Direttiva 2004/48
Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights (Text with EEA relevance)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva mira a garantire un livello elevato, equivalente e omogeneo di tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno attraverso rimedi effettivi contro le violazioni. Stabilisce standard minimi su prove, misure cautelari, diritto di informazione, misure correttive, danni, spese e pubblicità delle decisioni. Lascia agli Stati membri margini di attuazione sulla forma dei rimedi, sulle modalità procedurali e su alcune opzioni, ma impone risultati di effettività, proporzionalità e dissuasività. Il recepimento doveva avvenire entro 24 mesi dall’adozione della direttiva.
Rafforzamento dell’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale mediante misure, procedure e rimedi civili e amministrativi armonizzati a livello UE.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale previsti dal diritto dell’Unione e/o dal diritto nazionale dello Stato membro interessato, includendo espressamente i diritti di proprietà industriale. Restano salve le disposizioni specifiche dell’UE in materia di copyright e diritti connessi, nonché le norme su diritto sostanziale della proprietà intellettuale, protezione dei dati, firme elettroniche, servizi della società dell’informazione, obblighi internazionali degli Stati membri (in particolare TRIPS) e le norme nazionali su procedimenti e sanzioni penali. Alcuni strumenti, come talune misure cautelari e di informazione, operano in linea di massima per atti commessi su scala commerciale; gli Stati membri possono estenderli anche ad altri casi.
Direttiva 2004/48/CE sull’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale
La direttiva nasce per ridurre le forti disparità esistenti tra gli ordinamenti nazionali in materia di tutela giudiziaria dei diritti di proprietà intellettuale e per garantire un livello elevato, equivalente e omogeneo di protezione nel mercato interno. I considerando evidenziano che l’effettiva protezione della proprietà intellettuale è essenziale per innovazione, investimenti, concorrenza leale e funzionamento del mercato interno, nel rispetto degli obblighi internazionali, dei diritti fondamentali e delle altre norme UE pertinenti.
Finalità e impostazione generale
La direttiva non armonizza il diritto sostanziale della proprietà intellettuale, ma disciplina i mezzi di enforcement. Essa impone agli Stati membri un obbligo di risultato: devono assicurare strumenti efficaci, proporzionati e dissuasivi contro le violazioni, evitando al contempo oneri eccessivi, ritardi ingiustificati e abusi. Il testo lascia però agli ordinamenti nazionali la scelta delle forme procedurali concrete, purché rispettino gli standard minimi fissati a livello UE.
Ambito di applicazione e limiti
L’ambito copre tutte le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale riconosciuti dal diritto dell’Unione e/o dal diritto nazionale dello Stato membro interessato, comprendendo espressamente i diritti di proprietà industriale. Restano fuori dall’armonizzazione le regole specifiche già previste in materia di copyright e diritti connessi da altri atti UE, in particolare la direttiva 91/250/CEE e la direttiva 2001/29/CE, nonché il diritto sostanziale, le norme su protezione dei dati, firme elettroniche, commercio elettronico, gli obblighi internazionali degli Stati membri, compreso il TRIPS, e le norme nazionali penali.
La direttiva precisa inoltre che alcune misure sono concepite per gli atti compiuti su scala commerciale, cioè per vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto; ciò normalmente esclude i consumatori finali in buona fede. Gli Stati membri possono tuttavia estendere tali strumenti anche ad altri casi.
Soggetti legittimati e presunzione di titolarità
Possono chiedere l’applicazione delle misure previste non solo i titolari dei diritti, ma anche i licenziatari e, nei limiti del diritto applicabile, gli organismi di gestione collettiva e gli organismi professionali di difesa. La direttiva introduce inoltre una presunzione probatoria per le opere letterarie e artistiche: se il nome dell’autore compare sull’opera nel modo consueto, egli è considerato autore salvo prova contraria; regola analoga per i titolari di diritti connessi.
Prove e conservazione delle prove
Un asse centrale della direttiva è il rafforzamento dell’accesso alla prova. Su domanda motivata, il giudice può ordinare alla controparte l’esibizione di prove nella sua disponibilità, purché il richiedente abbia già fornito elementi ragionevolmente accessibili a sostegno della pretesa. Nei casi di violazione su scala commerciale, il giudice può ordinare anche la comunicazione di documenti bancari, finanziari o commerciali, sempre con tutela delle informazioni riservate.
Prima ancora dell’instaurazione del giudizio di merito, il giudice può adottare misure rapide di preservazione delle prove, anche senza sentire la controparte quando il ritardo rischi di causare un danno irreparabile o la distruzione degli elementi probatori. In tali casi è previsto un successivo contraddittorio e un riesame entro un termine ragionevole. Le misure possono essere subordinate a cauzione e, se revocate, decadono o risultano ingiustificate, il convenuto può ottenere un risarcimento del pregiudizio subito. Il giudice può inoltre esigere che l’azione di merito sia proposta entro un termine ragionevole; in mancanza, comunque, entro 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario, se più lungo.
Diritto di informazione
La direttiva impone agli Stati membri di garantire un vero e proprio diritto di informazione in ambito contenzioso. Su richiesta giustificata e proporzionata del ricorrente, il giudice può ordinare la comunicazione di informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione dei beni o servizi illeciti non solo al contraffattore, ma anche ad altri soggetti che abbiano detenuto, utilizzato o fornito su scala commerciale i beni o servizi contraffatti, oppure che siano stati indicati come coinvolti nella catena illecita.
Le informazioni possono riguardare, in particolare:
- nomi e indirizzi di produttori, fabbricanti, distributori, fornitori e precedenti detentori;
- nominativi di grossisti e dettaglianti destinatari;
- quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate;
- prezzo ottenuto per i beni o servizi in questione.
Restano ferme le norme nazionali o UE su informazioni più ampie, utilizzabilità processuale, responsabilità per abuso, diritto a non auto-incriminarsi, riservatezza delle fonti e protezione dei dati personali.
Misure cautelari e provvisorie
L’articolo 9 disciplina i rimedi urgenti. Il giudice può emettere un’ingiunzione provvisoria per impedire una violazione imminente o per far cessare provvisoriamente la violazione in corso; può farlo anche contro intermediari i cui servizi siano usati da terzi per violare diritti di proprietà intellettuale. Può inoltre disporre il sequestro o la consegna dei beni sospettati di violazione per impedirne la circolazione nel commercio.
Per le violazioni su scala commerciale, se vi sono circostanze che possono pregiudicare il recupero del danno, il giudice può ordinare il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili del resistente, compreso il blocco dei conti bancari e degli altri attivi. Anche qui sono possibili provvedimenti inaudita altera parte, riesame successivo, cauzione e obbligo di compensazione se le misure si rivelano ingiustificate.
Misure correttive definitive
A seguito della decisione di merito, il giudice può ordinare misure correttive sui beni giudicati illeciti e, se del caso, sui materiali e strumenti prevalentemente usati per produrli. Le misure tipiche sono:
- richiamo dai canali commerciali;
- rimozione definitiva dal mercato;
- distruzione.
Salvo motivi particolari, tali misure sono eseguite a spese dell’infrattore. Il giudice deve comunque valutare la proporzionalità tra gravità della violazione e rimedio adottato, nonché gli interessi dei terzi.
Inibitoria e misure alternative
La direttiva prevede l’azione inibitoria definitiva contro la prosecuzione della violazione, eventualmente accompagnata da penalità periodiche se consentito dal diritto nazionale. È inoltre riconosciuta la possibilità di agire contro gli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare diritti di proprietà intellettuale, con salvezza della disciplina speciale sul diritto d’autore e sui diritti connessi.
In casi appropriati, su richiesta del soggetto obbligato, il giudice può sostituire le misure correttive con un’indennità pecuniaria quando la violazione è stata non intenzionale e senza colpa, l’esecuzione delle misure sarebbe sproporzionatamente dannosa e il compenso appare ragionevolmente soddisfacente.
Risarcimento del danno e spese
Il risarcimento è dovuto quando l’autore della violazione ha agito consapevolmente o con ragionevoli motivi per saperlo. Nella liquidazione, il giudice deve tenere conto di tutti gli aspetti appropriati, tra cui:
- conseguenze economiche negative, inclusi i mancati profitti;
- profitti ingiusti dell’autore della violazione;
- eventuale pregiudizio morale.
In alternativa, il danno può essere liquidato in via forfettaria sulla base di elementi come le royalties o i canoni che sarebbero stati dovuti con regolare autorizzazione. Per le violazioni non consapevoli e non colpose, gli Stati membri possono prevedere la restituzione degli utili o danni predeterminati. Quanto alle spese, la regola generale è che le spese legali ragionevoli e proporzionate, nonché le altre spese della parte vittoriosa, siano poste a carico della parte soccombente, salvo equità contraria.
Pubblicità delle decisioni e ulteriori sanzioni
Per rafforzare l’effetto deterrente, il giudice può ordinare, su richiesta e a spese dell’infrattore, la divulgazione della decisione, anche mediante pubblicazione integrale o parziale. Gli Stati membri possono prevedere ulteriori misure di pubblicità, come forme di advertising particolarmente visibili.
La direttiva lascia inoltre impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di applicare altre sanzioni adeguate, anche amministrative, nei casi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale.
Codici di condotta, cooperazione e valutazione
Gli Stati membri devono incoraggiare lo sviluppo di codici di condotta da parte delle associazioni di settore, in particolare per l’uso di codici identificativi sull’origine della fabbricazione dei dischi ottici, e trasmettere alla Commissione i progetti e le valutazioni di tali codici. È inoltre previsto un meccanismo di cooperazione tramite corrispondenti nazionali, da designare e comunicare agli altri Stati membri e alla Commissione.
Tre anni dopo la scadenza di recepimento, ciascuno Stato membro deve presentare alla Commissione una relazione sull’attuazione della direttiva. La Commissione, sulla base di tali relazioni, deve predisporre una relazione complessiva sull’applicazione della direttiva, sulla sua efficacia e sul suo impatto su innovazione e società dell’informazione, con eventuali proposte di modifica.
Recepimento ed entrata in vigore
Il recepimento doveva avvenire entro 24 mesi dalla data di adozione della direttiva, cioè entro il termine indicato all’articolo 20, paragrafo 1, con la precisazione riportata nella nota finale. Le misure nazionali di attuazione devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne accompagnate in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione i testi delle disposizioni nazionali adottate.
La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è indirizzata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito
L’articolo 1 definisce l’oggetto della direttiva: misure, procedure e rimedi necessari per assicurare l’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, includendo i diritti di proprietà industriale. L’articolo 2 estende l’ambito a tutte le violazioni dei diritti tutelati dal diritto UE e/o nazionale, ma esclude l’armonizzazione delle regole specifiche su copyright e diritti connessi già previste da altri atti UE, nonché il diritto sostanziale, il diritto internazionale e le norme penali nazionali.
Obbligo generale degli Stati membri
L’articolo 3 impone agli Stati membri di prevedere rimedi effettivi, proporzionati e dissuasivi, ma anche equi, non eccessivamente complessi o costosi e privi di ritardi ingiustificati. Le misure non devono creare ostacoli al commercio legittimo né prestarsi ad abusi.
Soggetti legittimati e presunzione di titolarità
L’articolo 4 riconosce la legittimazione ad agire ai titolari dei diritti, ai licenziatari e, nei limiti del diritto applicabile, agli organismi di gestione collettiva e agli organismi professionali di tutela. L’articolo 5 stabilisce una presunzione di paternità per le opere letterarie e artistiche quando il nome dell’autore appare sulla stessa, estesa in via analogica ai titolari di diritti connessi.
Prove e conservazione delle prove
L’articolo 6 consente al giudice di ordinare l’esibizione delle prove nella disponibilità della controparte, su domanda motivata e con tutela della riservatezza; per violazioni su scala commerciale può ordinare anche la comunicazione di documenti bancari, finanziari o commerciali. L’articolo 7 prevede misure rapide e anche inaudita altera parte per preservare le prove, con diritto al riesame, possibile subordinazione a cauzione, obbligo di azione di merito entro un termine ragionevole e, in ogni caso, entro 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario se più lungo; sono previste anche misure di compensazione del convenuto in caso di revoca o infondatezza.
Diritto di informazione
L’articolo 8 impone di consentire, su richiesta giustificata e proporzionata del ricorrente, l’ordine giudiziale di comunicare informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione dei beni o servizi illeciti da parte del contraffattore e di altri soggetti coinvolti su scala commerciale. Le informazioni comprendono, in particolare, nominativi e indirizzi dei produttori, distributori e fornitori, nonché quantità e prezzi; restano salve le norme su maggiore accesso alle informazioni, uso processuale, responsabilità per abuso, diritto a non auto-incriminarsi, riservatezza e dati personali.
Misure cautelari e provvisorie
L’articolo 9 obbliga gli Stati membri a prevedere injunctions provvisorie per impedire o far cessare violazioni imminenti o in corso, anche contro intermediari, e il sequestro o la consegna dei beni sospettati di violazione. In caso di violazioni su scala commerciale e rischio per il recupero del danno, il giudice può disporre il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili, il blocco dei conti e l’accesso a documentazione bancaria/finanziaria/commerciale. Sono previste possibilità di provvedimenti inaudita altera parte, riesame successivo, cauzione e compensazione del convenuto.
Misure correttive post decisione di merito
L’articolo 10 consente, senza pregiudizio del risarcimento, il richiamo dal mercato, la rimozione definitiva o la distruzione dei beni illeciti e, se del caso, di materiali e strumenti principali di produzione. Le misure sono a carico del responsabile salvo ragioni particolari e devono rispettare il principio di proporzionalità e gli interessi dei terzi.
Inibitoria e alternative
L’articolo 11 prevede l’inibitoria definitiva contro il responsabile della violazione e, ove previsto dal diritto nazionale, penalità periodiche per l’inadempimento. È riconosciuta anche l’azione contro gli intermediari i cui servizi siano usati da terzi per violare diritti di proprietà intellettuale, con salvezza dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE. L’articolo 12 consente, in casi appropriati e su richiesta del soggetto obbligato, un indennizzo pecuniario alternativo se la condotta è stata non intenzionale e senza colpa, l’esecuzione delle misure sarebbe sproporzionatamente gravosa e il compenso è ragionevolmente soddisfacente.
Danni e spese legali
L’articolo 13 impone il risarcimento del danno al trasgressore che abbia agito sapendo, o con ragionevoli motivi per sapere, di commettere una violazione. Il giudice può considerare utili mancati, profitti ingiusti, eventuale danno morale e, in alternativa, liquidare una somma forfettaria basata almeno sui canoni o royalties che sarebbero stati dovuti con autorizzazione. Per la violazione inconsapevole o non colposa, gli Stati membri possono prevedere restituzione degli utili o danni predeterminati. L’articolo 14 stabilisce come regola generale che le spese ragionevoli e proporzionate siano poste a carico della parte soccombente, salvo equità contraria.
Pubblicità delle decisioni e ulteriori sanzioni
L’articolo 15 consente la diffusione della decisione giudiziale, incluso il suo affissione o la pubblicazione totale o parziale, a spese del contraffattore, e ulteriori forme di pubblicità adeguate. L’articolo 16 lascia impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di applicare ulteriori sanzioni civili o amministrative appropriate nei casi di violazione.
Codici di condotta, cooperazione e valutazione
L’articolo 17 invita gli Stati membri a promuovere codici di condotta a livello UE e nazionale, in particolare per l’uso di codici identificativi sull’origine dei dischi ottici, e a trasmettere alla Commissione i progetti e le valutazioni. L’articolo 18 impone agli Stati membri di presentare alla Commissione, tre anni dopo la data di cui all’articolo 20, paragrafo 1, una relazione sull’attuazione; la Commissione deve poi redigere una relazione complessiva su applicazione, efficacia, impatto su innovazione e società dell’informazione, eventualmente con proposte di modifica. L’articolo 19 prevede la designazione di corrispondenti nazionali per la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione e gli altri Stati membri.
Recepimento ed entrata in vigore
L’articolo 20 impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni necessarie entro 24 mesi dalla data di adozione della direttiva; tale termine di trasposizione, secondo la nota finale, corrisponde a ventiquattro mesi dalla data di adozione. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un rinvio alla direttiva o esserne corredate in sede di pubblicazione ufficiale, e gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i testi nazionali adottati. L’articolo 21 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; l’articolo 22 indica che la direttiva è rivolta agli Stati membri.
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