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Direttiva 2004/50

DIRECTIVE 2004/50/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 amending Council Directive 96/48/EC on the interoperability of the trans-European high-speed rail system and Directive 2001/16/EC of the European Parliament and of the Council on the interoperability of the trans-European conventional rail system

Normativa europea32004L0050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica in modo organico le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE sull’interoperabilità ferroviaria, adattandole al nuovo quadro istituzionale con la futura Agenzia ferroviaria europea e alla progressiva estensione della disciplina alla rete convenzionale. Rafforza il ruolo delle TSI, chiarisce definizioni e procedure di conformità/verifica, istituisce o disciplina registri nazionali del materiale rotabile e dell’infrastruttura, e prevede casi di deroga limitati. Gli Stati membri conservano margini di discrezionalità nell’attuazione, ma devono conseguire il risultato dell’interoperabilità nel rispetto delle specifiche tecniche comuni e dei termini di recepimento.

Direttiva di modifica della disciplina UE sull’interoperabilità dei sistemi ferroviari ad alta velocità e convenzionali, con estensione progressiva dell’ambito, rafforzamento delle specifiche tecniche di interoperabilità (TSI), dei registri e delle procedure di autorizzazione.

Ambito di applicazione

Si applica ai sistemi ferroviari trans-europei ad alta velocità e convenzionali, con riferimento alle infrastrutture, al materiale rotabile e ai sottosistemi funzionali e strutturali elencati negli allegati. Riguarda gli Stati membri, che devono recepirla, nonché gestori dell’infrastruttura, imprese ferroviarie, organismi notificati, soggetti incaricati della verifica, dell’autorizzazione e della tenuta dei registri. L’ambito del sistema ferroviario convenzionale è esteso progressivamente all’intera rete convenzionale, inclusi i collegamenti ai terminali e alle principali infrastrutture portuali, con esclusioni per infrastrutture e materiale rotabile riservati a uso strettamente locale, storico o turistico, o infrastrutture funzionalmente isolate; sono previste deroghe specifiche per taluni progetti, casi geografici e situazioni di emergenza.

Direttiva 2004/50/CE: modifica dell’interoperabilità ferroviaria ad alta velocità e convenzionale

La direttiva interviene in modo ampio sulle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE, con l’obiettivo di rafforzare l’interoperabilità della rete ferroviaria transeuropea, migliorare il coordinamento tecnico-istituzionale e adattare il quadro normativo alla futura Agenzia ferroviaria europea. Il testo valorizza le TSI come strumento centrale di armonizzazione tecnica, ma conserva spazi di flessibilità per casi specifici, deroghe e progressività dell’attuazione.

Obiettivi e finalità

La finalità dichiarata è l’istituzione delle condizioni necessarie per l’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo, sia ad alta velocità sia convenzionale, nel territorio comunitario. L’armonizzazione deve facilitare i servizi ferroviari internazionali, favorire lo sviluppo del mercato interno di attrezzature e servizi e contribuire alla creazione progressiva di una rete interoperabile, coerente con le politiche UE di riequilibrio modale e di sviluppo delle reti transeuropee.

Ambito di applicazione e progressiva estensione della disciplina

Per il sistema ad alta velocità, la disciplina riguarda le parti del sistema messe in servizio dopo la data di entrata in vigore della direttiva, incluse progettazione, costruzione, messa in servizio, upgrading, rinnovo, esercizio e manutenzione, oltre alle qualifiche professionali e alle condizioni di salute e sicurezza del personale. Per il sistema convenzionale, l’ambito viene esteso progressivamente all’intera rete, inclusi i collegamenti ai terminali e alle principali infrastrutture portuali che servono o possono servire più utenti, con esclusione di infrastrutture e materiale rotabile riservati a uso strettamente locale, storico o turistico o funzionalmente isolati.

L’estensione al sistema convenzionale avviene per fasi: le parti di rete ancora non coperte sono assoggettate solo dalla data di entrata in vigore delle corrispondenti TSI. La Commissione deve adottare un programma di lavoro entro il 1º gennaio 2006 per sviluppare nuove TSI e/o rivedere quelle esistenti, con un primo gruppo da sviluppare entro gennaio 2009.

Definizioni e chiarimenti tecnici

La direttiva introduce o chiarisce diverse nozioni tecniche rilevanti per gli operatori:

  • "parametro di base" come condizione regolatoria, tecnica o operativa critica per l’interoperabilità;
  • "caso specifico" per elementi che richiedono disposizioni particolari nelle TSI per vincoli geografici, topografici o urbani, o per compatibilità con il sistema esistente;
  • "upgrading" come modifica importante che migliora la prestazione complessiva del sottosistema;
  • "renewal" come sostituzione importante che non altera la prestazione complessiva;
  • "sostituzione nell’ambito della manutenzione" come sostituzione di componenti con parti di funzione e prestazione identiche;
  • "messa in servizio" come insieme delle operazioni che portano il sottosistema al suo stato operativo progettuale.

Viene anche precisato che il sistema ferroviario esistente comprende infrastrutture, linee, installazioni fisse e materiale rotabile delle varie categorie e origini che vi circolano.

TSI: contenuto, valore giuridico e rapporto con le norme europee

Ogni sottosistema deve essere coperto da una TSI; se necessario, una TSI può riguardare più sottosistemi e un sottosistema può essere coperto da più TSI. La decisione di elaborare o rivedere una TSI, nonché la scelta del suo ambito tecnico e geografico, richiede un mandato della Commissione.

Le TSI devono:

  • indicare l’ambito di applicazione;
  • fissare i requisiti essenziali e le interfacce tra sottosistemi;
  • definire le specifiche funzionali e tecniche;
  • individuare gli interoperability constituents e le interfacce da coprire con specifiche europee;
  • stabilire le procedure di valutazione della conformità o dell’idoneità all’uso e della verifica CE;
  • indicare la strategia di attuazione graduale;
  • precisare, per il personale, competenze professionali e condizioni di salute e sicurezza.

Le TSI possono rinviare espressamente a norme o specifiche europee solo se ciò è strettamente necessario per conseguire gli obiettivi della direttiva; in tal caso tali riferimenti diventano obbligatori dal momento in cui la TSI è applicabile. In assenza di norme europee, possono essere richiamati documenti normativi chiaramente identificati e di pubblico dominio.

Elaborazione delle TSI, ruolo dell’Agenzia e analisi costi-benefici

I progetti di TSI e le relative modifiche sono elaborati su mandato della Commissione, secondo la procedura di comitatologia dell’articolo 21(2), sotto la responsabilità dell’Agenzia ferroviaria europea e in cooperazione con i gruppi di lavoro previsti. La Commissione adotta e pubblica le TSI nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il processo di redazione avviene in due fasi:

  • individuazione da parte dell’Agenzia dei parametri di base, delle interfacce e degli eventuali casi specifici, con presentazione delle soluzioni alternative più valide e relativa giustificazione tecnico-economica;
  • redazione della TSI sulla base di tali parametri, tenendo conto del progresso tecnico, della standardizzazione già svolta e della ricerca.

Ogni progetto deve essere accompagnato da una valutazione complessiva costi-benefici, con indicazione dell’impatto per operatori e agenti economici. Gli Stati membri devono fornire i dati necessari a tale valutazione. Il comitato è informato regolarmente e può richiedere l’esame di soluzioni alternative.

Consultazione di utenti e parti sociali

La direttiva rafforza il coinvolgimento degli utilizzatori e delle parti sociali. Le associazioni e gli organismi rappresentativi degli utenti devono essere consultati durante la redazione e la revisione delle TSI per gli aspetti che incidono direttamente sull’uso dei sottosistemi. Le parti sociali devono essere consultate, nel quadro del comitato di dialogo settoriale, sulle condizioni di lavoro e di sicurezza di cui all’articolo 5(3)(g) e devono esprimere il loro parere entro tre mesi.

Deroghe e casi di non applicazione delle TSI

L’articolo 7, come modificato, consente agli Stati membri di non applicare una o più TSI in casi circoscritti, tra cui:

  • progetti di nuove linee o di rinnovo/upgrading già in fase avanzata o oggetto di contratto in esecuzione al momento della pubblicazione delle TSI;
  • incompatibilità tra le TSI e le caratteristiche esistenti della linea, in particolare per luce limite, scartamento, interspazio tra binari o tensione di alimentazione;
  • reti nazionali separate o isolate dal mare rispetto al resto della rete comunitaria;
  • progetti per i quali l’applicazione delle TSI comprometterebbe la sostenibilità economica o la compatibilità del sistema ferroviario nazionale;
  • ripristino rapido della rete dopo incidente o calamità, quando l’applicazione parziale o totale delle TSI non sia economicamente o tecnicamente praticabile.

La deroga deve essere notificata preventivamente alla Commissione, con trasmissione del fascicolo tecnico. Nei casi di incompatibilità tecnica e di compromissione economica la Commissione decide secondo la procedura dell’articolo 21(2). Per il caso delle incompatibilità di luce limite e scartamento, la decisione della Commissione non riguarda tali due parametri.

Verifica, autorizzazione alla messa in servizio e controlli successivi

Gli Stati membri devono autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi strutturali ubicati o operanti nel proprio territorio e verificare che, una volta integrati, essi non compromettano i requisiti essenziali. Devono inoltre controllare, al momento della messa in servizio e poi periodicamente, che esercizio e manutenzione restino conformi ai requisiti essenziali.

Per i lavori di rinnovo o upgrading, il gestore dell’infrastruttura o l’impresa ferroviaria presenta un fascicolo al competente Stato membro, che valuta se, in base all’ampiezza dei lavori e alla strategia di attuazione prevista dalla TSI, sia necessaria una nuova autorizzazione. Tale autorizzazione è richiesta ogni volta che i lavori possano incidere sul livello complessivo di sicurezza del sottosistema.

Materiale rotabile, codici identificativi e registri

Per ogni veicolo autorizzato alla messa in servizio, gli Stati membri devono assicurare l’assegnazione di un codice alfanumerico, da apporre sul veicolo e da iscrivere in un registro nazionale del materiale rotabile. Il registro deve essere conforme a specifiche comuni adottate dalla Commissione sulla base di una proposta dell’Agenzia.

Il registro deve contenere almeno:

  • riferimenti alla dichiarazione CE di verifica e all’organismo che l’ha rilasciata;
  • riferimenti al registro del materiale rotabile;
  • identificazione del proprietario o del locatario;
  • eventuali restrizioni d’uso;
  • dati critici per la sicurezza relativi al piano di manutenzione.

Il registro deve essere tenuto da un soggetto indipendente da qualsiasi impresa ferroviaria ed essere accessibile alle autorità di sicurezza e agli organismi investigativi, nonché, su richiesta legittima, agli organismi di regolazione, all’Agenzia, alle imprese ferroviarie e ai gestori dell’infrastruttura. Per materiale immesso in servizio per la prima volta in un paese terzo, gli Stati membri possono accettare un diverso sistema di codifica, purché i dati essenziali siano recuperabili tramite il registro.

Registri di infrastruttura e materiale rotabile

È introdotto un nuovo obbligo di pubblicazione e aggiornamento annuale di un registro dell’infrastruttura e di un registro del materiale rotabile. Essi devono indicare le principali caratteristiche di ciascun sottosistema o parte di sottosistema, compresi i parametri di base, e il loro rapporto con le caratteristiche previste dalle TSI applicabili. Copie dei registri devono essere trasmesse agli Stati membri interessati e all’Agenzia e rese disponibili per la consultazione degli operatori interessati.

Regole tecniche nazionali in assenza di TSI

Quando non esistono TSI, o nei casi di deroga notificata, gli Stati membri devono trasmettere agli altri Stati e alla Commissione l’elenco delle regole tecniche utilizzate per dare attuazione ai requisiti essenziali e indicare gli organismi competenti alla verifica. La direttiva fissa un termine espresso di notifica: entro un anno dall’entrata in vigore della direttiva.

Comitato, coordinamento degli organismi notificati e atti di esecuzione

La Commissione è assistita da un comitato che opera secondo la procedura della decisione 1999/468/CE; il termine per il parere del comitato è fissato in tre mesi. Il comitato può istituire gruppi di lavoro e discutere qualsiasi questione relativa all’interoperabilità, inclusi i rapporti con i sistemi ferroviari di paesi terzi.

È inoltre istituito un gruppo di coordinamento degli organismi notificati per affrontare le questioni relative alle procedure di conformità, idoneità all’uso, verifica e applicazione delle TSI. La Commissione può adottare raccomandazioni attuative e, se necessario, misure per risolvere i problemi emersi.

Programma di lavoro e priorità per le TSI del sistema convenzionale

Per la direttiva 2001/16/CE è previsto un ordine di priorità per l’elaborazione delle TSI. La prima serie deve riguardare, in particolare, comando-controllo e segnalamento, applicazioni telematiche per i servizi merci, esercizio e gestione del traffico, carri merci e rumore da materiale rotabile e infrastruttura; per il materiale rotabile, la priorità va a quello destinato all’uso internazionale.

La Commissione deve inoltre adottare un programma di lavoro che comprenda:

  • la costruzione di un’architettura di riferimento del sistema ferroviario convenzionale;
  • un modello di struttura per le TSI;
  • una metodologia di analisi costi-benefici;
  • i mandati per la redazione delle TSI;
  • i parametri di base per ciascuna TSI;
  • l’approvazione dei programmi di standardizzazione;
  • la gestione del periodo transitorio tra l’entrata in vigore della direttiva di modifica e la pubblicazione delle TSI.

Recepimento ed entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri devono adottare le disposizioni di recepimento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore e darne immediata comunicazione alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne accompagnate al momento della pubblicazione ufficiale.

Disposizioni principali

Obiettivo e contenuto della modifica

La direttiva mira ad adeguare le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE per rafforzare l’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo, coordinare l’elaborazione delle TSI con la futura Agenzia ferroviaria europea, estendere progressivamente la disciplina alla rete convenzionale e armonizzare regole tecniche, verifiche e registri.

Nuova disciplina dell’interoperabilità dell’alta velocità

L’articolo 1 della direttiva 96/48/CE è sostituito: l’obiettivo è fissare le condizioni per l’interoperabilità nel territorio comunitario del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, per progettazione, costruzione, messa in servizio, ammodernamento, rinnovo, esercizio e manutenzione dei sottosistemi e per le qualifiche e condizioni di salute e sicurezza del personale. Viene chiarito che l’armonizzazione tecnica deve favorire i servizi internazionali, il mercato interno di attrezzature e servizi e l’interoperabilità del sistema.

Definizioni chiave e chiarimenti terminologici

Per la direttiva 96/48/CE sono introdotte o precisate nozioni come: parametro di base, caso specifico, upgrading, substitution in the framework of maintenance, renewal, existing rail system e placing in service. Analoghe modifiche sono apportate alla direttiva 2001/16/CE, includendo le nozioni di upgrading, renewal, sostituzione nell’ambito della manutenzione e messa in servizio.

TSI: contenuto, struttura e riferimento a norme europee

Le TSI devono coprire uno o più sottosistemi, definire il proprio ambito, i requisiti essenziali, le specifiche funzionali e tecniche, gli interoperabilità constituents, le procedure di valutazione della conformità/suitability for use e di verifica CE, nonché la strategia di implementazione. Le TSI possono rinviare espressamente a norme o specifiche europee, che diventano vincolanti da quando la TSI è applicabile; in mancanza, possono rinviare a documenti normativi facilmente accessibili e di pubblico dominio.

Elaborazione, adozione e revisione delle TSI

I progetti di TSI e le loro modifiche sono elaborati su mandato della Commissione, sotto la responsabilità dell’Agenzia e in cooperazione con gruppi di lavoro; sono adottati e riesaminati secondo la procedura di comitatologia di cui all’articolo 21(2). L’Agenzia deve individuare i parametri di base, le interfacce e gli eventuali casi specifici, predisporre una valutazione costi-benefici complessiva e tenere conto di progresso tecnico, standardizzazione e ricerca. Gli Stati membri partecipano fornendo i dati necessari.

Consultazione di utenti e parti sociali

La redazione, adozione e revisione delle TSI devono tener conto dell’opinione degli utenti per gli aspetti che incidono direttamente sulle condizioni d’uso dei sottosistemi. L’Agenzia consulta le associazioni e gli organismi rappresentativi degli utenti e allega una relazione sulla consultazione. Devono essere consultati anche i partner sociali per le condizioni di cui all’articolo 5(3)(g), nell’ambito del comitato per il dialogo settoriale; essi rilasciano il parere entro tre mesi.

Deroghe all’applicazione delle TSI

L’articolo 7 della direttiva 96/48/CE elenca casi in cui uno Stato membro non è tenuto ad applicare una o più TSI: progetti in fase avanzata o già contrattualizzati, incompatibilità di scartamento/luce limite/elettrificazione in caso di rinnovo o upgrading, reti isolate dal mare, compromissione della redditività economica o dell’interoperabilità del sistema, ripristino rapido dopo incidente o calamità. Lo Stato membro deve notificare preventivamente alla Commissione la deroga e trasmettere il fascicolo tecnico; nei casi (b) e (d) la Commissione decide secondo la procedura di cui all’articolo 21(2).

Conformità degli interoperabilità constituents e verifica CE

Tutti gli interoperabilità constituents devono essere sottoposti alla procedura di valutazione della conformità e dell’idoneità all’uso prevista dalla TSI e accompagnati dal certificato corrispondente. Gli Stati membri considerano soddisfatti i requisiti essenziali se il componente rispetta la TSI o le specifiche europee applicabili. È esclusa la richiesta di controlli già eseguiti nell’ambito della dichiarazione CE di conformità o di verifica.

Autorizzazione alla messa in servizio e controllo periodico

Ogni Stato membro autorizza la messa in servizio dei sottosistemi strutturali situati o operanti nel proprio territorio e verifica che progettazione, costruzione e installazione non compromettano i requisiti essenziali. In caso di rinnovo o upgrading, il gestore dell’infrastruttura o l’impresa ferroviaria trasmette un fascicolo; lo Stato valuta se, per l’entità dei lavori, occorra una nuova autorizzazione alla messa in servizio, necessaria ogni volta che possa risultare inciso il livello complessivo di sicurezza del sottosistema. La verifica deve avvenire anche a intervalli regolari con le procedure previste dalle TSI strutturali e funzionali.

Registro nazionale del materiale rotabile e codice identificativo

Per il materiale rotabile autorizzato alla messa in servizio, gli Stati membri devono garantire l’attribuzione di un codice alfanumerico a ciascun veicolo, da apporre sul mezzo e da iscrivere in un registro nazionale. Il registro deve essere conforme alle specifiche comuni adottate secondo la procedura dell’articolo 21(2), essere tenuto da un organismo indipendente dalle imprese ferroviarie e essere accessibile alle autorità di sicurezza, agli organismi investigativi, agli organismi di regolazione, all’Agenzia, alle imprese ferroviarie e ai gestori dell’infrastruttura. Il registro contiene almeno riferimenti alla dichiarazione CE di verifica, al registro del materiale rotabile, al proprietario o locatario, alle limitazioni d’uso e ai dati critici per la manutenzione.

Registri di infrastruttura e materiale rotabile

È introdotto l’articolo 22a: gli Stati membri devono garantire la pubblicazione e l’aggiornamento annuale di un registro dell’infrastruttura e di un registro del materiale rotabile, con indicazione delle principali caratteristiche del sottosistema e della loro corrispondenza con le TSI applicabili. Copia dei registri deve essere trasmessa agli Stati membri interessati e all’Agenzia e resa consultabile dagli operatori interessati.

Assenza di TSI e regole tecniche nazionali

In mancanza di TSI, compresi i casi di deroga notificata, gli Stati membri devono comunicare agli altri Stati e alla Commissione l’elenco delle regole tecniche applicate per soddisfare i requisiti essenziali e designare gli organismi responsabili della verifica. La comunicazione va effettuata entro un anno dall’entrata in vigore della direttiva e successivamente ogni volta che l’elenco cambia.

Coordinamento degli organismi notificati e comitato

La Commissione istituisce un gruppo di coordinamento degli organismi notificati per esaminare le questioni relative alle procedure di valutazione della conformità, all’idoneità all’uso, alla verifica e all’applicazione delle TSI. Il comitato di cui all’articolo 21 assiste la Commissione; può istituire gruppi di lavoro e opera secondo la procedura della decisione 1999/468/CE con termine di tre mesi per il comitato.

Nuove competenze del comitato e dell’Agenzia

Sono introdotti articoli che consentono al comitato di discutere qualsiasi questione relativa all’interoperabilità del sistema alta velocità e alla sua attuazione; la Commissione può adottare raccomandazioni attuative se necessario. La Commissione può inoltre mandare la redazione di una TSI per ulteriori materie relative ai sottosistemi dell’allegato II e il comitato adotta un programma di lavoro coerente con gli obiettivi della direttiva.

Recepimento e entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione. La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.

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