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Sentenza

Sentenza n. 1480/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 6730/2024, depositata e resa pubblica il 16.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 11633/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 18.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;

Giustizia amministrativa202506419

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato il Ministero all'assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, passata in giudicato, che aveva imposto al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'assegnazione della Carta elettronica per un valore complessivo di 1.500 euro. Ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni per l'ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, il titolo era stato notificato all'amministrazione, era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni e non risultava provato l'adempimento. Il Ministero è stato quindi ordinato di assegnare integralmente la Carta elettronica per le annualità e gli importi riconosciuti dal giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, oltre agli interessi previsti dal titolo. È stata accolta la richiesta di penalità di mora, determinata in misura pari agli interessi legali calcolati sul valore complessivo del beneficio, con decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione della sentenza e fino all'effettivo adempimento, entro il limite massimo del 10% della sorte capitale. È stato inoltre nominato, per l'eventuale persistente inadempimento, il Direttore generale pro tempore della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di 60 giorni dalla richiesta dell'interessata. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 1.200 euro, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare, anche preventivamente per il caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta incaricato di compiere gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di applicare una penalità di mora con funzione sanzionatoria e compulsoria per stimolare l'adempimento dell'obbligato; la penalità può essere parametrata agli interessi legali sul valore economico della prestazione dovuta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce, nel caso concreto, presupposto per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.

Massime di principio

  • L'ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligata è una pubblica amministrazione, purché sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • In presenza di un giudicato non eseguito e in mancanza di prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine determinato.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche quando il giudicato impone un'obbligazione di fare consistente nell'emissione o assegnazione di un beneficio elettronico, se la prestazione ha un valore economico precisamente determinato; la penalità può essere commisurata agli interessi legali sul valore del beneficio e soggetta a un limite massimo rapportato alla sorte capitale.
  • Il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza di ottemperanza, per operare in caso di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, con il compito di compiere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
  • L'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione di un giudicato da parte della pubblica amministrazione; il commissario deve adottare anche le necessarie variazioni di bilancio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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