Cassazione Penale, Sentenza n. 33680/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter d.lgs. 74/2000) contestando: 1) la mancata considerazione che, a seguito dell'adesione della società alla "rottamazione ter" e dei pagamenti effettuati, il debito tributario sarebbe stato definito fino a rendere il reato estinto o comunque non punibile ai sensi degli artt. 13 e 13-bis d.lgs. 74/2000 e della disciplina del d.l. 118/2018 (con richiamo anche al d.l. 119/2018 "pace fiscale"); 2) il mancato accertamento dell'elemento soggettivo, atteso che l'imputato era divenuto amministratore dopo il periodo d'imposta contestato e si era attivato per pagare/rateizzare il debito, con omissioni successive dovute a cause esterne (alluvione); 3) l'errata esclusione dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) senza valutare complessivamente la non abitualità della condotta, i pagamenti effettuati (ravvedimento operoso e pagamenti successivi) e le difficoltà conseguenti all'alluvione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato con atto del 8 giugno 2022, dopo la soppressione della facoltà di proporre ricorso per cassazione personalmente da parte della legge 23 giugno 2017 n. 103 (modifica art. 613 c.p.p.). La Corte ha ritenuto che l'autenticazione della sottoscrizione apposta dal difensore attesta soltanto la genuinità della firma dell'imputato (ai sensi dell'art. 39 disp. att. c.p.p.) e non attribuisce la paternità dell'atto al difensore. Per l'inammissibilità è stata pronunciata la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000
Norma che punisce l'omesso versamento dell'IVA; è la fattispecie contestata all'imputato. Nel provvedimento la norma è richiamata come capo di accusa, ma la Corte di Cassazione non è entrata nel merito della sua applicazione per via dell'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1 e art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000
Prevedono effetti premiali o cause di non punibilità/attenuanti per procedimenti conciliativi e definizioni tributarie; il ricorrente sosteneva che le procedure di "rottamazione" dovessero produrre tali effetti. La Corte non ha valutato la fondatezza di tale doglianza essendo il ricorso inammissibile.
d.l. 118/2018 (cd. rottamazione ter)
Norma di definizione agevolata delle pendenze tributarie che il ricorrente invocava per ritenere il reato estinto o depenalizzato; non è stata esaminata nel merito dalla Corte a causa dell'inammissibilità.
d.l. 119/2018 (cd. pace fiscale)
Richiamata dal ricorrente come possibile procedura rientrante nelle "speciali procedure conciliative" previste dal d.lgs. 74/2000; anche questa questione non è stata valutata nel merito dalla Corte.
art. 613, comma 1 c.p.p. (come modificato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103)
La modifica ha soppresso la possibilità per l'imputato/indagato di proporre personalmente ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile proprio in forza di questa norma e della sua applicazione temporale al caso concreto.
art. 39 disp. att. c.p.p.
Stabilisce che l'autenticazione della sottoscrizione del difensore attesta la genuinità della firma della parte; la Corte ha interpretato tale autenticazione come inidonea a far figurare il ricorso come proposto dal difensore, ossia non converte la paternità dell'atto al legale.
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze per l'inammissibilità del ricorso, tra cui l'onere delle spese del procedimento e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende: la Corte ha applicato tale norma determinando in euro 3.000,00 la somma dovuta.
art. 131-bis c.p.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, invocata dal ricorrente. La Corte di Cassazione non ha esaminato la questione sul merito, avendo dichiarato il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Dopo la legge n. 103/2017 (modifica art. 613 c.p.p.) l'imputato non può più proporre personalmente ricorso per cassazione: i ricorsi devono essere depositati e sottoscritti dal difensore abilitato.
- L'autenticazione della sottoscrizione dell'imputato apposta dal difensore (art. 39 disp. att. c.p.p.) certifica solo la genuinità della firma della parte e non attribuisce all'atto la paternità del difensore; se si intende far valere il ricorso come proposto dal difensore è necessario che lo stesso difensore sia il sottoscrittore dell'atto o che il deposito sia effettuato in conformità alle regole processuali.
- Se si invocano effetti estintivi o attenuanti derivanti da procedure di definizione tributaria (es. rottamazione, pace fiscale) è importante che la definizione sia effettivamente perfezionata e documentalmente comprovata nei gradi di giudizio in cui se ne chiede la valutazione; in mancanza la questione potrebbe non essere esaminata o risultare infondata.
- La questione della sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) richiede prove sulla consapevolezza e volontà dell'omissione: la mera posizione formale (es. nomina ad amministratore successiva al periodo fiscale) e le dilazioni/rateizzazioni non escludono automaticamente il dolo, ma devono essere dimostrate e valutate nel loro contesto.
- L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità) richiede una valutazione complessiva e comparativa di tutti gli elementi (entità del danno, ravvedimenti, comportamento dell'agente, abitualità, cause esterne): non basta il solo superamento limitato della soglia per escludere ogni valutazione favorevole, ma neppure la sola entità del superamento determina automaticamente il rigetto della tenuità.
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