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Direttiva 2004/40

Directive 2004/40/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields) (18th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)

Normativa europea32004L0040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva stabilisce requisiti minimi comuni per proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici, fissando valori limite di esposizione e valori d'azione nell'allegato. Impone ai datori di lavoro valutazione dei rischi, misure tecniche e organizzative di prevenzione, informazione e formazione, consultazione dei lavoratori e sorveglianza sanitaria. Gli Stati membri devono recepirla entro 4 anni dall'entrata in vigore e prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Direttiva sui requisiti minimi di salute e sicurezza per la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici (0 Hz-300 GHz)

Ambito di applicazione

Si applica ai lavoratori esposti, o che possono essere esposti, a campi elettromagnetici durante il lavoro, nell'intervallo di frequenze da 0 Hz a 300 GHz. La direttiva riguarda i rischi per la salute e la sicurezza connessi agli effetti acuti noti nel corpo umano causati da correnti indotte, assorbimento di energia e correnti di contatto. Sono esclusi i possibili effetti a lungo termine non conclusivamente dimostrati e i rischi derivanti dal contatto con conduttori in tensione. Si applica in via piena anche la direttiva quadro 89/391/CEE, fatte salve disposizioni più rigorose o specifiche della presente direttiva; per i luoghi di lavoro aperti al pubblico sono previste condizioni che consentono, in taluni casi, di non effettuare ulteriori valutazioni se già esiste una valutazione conforme alla raccomandazione 1999/519/CE e sono rispettate le restrizioni previste per il pubblico e sono esclusi rischi per la sicurezza.

Direttiva 2004/40/CE sui campi elettromagnetici e la tutela dei lavoratori

La direttiva istituisce un quadro armonizzato di requisiti minimi di salute e sicurezza per la protezione dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici tra 0 Hz e 300 GHz. Essa si inserisce nel sistema della direttiva quadro 89/391/CEE e si concentra sugli effetti acuti e scientificamente accertati, lasciando fuori gli effetti a lungo termine non dimostrati in modo conclusivo.

Finalità e impianto generale

La finalità è duplice: garantire un livello minimo di protezione uniforme nell'Unione e prevenire possibili distorsioni della concorrenza tra imprese. I considerando sottolineano che la direttiva fissa requisiti minimi, consentendo agli Stati membri di mantenere o introdurre norme più favorevoli, anche con valori di azione o valori limite più bassi, senza che il recepimento possa comportare un arretramento rispetto ai livelli di tutela già esistenti.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica ai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici nel lavoro. Sono inclusi i rischi da correnti indotte, assorbimento di energia e correnti di contatto; sono esclusi gli effetti a lungo termine suggeriti e i rischi da contatto con conduttori in tensione. La direttiva 89/391/CEE resta pienamente applicabile, salvo le disposizioni più specifiche o più rigorose contenute nella presente direttiva.

Definizioni essenziali

L'articolo 2 definisce:

  • i "campi elettromagnetici" come campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo fino a 300 GHz;
  • i "valori limite di esposizione" come limiti basati direttamente su effetti sulla salute e considerazioni biologiche, il cui rispetto garantisce protezione da tutti gli effetti avversi noti;
  • i "valori d'azione" come grandezze direttamente misurabili, espresse in termini di intensità di campo elettrico, intensità di campo magnetico, densità di flusso magnetico e densità di potenza, il cui rispetto assicura il rispetto dei corrispondenti valori limite.

Valori limite, valori d'azione e standard tecnici

L'articolo 3 rinvia all'allegato per i valori limite di esposizione e per i valori d'azione. Fino a quando gli standard europei armonizzati del CENELEC non copriranno tutte le situazioni rilevanti di valutazione, misurazione e calcolo, gli Stati membri possono utilizzare altri standard o linee guida scientificamente fondati. L'allegato contiene una disciplina molto tecnica, con tabelle differenziate per fasce di frequenza e note su medie temporali, valori di picco, esposizioni impulsive e simultanee.

Obblighi del datore di lavoro: valutazione del rischio

L'articolo 4 impone al datore di lavoro di valutare l'esposizione e, se necessario, misurarla e/o calcolarla, nell'ambito degli obblighi generali della direttiva 89/391/CEE. Se sono superati i valori d'azione, occorre verificare se siano superati anche i valori limite. La valutazione deve essere affidata a persone o servizi competenti, ripetuta a intervalli adeguati, conservata in forma idonea e aggiornata in caso di mutamenti significativi o quando la sorveglianza sanitaria lo renda necessario.

La norma richiede di considerare, tra l'altro:

  • livello, frequenza, durata e tipo di esposizione;
  • valori limite e valori d'azione;
  • effetti sui lavoratori particolarmente a rischio;
  • effetti indiretti, come interferenze con dispositivi medici impiantabili, rischio da oggetti ferromagnetici, innesco di dispositivi elettro-esplosivi, incendi ed esplosioni;
  • eventuali apparecchiature sostitutive;
  • informazioni provenienti dalla sorveglianza sanitaria;
  • esposizioni multiple e simultanee a più frequenze.

Nei luoghi aperti al pubblico, la valutazione può non essere necessaria se vi è già una valutazione conforme alla raccomandazione 1999/519/CE e le limitazioni per il pubblico sono rispettate anche per i lavoratori, senza rischi per la sicurezza.

Misure di prevenzione e riduzione del rischio

L'articolo 5 stabilisce che i rischi devono essere eliminati o ridotti al minimo, secondo i principi generali di prevenzione della direttiva 89/391/CEE e tenendo conto del progresso tecnico e delle misure di controllo alla fonte. Quando i valori d'azione sono superati, il datore di lavoro deve adottare un piano d'azione tecnico e/o organizzativo per evitare il superamento dei valori limite, salvo che la valutazione dimostri che questi ultimi non sono superati e che i rischi per la sicurezza possono essere esclusi.

Le misure richiamate comprendono, in particolare:

  • metodi di lavoro alternativi con minore esposizione;
  • scelta di attrezzature meno emissive;
  • misure tecniche di riduzione delle emissioni, comprese schermature e interblocchi;
  • manutenzione adeguata di attrezzature, luoghi e sistemi di postazione;
  • progettazione e disposizione dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
  • limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
  • disponibilità di DPI adeguati.

La direttiva richiede inoltre segnaletica conforme alla direttiva 92/58/CEE per le aree con possibile superamento dei valori d'azione, con delimitazione e limitazione dell'accesso ove tecnicamente possibile e ove vi sia rischio di superamento dei valori limite. In ogni caso non è consentita esposizione oltre i valori limite: se ciò avviene, il datore di lavoro deve intervenire immediatamente, individuare le cause e rivedere le misure preventive.

Informazione, formazione, consultazione e partecipazione

L'articolo 6 obbliga a fornire ai lavoratori esposti e ai loro rappresentanti le informazioni e la formazione necessarie, con particolare riferimento a:

  • misure adottate per dare attuazione alla direttiva;
  • significato dei valori limite e dei valori d'azione e relativi rischi;
  • risultati delle misurazioni, valutazioni e calcoli;
  • modalità di riconoscimento e segnalazione degli effetti sulla salute;
  • circostanze che danno diritto alla sorveglianza sanitaria;
  • prassi di lavoro sicure per minimizzare i rischi.

L'articolo 7 rinvia alla disciplina generale della direttiva 89/391/CEE sulla consultazione e partecipazione dei lavoratori.

Sorveglianza sanitaria

L'articolo 8 prevede una sorveglianza sanitaria appropriata per prevenire e diagnosticare precocemente eventuali effetti avversi. Se viene rilevata un'esposizione oltre i valori limite, al lavoratore interessato deve essere resa disponibile una visita medica secondo il diritto e la prassi nazionali. Se emerge un danno alla salute, il datore di lavoro deve rivalutare i rischi ai sensi dell'articolo 4.

Il medico competente o l'autorità sanitaria deve poter accedere ai risultati della valutazione del rischio. I dati sanitari devono essere conservati in modo idoneo e nel rispetto della riservatezza; il lavoratore ha diritto, su richiesta, ad accedere alla propria documentazione sanitaria personale.

Sanzioni e obblighi degli Stati membri

L'articolo 9 impone agli Stati membri di prevedere sanzioni adeguate per le violazioni della normativa nazionale di recepimento. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Modifiche tecniche e comitato

L'articolo 10 distingue tra modifiche dei valori limite e dei valori d'azione dell'allegato, riservate al legislatore dell'Unione secondo l'articolo 137(2) del Trattato, e modifiche tecniche dell'allegato, adottabili con procedura regolamentare. L'articolo 11 disciplina l'assistenza del comitato ex articolo 17 della direttiva 89/391/CEE e fissa in tre mesi il termine di cui all'articolo 5(6) della decisione 1999/468/CE.

Monitoraggio periodico

Ogni cinque anni gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione una relazione sull'attuazione pratica della direttiva, indicando anche il punto di vista delle parti sociali. La Commissione, con la stessa periodicità, informa Parlamento europeo, Consiglio, Comitato economico e sociale europeo e Comitato consultivo sulla salute e sicurezza sul lavoro, segnalando lo stato di attuazione, l'evoluzione scientifica e le eventuali iniziative necessarie, in particolare per quanto riguarda i campi magnetici statici.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

L'articolo 13 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro 4 anni dall'entrata in vigore. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere accompagnati da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione le disposizioni nazionali adottate nel settore.

L'articolo 14 prevede che la direttiva entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 15 indica come destinatari gli Stati membri.

Allegato: struttura tecnica dei limiti

L'allegato è centrale sul piano applicativo perché traduce gli obiettivi di tutela in parametri misurabili. Definisce le grandezze fisiche utilizzate per descrivere l'esposizione e stabilisce valori limite e valori d'azione per intervalli di frequenza differenti. Le note chiariscono le modalità di mediazione temporale, i criteri di calcolo dei valori di picco, la gestione delle esposizioni pulsate o transitorie e l'uso di metodi di valutazione compatibili con gli standard CENELEC quando si tratti di esposizione simultanea a più frequenze.

Per i professionisti, la direttiva si traduce quindi in un obbligo di organizzare il sistema prevenzionistico aziendale attorno a: valutazione tecnica dell'esposizione, scelta di misure preventive proporzionate, tracciabilità documentale, informazione e formazione, vigilanza sanitaria e pronta correzione delle situazioni di superamento dei limiti.

Disposizioni principali

Obiettivo, portata e limiti materiali

L'articolo 1 definisce l'obiettivo: stabilire requisiti minimi per la protezione dei lavoratori dai rischi per salute e sicurezza derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici (0 Hz-300 GHz) durante il lavoro. La direttiva si concentra sugli effetti avversi di breve अवधि dovuti a correnti indotte, assorbimento di energia e correnti di contatto; non disciplina gli effetti a lungo termine suggeriti né i rischi da contatto con conduttori in tensione. L'articolo 1, paragrafo 5, richiama l'applicazione integrale della direttiva 89/391/CEE, salvo disposizioni più rigorose o specifiche.

Definizioni e valori limite/valori d'azione

L'articolo 2 definisce i concetti chiave di campi elettromagnetici, valori limite di esposizione e valori d'azione. L'articolo 3 rinvia all'allegato: i valori limite di esposizione sono quelli della tabella 1 e i valori d'azione quelli della tabella 2. Fino a quando gli standard armonizzati CENELEC non copriranno tutte le situazioni rilevanti di valutazione/misurazione/calcolo, gli Stati membri possono utilizzare altri standard o linee guida scientificamente fondati.

Valutazione dell'esposizione e analisi dei rischi

L'articolo 4 impone al datore di lavoro di valutare e, se necessario, misurare e/o calcolare i livelli di esposizione, nell'ambito degli obblighi della direttiva 89/391/CEE. Se i valori d'azione sono superati, va verificato anche se siano superati i valori limite. Nei luoghi aperti al pubblico la valutazione non è necessaria se esiste già una valutazione conforme alla raccomandazione 1999/519/CE e le restrizioni per il pubblico sono rispettate per i lavoratori, senza rischi per la sicurezza. La valutazione deve essere affidata a servizi o persone competenti, ripetuta a intervalli adeguati e documentata; deve essere aggiornata in caso di cambiamenti significativi o quando la sorveglianza sanitaria lo richieda.

Elementi da considerare nella valutazione del rischio

L'articolo 4, paragrafo 5, richiede di considerare, in particolare: livello, frequenza, durata e tipo di esposizione; valori limite e valori d'azione; effetti su lavoratori particolarmente a rischio; effetti indiretti (interferenze con dispositivi medici impiantabili, rischi di proiezione di oggetti ferromagnetici sopra 3 mT, innesco di dispositivi elettro-esplosivi, incendi/esplosioni da scintille); disponibilità di apparecchiature sostitutive; informazioni della sorveglianza sanitaria; esposizioni multiple e simultanee a più frequenze. Il paragrafo 6 impone che la valutazione del rischio sia registrata e consenta di identificare le misure da adottare ai sensi degli articoli 5 e 6.

Prevenzione, riduzione del rischio e piano d'azione

L'articolo 5 impone di eliminare o ridurre al minimo i rischi, seguendo i principi generali di prevenzione della direttiva 89/391/CEE e tenendo conto del progresso tecnico e delle misure di controllo alla fonte. Se sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro deve predisporre e attuare un piano d'azione tecnico e/o organizzativo per evitare il superamento dei valori limite, salvo che la valutazione ex articolo 4(2) dimostri che i valori limite non sono superati e che i rischi per la sicurezza possono essere esclusi. Sono espressamente considerate misure come metodi di lavoro alternativi, scelta di attrezzature meno emissive, misure tecniche di schermatura/interblocchi, manutenzione, progettazione e layout dei luoghi di lavoro, limitazione di durata e intensità dell'esposizione e DPI adeguati.

Segnaletica, delimitazione delle aree e divieto di superamento dei valori limite

Sempre l'articolo 5 prevede che i luoghi in cui i lavoratori possano essere esposti oltre i valori d'azione siano segnalati con apposita cartellonistica secondo la direttiva 92/58/CEE, salvo che la valutazione dimostri che i valori limite non sono superati e che i rischi per la sicurezza possono essere esclusi. Le aree interessate devono essere identificate e l'accesso limitato ove tecnicamente possibile e se vi è rischio di superamento dei valori limite. In ogni caso non è consentita un'esposizione sopra i valori limite; se ciò accade, il datore di lavoro deve agire immediatamente, individuare le cause e modificare le misure di prevenzione e protezione.

Informazione, formazione e consultazione dei lavoratori

L'articolo 6 impone al datore di lavoro di garantire a lavoratori esposti e/o loro rappresentanti informazioni e formazione adeguate sui risultati della valutazione del rischio e, in particolare, sulle misure adottate, sul significato dei valori limite e dei valori d'azione, sui risultati di misurazioni/calcoli, sul riconoscimento e la segnalazione degli effetti sulla salute, sulle circostanze che danno diritto alla sorveglianza sanitaria e sulle prassi di lavoro sicure. L'articolo 7 dispone la consultazione e partecipazione dei lavoratori secondo l'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE.

Sorveglianza sanitaria

L'articolo 8 prevede sorveglianza sanitaria appropriata per prevenzione e diagnosi precoce degli effetti avversi. Se viene rilevata un'esposizione sopra i valori limite, deve essere resa disponibile una visita medica ai lavoratori interessati secondo il diritto e la prassi nazionali; se emerge un danno alla salute, il datore di lavoro deve rivedere la valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 4. Il medico o l'autorità sanitaria deve avere accesso ai risultati della valutazione del rischio. I risultati sanitari vanno conservati in forma idonea, nel rispetto della riservatezza; il lavoratore può accedere su richiesta alla propria cartella sanitaria.

Sanzioni nazionali

L'articolo 9 obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni adeguate per le violazioni della normativa nazionale di recepimento, con carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo.

Aggiornamenti tecnici dell'allegato

L'articolo 10 distingue tra modifiche dei valori limite/valori d'azione dell'allegato, che devono essere adottate da Parlamento europeo e Consiglio secondo l'articolo 137(2) del Trattato, e modifiche tecniche strettamente tecniche dell'allegato, adottabili secondo la procedura regolamentare di cui all'articolo 11(2).

Comitato, procedura di comitologia e monitoraggio

L'articolo 11 rinvia al comitato di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE. Nei casi di rinvio all'articolo 11(2) si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con periodo di cui all'articolo 5(6) fissato a tre mesi. Ogni cinque anni gli Stati membri devono riferire alla Commissione sull'attuazione pratica della direttiva indicando il punto di vista delle parti sociali; la Commissione, con la stessa periodicità, informa Parlamento, Consiglio, CESE e Comitato consultivo sulla salute e sicurezza sul lavoro, anche su eventuali iniziative relative ai campi magnetici statici alla luce delle nuove conoscenze scientifiche.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

L'articolo 13 impone agli Stati membri di adottare entro 4 anni dall'entrata in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di comunicarle alla Commissione, con riferimento alla direttiva negli atti nazionali. Devono inoltre comunicare le disposizioni nazionali adottate nel settore. L'articolo 14 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 15 indica come destinatari gli Stati membri.

Valori limite e valori d'azione dell'allegato

L'allegato contiene le tabelle con i valori limite di esposizione e i valori d'azione per diverse bande di frequenza, distinguendo tra densità di corrente, SAR, densità di potenza, intensità di campo elettrico e magnetico, flusso di induzione magnetica e corrente di contatto. Sono previste note su medie temporali, valori di picco, esposizioni impulsive o transitorie e esposizione simultanea a più frequenze. L'allegato chiarisce che le misure dirette sono possibili per alcune grandezze fisiche e specifica soglie numeriche, tra cui il valore di densità di potenza di 50 W/m2 per 10-300 GHz e valori d'azione per vari intervalli di frequenza.

Come è indicizzato

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