delle prove offerte dalle parti.

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo insieme agli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. a sostegno della censura sull'istruttoria testimoniale.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione si ha solo se l'onere della prova è attribuito a soggetto diverso da quello onerato; non se il giudice valuti in modo ritenuto erroneo le risultanze istruttorie.

  • art. 1165 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione all'interruzione del decorso dell'usucapione.

  • art. 2943 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per sostenere l'inefficacia interruttiva del verbale di immissione in possesso; la Corte ha invece ritenuto interruttiva l'occupazione espropriativa.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    la censura sul vizio motivazionale è ammessa solo nei limiti rigorosi ancora consentiti dal testo della norma; non per ottenere un riesame del merito.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    richiamato quale filtro di inammissibilità quando il ricorso non supera la verifica di conformità ai principi consolidati di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

  • art. 1146, comma 2, c.c.

    citato in relazione alla successione nel possesso, rispetto alla quale la Corte d'appello ha negato la prova utile all'accessione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del materiale istruttorio: se si contesta la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, il motivo è inammissibile salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice abbia invertito il riparto dell'onere della prova; non ricorre quando si contesti la valutazione, ritenuta errata, dell'esito delle prove raccolte.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto; non è sufficiente contestare il modo in cui le prove sono state apprezzate.
  • Ai fini dell'usucapione, l'occupazione del bene per finalità espropriative, con privazione della disponibilità materiale e giuridica del bene, interrompe il decorso del tempo utile al compimento del possesso ventennale.
  • In sede di legittimità il motivo deve aggredire specificamente tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata; se una ratio autonoma e decisiva non viene censurata, il ricorso non può essere accolto.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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