Sentenza n. 1607/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione del Direttore Generale di So.Re.Sa. n. 260 del 1° settembre 2025, con cui il RTI Axioma – Service Key è stato escluso dalla procedura aperta per l'affidamento del “multiservizio tecnologico da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle aziende sanitarie (AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., I.R.C.C.S.) del S.S.R. della Regione Campania”, comunicata il successivo 2 settembre; - del verbale n. 24 della seduta riservata del 29 luglio 2025, in cui il Seggio di gara ha ritenuto sussistente in capo al RTI Axioma – Service Key la causa di esclusione di cui all'art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023; - ove occorra, del verbale n. 3 della seduta riservata del 22 aprile 2025, all'esito della quale il Seggio di gara ha ritenuto di attivare il soccorso istruttorio nei confronti del RTI Axioma – Service Key; - ove occorra, del verbale n. 5 della seduta del 12 maggio 2025, all'esito della quale il Seggio di gara ha attivato il soccorso istruttorio nei confronti del RTI Axioma – Service Key; - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali; nonché per l’accertamento in via incidentale (ex art. 8 c.p.a.) della invalidità dei seguenti atti: - dell'avviso bonario dell'Agenzia delle Entrate emesso il 9 settembre 2024 nei confronti della mandante Service Key s.p.a.; - della certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria del 4 ottobre 2024 di Service Key s.p.a.; - della cartella di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate a Service Key s.p.a. in data 22 aprile 2025; - della certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria di Service Key S.p.a. del 14 marzo 2025; - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione del RTI da una procedura aperta per l'affidamento di un multiservizio tecnologico, motivata dalla ritenuta sussistenza di una grave violazione tributaria definitivamente accertata
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il RTI ha impugnato l'esclusione disposta ai sensi dell'art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023, contestando anzitutto l'omessa dichiarazione e la natura definitivamente accertata della pendenza fiscale di 76.267,12 euro riferita alla mandante. Tale pendenza era emersa soltanto nel certificato dei carichi pendenti del 14 marzo 2025, mentre non risultava nel certificato del 4 ottobre 2024 allegato alla domanda di partecipazione del 3 marzo 2025. Le ricorrenti hanno dedotto che la cartella di pagamento era stata notificata il 22 aprile 2025, dopo la presentazione dell'offerta, e hanno invocato l'art. 97, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, in quanto la causa escludente sarebbe sopravvenuta rispetto all'offerta e avrebbe potuto consentire l'estromissione o la sostituzione della mandante. Con il secondo motivo hanno sostenuto che il debito non sussisteva realmente, poiché le somme erano state oggetto di compensazione con crediti fiscali e previdenziali, contestando l'illegittimità della successiva cartella e rappresentando di avere chiesto l'annullamento in autotutela. Con il terzo motivo hanno dedotto la violazione dei principi del risultato, della fiducia, del favor partecipationis e della massima partecipazione, lamentando il mancato svolgimento di adeguati chiarimenti istruttori. È stato inoltre chiesto l'accertamento incidentale dell'invalidità degli atti dell'Agenzia delle Entrate e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Nel corso del giudizio è intervenuto il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di sgravio della somma iscritta a ruolo, residuando soltanto 2.002,88 euro.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'esclusione, limitatamente alla partecipazione del RTI e alla valutazione delle sue offerte per i lotti, essendo la procedura ancora in corso. Ha distinto l'avviso bonario di 15.997,68 euro, non integrante una violazione definitivamente accertata, dalla diversa pendenza di 76.267,12 euro, iscritta a ruolo e notificata nella stessa data ma avente importo e natura differenti. Ha ritenuto plausibile che quest'ultima non risultasse nel certificato del 4 ottobre 2024 perché, alla data del rilascio, non era ancora decorso il termine per impugnare l'atto sottostante. Tuttavia, il successivo provvedimento di sgravio dell'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la validità e tempestività dei versamenti effettuati mediante compensazione e ha eliminato la pendenza iscritta a ruolo. Secondo il TAR, tale sgravio deve produrre effetti retroattivi ai fini della gara: se l'amministrazione fiscale avesse tempestivamente esaminato le istanze della società, il debito non sarebbe stato inserito nella certificazione. Il ritardo dell'amministrazione finanziaria non può quindi pregiudicare il concorrente che aveva già adempiuto ai propri obblighi, poiché la causa di esclusione per irregolarità fiscale presuppone un'omissione di pagamento effettivamente sussistente. I primi due motivi sono stati accolti; il terzo è rimasto assorbito. È stato ritenuto superfluo l'accertamento incidentale sugli atti fiscali e inutile il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023
"gravi violazioni definitivamente accertate"
La causa automatica di esclusione per irregolarità fiscale richiede una grave violazione tributaria definitivamente accertata e superiore alla soglia prevista dalla normativa richiamata; non è sufficiente una pendenza che, in concreto, risulti già soddisfatta mediante compensazione.
art. 97, comma 2, d.lgs. n. 36/2023
"se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta"
La disposizione è stata invocata dalle ricorrenti per sostenere l'inoperatività dell'esclusione del raggruppamento quando la causa escludente sopravvenga alla presentazione dell'offerta; il TAR ha definito la controversia sulla diversa e assorbente questione dell'insussistenza sostanziale della violazione fiscale.
Allegato II.10 al d.lgs. n. 36/2023
Individua, ai fini dell'art. 94, comma 6, le violazioni fiscali rilevanti, collegate al superamento della soglia prevista dall'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
La soglia quantitativa richiamata per individuare le violazioni tributarie potenzialmente rilevanti ai fini dell'esclusione è pari a 5.000 euro.
art. 8 c.p.a.
È stato invocato per chiedere l'accertamento incidentale dell'invalidità degli atti dell'Agenzia delle Entrate; tale richiesta è stata ritenuta superflua dopo l'accoglimento dell'impugnazione dell'esclusione.
art. 120 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale applicabile alla controversia relativa alla procedura di gara.
Massime di principio
- La causa automatica di esclusione per grave irregolarità fiscale presuppone non soltanto il superamento della soglia quantitativa prevista dalla legge, ma anche l'effettiva sussistenza di un'omissione di pagamento definitivamente accertata alla data rilevante per la gara.
- Il successivo provvedimento dell'amministrazione fiscale che riconosca la validità e tempestività della compensazione e disponga lo sgravio della somma iscritta a ruolo può assumere efficacia retroattiva ai fini della verifica della regolarità fiscale, quando dimostri che l'obbligazione tributaria era stata sostanzialmente adempiuta anteriormente.
- Il ritardo dell'amministrazione nella definizione di un procedimento tributario ad esito obbligato non può ricadere sul concorrente che aveva già adempiuto ai propri obblighi; ai fini dell'esclusione da una gara rileva la realtà sostanziale dell'inadempimento, non una pendenza meramente apparente successivamente riconosciuta come insussistente.
- Un avviso bonario non integra, in quanto tale, una violazione tributaria definitivamente accertata rilevante ai sensi dell'art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023.
- Pendenze fiscali aventi diversa natura e diverso importo non possono essere considerate identiche anche se risultano notificate nella medesima data; la stazione appaltante deve distinguere l'avviso bonario dalla successiva iscrizione a ruolo e valutare autonomamente la loro rilevanza ai fini dell'esclusione.
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