Direttiva 2004/51
DIRECTIVE 2004/51/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 amending Council Directive 91/440/EEC on the development of the Community's railways
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2004/51/CE modifica la direttiva 91/440/CEE per accelerare l’apertura del mercato ferroviario merci nell’Unione, estendendo progressivamente i diritti di accesso delle imprese ferroviarie alla rete trans-europea e poi all’intera rete. La misura si inserisce nel secondo pacchetto ferroviario e mira a favorire la competitività del trasporto ferroviario, la libertà di prestazione dei servizi e lo sviluppo del traffico merci internazionale e complessivo. La direttiva elimina inoltre alcune disposizioni obsolete in materia di sicurezza, rinviando la disciplina di tale profilo al nuovo quadro normativo sulla sicurezza ferroviaria.
Ampliamento graduale dell’accesso al mercato del trasporto merci ferroviario e adeguamento della direttiva 91/440/CEE sullo sviluppo delle ferrovie comunitarie
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese ferroviarie rientranti nell’articolo 2 della direttiva 91/440/CEE, con riferimento all’accesso alle infrastrutture ferroviarie dell’Unione per l’esercizio dei servizi di trasporto merci ferroviario, in particolare servizi internazionali e, successivamente, tutti i tipi di servizi merci. Incide anche sui gestori dell’infrastruttura ferroviaria, sui terminali e sui porti collegati ad attività ferroviarie, nonché sulla Commissione europea per gli obblighi di relazione. È una direttiva di modifica, destinata agli Stati membri, che devono recepirla entro il termine fissato.
Ampliamento dell’accesso al mercato del trasporto merci ferroviario
La direttiva 2004/51/CE costituisce una modifica puntuale ma strategica della direttiva 91/440/CEE, nell’ambito del secondo pacchetto ferroviario. L’obiettivo è rafforzare la liberalizzazione del trasporto merci su rotaia, favorire il trasferimento modale verso la ferrovia e migliorare l’efficienza e la competitività del settore nel mercato interno.
Contesto e finalità
Nei considerando la direttiva richiama la progressiva apertura del mercato già prevista dalla direttiva 91/440/CEE e osserva che l’estensione dei diritti di accesso dovrebbe produrre benefici più ampi del previsto in termini di sviluppo del traffico merci ferroviario internazionale e di trasferimento modale. La misura è presentata come parte di un quadro più ampio di riforma del settore ferroviario, connesso anche alle future iniziative su licenze dei conducenti, qualità del servizio, diritti dei passeggeri e apertura del trasporto passeggeri internazionale.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda le imprese ferroviarie contemplate dall’articolo 2 della direttiva 91/440/CEE e incide sull’accesso alle infrastrutture ferroviarie dell’Unione per il trasporto merci. Il testo distingue tre livelli di apertura:
- accesso alla rete ferroviaria transeuropea per il trasporto merci;
- accesso all’intera rete per i servizi internazionali di trasporto merci entro il 1 gennaio 2006;
- accesso all’infrastruttura in tutti gli Stati membri per tutti i tipi di servizi ferroviari merci entro il 1 gennaio 2007.
La direttiva si applica anche ai rapporti con i gestori dell’infrastruttura e con i terminali e porti collegati ad attività ferroviarie. Rimane fuori dal suo oggetto la disciplina di dettaglio della sicurezza, che viene rinviata al nuovo quadro normativo sulla sicurezza ferroviaria.
Obblighi di risultato per gli Stati membri
La direttiva vincola gli Stati membri al risultato di garantire l’accesso non discriminatorio ed equo al mercato del trasporto merci ferroviario secondo le scadenze indicate. Il margine nazionale riguarda la scelta della forma e dei mezzi di recepimento, ma non il contenuto sostanziale degli obblighi:
- assicurare l’accesso alle reti e alle infrastrutture nei termini fissati;
- garantire che gli accordi con i gestori dell’infrastruttura siano non discriminatori e trasparenti;
- assicurare l’accesso ai terminali e ai porti collegati alle attività ferroviarie salvo alternativa ferroviaria praticabile a condizioni di mercato;
- recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2005.
Condizioni di accesso e rapporti contrattuali
Il nuovo testo dell’articolo 10 della direttiva 91/440/CEE stabilisce che l’accesso deve essere concesso "on equitable conditions". Per l’operatività concreta, le imprese ferroviarie devono concludere i necessari accordi con i gestori dell’infrastruttura in base al diritto pubblico o privato, ma tali accordi devono rispettare i principi di non discriminazione e trasparenza in conformità alla direttiva 2001/14/CE.
Per terminali e porti collegati alle attività ferroviarie, l’accesso ai binari e ai servizi deve essere garantito a tutte le imprese ferroviarie in modo non discriminatorio e trasparente. Le limitazioni sono ammesse solo se esistono alternative ferroviarie praticabili a condizioni di mercato.
Relazione della Commissione e monitoraggio
La direttiva attribuisce alla Commissione un obbligo di monitoraggio molto preciso: entro il 1 gennaio 2006 deve essere presentata una relazione alle istituzioni dell’Unione sull’attuazione della direttiva. La relazione deve coprire, in particolare:
- l’attuazione negli Stati membri e il funzionamento effettivo degli organismi competenti;
- lo sviluppo del mercato, con attenzione al traffico internazionale, alle attività e alle quote di mercato degli operatori, inclusi i nuovi entranti;
- l’impatto sul settore dei trasporti e sul trasferimento modale;
- l’impatto sul livello di sicurezza in ciascuno Stato membro;
- le condizioni di lavoro nel settore, per ciascuno Stato membro.
Se necessario, la relazione può essere accompagnata da proposte o raccomandazioni per ulteriori azioni dell’Unione.
Modifiche e abrogazioni della direttiva 91/440/CEE
La direttiva interviene anche sul testo della direttiva 91/440/CEE per renderlo coerente con il nuovo assetto normativo:
- l’articolo 7, paragrafo 2, è soppresso alla data di entrata in vigore della direttiva sulla sicurezza ferroviaria;
- l’articolo 10b, paragrafo 4, lettera c), viene sostituito con un riferimento allo stato della rete ferroviaria europea;
- l’articolo 14 è abrogato.
Il considerando chiarisce che le disposizioni in materia di sicurezza contenute nella direttiva 91/440/CEE devono essere eliminate perché la sicurezza è ora disciplinata da un atto separato e coerente del nuovo quadro ferroviario.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2005 e informarne immediatamente la Commissione. Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un richiamo alla direttiva oppure esserne accompagnati in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse alla disciplina nazionale.
La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è indirizzata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Estensione dei diritti di accesso al mercato del trasporto merci
L’articolo 1, punto 2, sostituisce l’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 91/440/CEE prevedendo che le imprese ferroviarie rientranti nell’articolo 2 ottengano, a condizioni eque, accesso alla rete ferroviaria transeuropea per il trasporto merci e, entro il 1 gennaio 2006 al più tardi, all’intera rete ferroviaria per l’esercizio dei servizi internazionali di trasporto merci. Inoltre, entro il 1 gennaio 2007 al più tardi, esse devono avere accesso, sempre a condizioni eque, all’infrastruttura in tutti gli Stati membri per operare tutti i tipi di servizi ferroviari merci.
Condizioni contrattuali con i gestori dell’infrastruttura
L’articolo 10, paragrafo 5, come sostituito, impone a ogni impresa ferroviaria che svolge servizi di trasporto ferroviario di concludere i necessari accordi di diritto pubblico o privato con i gestori dell’infrastruttura utilizzata. Le condizioni di tali accordi devono essere non discriminatorie e trasparenti, in conformità alla direttiva 2001/14/CE sull’assegnazione della capacità di infrastruttura ferroviaria, l’imposizione dei canoni e la certificazione di sicurezza.
Accesso ai terminali e ai porti collegati alla ferrovia
Il nuovo articolo 10, paragrafo 6, stabilisce che l’accesso ai binari e la fornitura di servizi nei terminali e nei porti collegati alle attività ferroviarie, riferiti ai paragrafi 1, 2 e 3 e che servano o possano servire più di un cliente finale, devono essere garantiti a tutte le imprese ferroviarie in modo non discriminatorio e trasparente. Le richieste possono essere respinte o limitate solo se esistono alternative ferroviarie praticabili a condizioni di mercato.
Obbligo della Commissione di presentare una relazione
Entro il 1 gennaio 2006 la Commissione deve presentare a Parlamento europeo, Comitato economico e sociale europeo, Comitato delle regioni e Consiglio una relazione sull’attuazione della direttiva. La relazione deve riguardare: applicazione negli Stati membri e funzionamento effettivo degli organismi coinvolti; sviluppo del mercato, in particolare traffico internazionale, attività e quote di mercato degli operatori, inclusi i nuovi entranti; impatto sul settore dei trasporti, soprattutto sul modal shift; impatto sul livello di sicurezza in ciascuno Stato membro; condizioni di lavoro nel settore per ciascuno Stato membro. Se necessario, la relazione deve essere accompagnata da proposte o raccomandazioni.
Adeguamenti e abrogazioni nella direttiva 91/440/CEE
L’articolo 1, punto 1, dispone la soppressione dell’articolo 7, paragrafo 2, alla data di entrata in vigore della direttiva 2004/../CE sulla sicurezza nelle ferrovie. L’articolo 1, punto 3, sostituisce l’articolo 10b, paragrafo 4, lettera c), con il riferimento allo stato della rete ferroviaria europea. L’articolo 1, punto 4, abroga l’articolo 14 della direttiva 91/440/CEE. Il considerando indica inoltre che le disposizioni sulla sicurezza contenute nella direttiva 91/440/CEE devono essere soppresse poiché la sicurezza è disciplinata dal nuovo quadro normativo settoriale.
Termine di recepimento e obblighi formali degli Stati membri
Gli Stati membri devono adottare entro il 31 dicembre 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Quando adottano tali misure, esse devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È indirizzata agli Stati membri.
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