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direttiva

Direttiva 2004/38

Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC (Text with EEA relevance)

Normativa europea32004L0038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva codifica e razionalizza la normativa UE sul diritto di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari, sostituendo diversi atti settoriali precedenti. Stabilisce le condizioni per il soggiorno fino a tre mesi, per il soggiorno superiore a tre mesi, per il soggiorno permanente e per i documenti amministrativi correlati. Prevede inoltre limiti e garanzie procedurali per restrizioni ed espulsioni, nonché norme su parità di trattamento, abuso di diritto e sanzioni nazionali.

Disciplina il diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente negli Stati membri, includendo il soggiorno permanente e i limiti per ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica.

Ambito di applicazione

Si applica ai cittadini dell’Unione che si spostano o risiedono in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, nonché ai loro familiari che li accompagnano o raggiungono. Copre l’intero territorio dello Stato membro ospitante e si estende anche a taluni familiari non cittadini UE, ai partner registrati quando il diritto nazionale li equipara al matrimonio e, in via agevolata, ad altri familiari a carico o conviventi e al partner con relazione stabile debitamente attestata. Sono escluse dall’automatico diritto di ingresso e soggiorno le categorie non rientranti nella definizione di familiare, per le quali resta solo un obbligo di agevolazione e valutazione secondo il diritto nazionale.

Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari a circolare e soggiornare liberamente

La direttiva 2004/38/CE codifica e semplifica la disciplina UE sulla libera circolazione e sul soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari, sostituendo un insieme di atti settoriali precedenti. L’obiettivo è rafforzare la cittadinanza dell’Unione come status fondamentale, garantendo un quadro unitario per ingresso, soggiorno temporaneo, soggiorno superiore a tre mesi, soggiorno permanente e limitazioni ammissibili.

Finalità e contesto sistematico

I considerando evidenziano il passaggio da una disciplina frammentata a un unico atto legislativo che ammetta il soggiorno in condizioni di libertà e dignità, senza trasformare il beneficiario in un onere irragionevole per il sistema di assistenza sociale dello Stato ospitante. La direttiva si colloca nel quadro del mercato interno e della cittadinanza dell’Unione e richiama espressamente la necessità di rispettare la Carta dei diritti fondamentali e il divieto di discriminazione.

Ambito di applicazione e beneficiari

La direttiva si applica ai cittadini UE che si spostano o risiedono in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, nonché ai loro familiari che li accompagnano o li raggiungono. Ai fini della direttiva, sono familiari il coniuge, il partner registrato se equiparato al matrimonio dal diritto dello Stato ospitante, i discendenti diretti sotto i 21 anni o a carico e quelli del coniuge/partner, nonché gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge/partner.

Lo Stato membro ospitante deve inoltre agevolare, secondo il proprio diritto nazionale, l’ingresso e il soggiorno di:

  • altri familiari, a prescindere dalla cittadinanza, se a carico o membri del nucleo familiare nel Paese di provenienza, oppure se ricorrono gravi ragioni di salute che richiedono cure personali del cittadino UE;
  • il partner con relazione stabile debitamente attestata.

Per queste ultime categorie non vi è un diritto automatico, ma un obbligo di esame approfondito delle circostanze personali e di motivazione dell’eventuale diniego.

Ingresso e uscita dal territorio

Gli articoli 4 e 5 garantiscono ai cittadini UE il diritto di lasciare e di entrare nel territorio di uno Stato membro con carta d’identità o passaporto validi, senza visto o formalità equivalenti. I familiari extracomunitari devono entrare con passaporto valido e, se previsto, con visto ex regolamento (CE) n. 539/2001 o diritto nazionale; tuttavia il possesso della carta di soggiorno di cui all’articolo 10 li esenta dal visto.

Gli Stati membri devono agevolare l’ottenimento dei visti necessari, rilasciandoli gratuitamente e con procedura accelerata. Se mancano documenti o visti, il respingimento può avvenire solo dopo aver dato una ragionevole possibilità di regolarizzazione o di prova con altri mezzi del diritto di libera circolazione. È inoltre ammesso imporre l’obbligo di registrare la presenza entro un termine ragionevole e non discriminatorio, con sanzioni proporzionate in caso di omissione.

Soggiorno fino a tre mesi

Per il soggiorno di durata non superiore a tre mesi, il cittadino UE non è soggetto ad alcuna condizione o formalità diversa dal possesso di un documento d’identità o passaporto valido. La stessa regola si applica ai familiari extracomunitari con passaporto valido che accompagnino o raggiungano il cittadino UE.

Soggiorno superiore a tre mesi

Per il soggiorno oltre tre mesi, l’articolo 7 prevede quattro basi alternative:

  • attività di lavoro subordinato o autonomo;
  • disponibilità di risorse sufficienti e assicurazione malattia completa, per non gravare sull’assistenza sociale dello Stato ospitante;
  • iscrizione a un istituto di istruzione, con assicurazione sanitaria completa e dichiarazione o equivalente circa la disponibilità di risorse sufficienti;
  • qualità di familiare che accompagna o raggiunge un cittadino UE che soddisfa una delle condizioni precedenti.

Lo status di lavoratore o autonomo può essere conservato in caso di malattia o infortunio, disoccupazione involontaria registrata, oppure formazione professionale, con regole specifiche sulla durata del mantenimento dello status.

Per gli studenti, la direttiva restringe il diritto derivato dei familiari: in via generale restano titolati solo coniuge/partner registrato e figli a carico, ferma la disciplina agevolata dell’articolo 3, paragrafo 2, per altri familiari a carico o conviventi.

Formalità amministrative e documenti di soggiorno

Gli Stati membri possono richiedere ai cittadini UE la registrazione oltre i tre mesi, ma non prima di tre mesi dall’arrivo. Il certificato di registrazione deve essere rilasciato immediatamente e può basarsi solo sui documenti tassativamente elencati dalla direttiva, che variano in funzione della base del soggiorno.

Per le risorse sufficienti, gli Stati non possono fissare una soglia rigida astratta: devono valutare la situazione personale, e l’importo di riferimento non può superare la soglia dell’assistenza sociale per i cittadini nazionali o, se tale criterio non è applicabile, la pensione sociale minima.

Per i familiari extracomunitari, l’articolo 9 impone la carta di soggiorno se la durata prevista del soggiorno supera tre mesi; la domanda deve essere presentata entro tre mesi dall’arrivo. L’articolo 10 stabilisce che la carta vada rilasciata entro sei mesi dalla domanda, con attestazione immediata della presentazione. La carta ha durata di cinque anni o del periodo previsto di soggiorno del cittadino UE se inferiore.

Conservazione del diritto di soggiorno in casi familiari particolari

La direttiva tutela la continuità del soggiorno in caso di morte, partenza, divorzio, annullamento del matrimonio o cessazione dell’unione registrata. In tali casi, il diritto dei familiari può essere conservato a determinate condizioni, con particolare attenzione ai familiari extracomunitari che abbiano già vissuto nello Stato ospitante per un certo periodo, ai casi di affidamento dei figli, alle situazioni di violenza domestica e al diritto di visita su minori.

Prima dell’acquisto del soggiorno permanente, i familiari che conservano il diritto di soggiorno devono comunque continuare a soddisfare, in via generale, i requisiti di attività lavorativa, risorse sufficienti e copertura sanitaria, salvo i casi specificamente disciplinati dalla direttiva.

Soggiorno permanente

Dopo cinque anni di residenza legale e continuativa nello Stato ospitante, il cittadino UE e i familiari extracomunitari che lo abbiano seguito acquistano il diritto di soggiorno permanente, che non è più soggetto alle condizioni del capo III. La continuità non è interrotta da assenze temporanee limitate o da un’assenza di massimo dodici mesi per ragioni importanti, come gravidanza e parto, malattia grave, studi, formazione professionale o distacco in altro Stato membro o in un Paese terzo.

Il diritto si perde solo con assenza dal territorio per più di due anni consecutivi. L’articolo 17 prevede inoltre deroghe che consentono l’acquisizione anticipata del soggiorno permanente per alcune categorie di lavoratori o autonomi che cessano l’attività per pensionamento, incapacità permanente o lavoro transfrontaliero, con ulteriori benefici per taluni familiari. L’articolo 18 estende il soggiorno permanente anche ad alcuni familiari che hanno conservato il diritto di soggiorno ai sensi degli articoli 12 e 13.

Per documentare il soggiorno permanente, gli Stati membri rilasciano un documento attestante il diritto per i cittadini UE e una carta di soggiorno permanente per i familiari extracomunitari, entro sei mesi dalla domanda; quest’ultima è rinnovabile automaticamente ogni dieci anni.

Parità di trattamento, territorio e diritti connessi

La direttiva garantisce la parità di trattamento con i cittadini nazionali nell’ambito del Trattato per tutti i beneficiari che soggiornano in base alla direttiva, salva espressa deroga. Restano possibili limitazioni territoriali solo se applicabili anche ai cittadini nazionali.

I familiari titolari del diritto di soggiorno o di soggiorno permanente hanno diritto di lavorare o di esercitare attività autonoma nello Stato ospitante, indipendentemente dalla cittadinanza.

L’articolo 24 consente agli Stati di non riconoscere, nei primi tre mesi di soggiorno e, se del caso, per il periodo più lungo di cui all’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), l’assistenza sociale; inoltre, prima del soggiorno permanente, non sussiste obbligo di concedere borse o prestiti per studio ai soggetti non protetti dalla deroga.

Limiti per ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità pubblica

La direttiva consente restrizioni solo per ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica e vieta l’uso di tali motivi per fini economici. Le misure devono essere proporzionate, fondate esclusivamente sulla condotta personale dell’interessato e non su precedenti condanne penali considerate da sole sufficienti.

Per accertare il rischio, lo Stato ospitante può chiedere informazioni agli altri Stati membri, ma non in modo sistematico. La protezione contro l’espulsione aumenta con il grado di integrazione: per chi ha soggiorno permanente servono gravi motivi, e per chi ha soggiornato per dieci anni o è minore sono richiesti motivi imperativi di pubblica sicurezza, con prevalenza dell’interesse superiore del minore.

In materia di sanità pubblica, solo malattie con potenziale epidemico o specifiche malattie infettive/contagiose possono giustificare misure restrittive; le malattie insorte oltre tre mesi dall’arrivo non possono fondare l’espulsione. È possibile richiedere, entro tre mesi dall’arrivo, un esame medico gratuito, ma non come controllo di routine.

Garanzie procedurali contro le decisioni restrittive

Le decisioni restrittive devono essere notificate per iscritto in modo comprensibile, con indicazione completa dei motivi, delle vie di ricorso, del termine per impugnare e del tempo concesso per lasciare il territorio, che di regola non può essere inferiore a un mese.

Devono essere disponibili rimedi giurisdizionali e, se del caso, amministrativi; quando è chiesta la sospensione, l’allontanamento non può essere eseguito prima della decisione sull’istanza cautelare, salvo eccezioni limitate. Lo Stato può allontanare temporaneamente l’interessato durante il giudizio, ma non impedirgli di difendersi personalmente, salvo casi particolari. Le persone espulse possono chiedere la revoca del divieto dopo un periodo ragionevole e comunque dopo tre anni dalla decisione definitiva.

Abuso del diritto, sanzioni, recepimento e abrogazioni

Gli Stati membri possono contrastare abusi e frodi, inclusi i matrimoni di convenienza, adottando misure necessarie ma proporzionate e soggette alle garanzie procedurali. Devono inoltre prevedere sanzioni effettive e proporzionate per la violazione delle norme nazionali di attuazione.

La direttiva va recepita entro due anni dalla sua entrata in vigore. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le misure nazionali adottate e una tabella di corrispondenza. L’entrata in vigore coincide con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Sono inoltre abrogati, con efficacia due anni dopo l’entrata in vigore, l’articolo 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1612/68 e le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

Clausola di favore e relazione della Commissione

La direttiva non pregiudica disposizioni nazionali più favorevoli ai beneficiari. La Commissione deve presentare una relazione sull’applicazione della direttiva quattro anni dopo l’entrata in vigore, con eventuali proposte, in particolare sull’ipotesi di estendere il periodo di soggiorno senza condizioni.

Disposizioni principali

Oggetto e principi generali

L’articolo 1 definisce tre nuclei: condizioni per l’esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno; diritto di soggiorno permanente; limiti per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. I considerando chiariscono che la cittadinanza dell’Unione è lo status fondamentale e che la direttiva intende superare l’approccio frammentario precedente codificando in un atto unico la disciplina applicabile a lavoratori, autonomi, studenti e persone inattive.

Definizioni e beneficiari

L’articolo 2 definisce cittadino dell’Unione, familiare, partner registrato equiparato al coniuge dal diritto dello Stato ospitante e Stato membro ospitante. L’articolo 3 estende l’ambito ai cittadini UE che si spostano in uno Stato diverso da quello d’origine e ai familiari che li accompagnano o raggiungono; per altri familiari a carico o conviventi e per il partner con relazione stabile, lo Stato ospitante deve agevolare l’ingresso e il soggiorno dopo un esame approfondito delle circostanze personali.

Diritto di uscita e ingresso

Gli articoli 4 e 5 garantiscono ai cittadini UE il diritto di uscire e rientrare con carta d’identità o passaporto validi, senza visto o formalità equivalenti. I familiari extracomunitari devono entrare con passaporto valido e, se richiesto, visto secondo il regolamento (CE) n. 539/2001 o il diritto nazionale; il possesso della carta di soggiorno ex articolo 10 esonera dal visto. Le carte di soggiorno devono consentire passaggi rapidi, essere rilasciate gratuitamente o con costo non superiore a quello per documenti analoghi e non possono essere pretesi timbri di ingresso/uscita sul passaporto del familiare extracomunitario munito di carta di soggiorno.

Soggiorno fino a tre mesi

L’articolo 6 riconosce il diritto di soggiorno per un periodo fino a tre mesi senza condizioni o formalità ulteriori rispetto al possesso di documento d’identità o passaporto validi; tale disciplina si applica anche ai familiari extracomunitari muniti di passaporto valido che accompagnino o raggiungano il cittadino UE.

Soggiorno superiore a tre mesi e mantenimento dello status di lavoratore

L’articolo 7 subordina il soggiorno oltre tre mesi a condizioni alternative: attività lavorativa subordinata o autonoma; risorse sufficienti e assicurazione sanitaria completa; iscrizione a un istituto di istruzione con risorse sufficienti e copertura sanitaria; oppure status di familiare di chi soddisfa tali condizioni. Il comma 3 disciplina il mantenimento dello status di lavoratore/autonomo in caso di malattia, infortunio, disoccupazione involontaria o formazione professionale. Il comma 4 limita alcuni diritti familiari nel caso di studenti, riconoscendo in via derivata solo coniuge/partner registrato e figli a carico, oltre all’accesso agevolato per ascendenti a carico ex articolo 3, paragrafo 2.

Formalità amministrative per il soggiorno superiore a tre mesi

L’articolo 8 consente agli Stati membri di imporre la registrazione dei cittadini UE entro un termine non inferiore a tre mesi dall’arrivo e di rilasciare immediatamente un certificato di registrazione. I documenti richiesti sono tassativamente limitati e variano secondo il presupposto del soggiorno. Per i mezzi di sostentamento, gli Stati non possono fissare un importo standard rigido ma devono valutare la situazione personale; l’importo non può superare la soglia che dà diritto all’assistenza sociale per i nazionali, o, se non applicabile, la pensione sociale minima.

Carta di soggiorno per familiari extracomunitari

Gli articoli 9, 10 e 11 impongono il rilascio della carta di soggiorno ai familiari non cittadini UE per soggiorni superiori a tre mesi, con domanda entro un termine non inferiore a tre mesi dall’arrivo e rilascio del documento entro sei mesi dalla domanda, con ricevuta immediata. La carta dura cinque anni o il periodo previsto di soggiorno del cittadino UE se inferiore, e non è pregiudicata da assenze temporanee nei limiti previsti.

Mantenimento del diritto di soggiorno in casi familiari particolari

Gli articoli 12 e 13 disciplinano la continuità del diritto di soggiorno in caso di morte, partenza, divorzio, annullamento o cessazione dell’unione registrata. In varie ipotesi il diritto dei familiari è conservato, spesso su base personale, se ricorrono requisiti di residenza pregressa, durata del matrimonio/unione, affidamento dei figli, violenza domestica o diritto di visita. Fino all’acquisto del soggiorno permanente, restano applicabili condizioni di attività lavorativa, risorse sufficienti e copertura sanitaria.

Conservazione del diritto di soggiorno ed espulsione

L’articolo 14 stabilisce che il diritto di soggiorno continua finché non si diventa un onere irragionevole per l’assistenza sociale, o finché persistono le condizioni dell’articolo 7, 12 o 13. Il ricorso all’assistenza sociale non può comportare automaticamente l’espulsione. Per lavoratori, autonomi e persone in cerca di occupazione, l’espulsione è esclusa salvo motivi di ordine pubblico o sicurezza pubblica; per i richiedenti lavoro, finché dimostrano di cercarlo attivamente e di avere reali possibilità di assunzione.

Garanzie procedurali

L’articolo 15 applica per analogia gli articoli 30 e 31 a tutte le decisioni restrittive diverse da quelle fondate su ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica. La scadenza del documento d’ingresso non è motivo di espulsione e non può essere imposto un divieto di ingresso nel contesto di tali decisioni.

Diritto di soggiorno permanente

L’articolo 16 riconosce il diritto di soggiorno permanente ai cittadini UE e ai familiari extracomunitari che abbiano soggiornato legalmente e in modo continuativo per cinque anni nello Stato ospitante. Il diritto non è soggetto alle condizioni del capo III e si perde solo con assenza dal territorio per più di due anni consecutivi. L’articolo 17 prevede deroghe per lavoratori/autonomi che cessano l’attività per pensionamento, incapacità permanente o lavoro transfrontaliero, con agevolazioni ulteriori in caso di coniuge/partner nazionale dello Stato ospitante o deceduto, e l’articolo 18 estende il soggiorno permanente ad alcuni familiari che conservano il soggiorno in base agli articoli 12 e 13 dopo cinque anni di residenza legale continuativa.

Documentazione del soggiorno permanente

Gli articoli 19 e 20 prevedono il documento attestante il soggiorno permanente per i cittadini UE e la carta di soggiorno permanente per i familiari extracomunitari, da rilasciare entro sei mesi dalla domanda e rinnovabile automaticamente ogni dieci anni. La domanda va presentata prima della scadenza della carta di soggiorno ordinaria; il mancato rispetto può essere sanzionato in modo proporzionato e non discriminatorio.

Disposizioni comuni su territorio, lavoro, parità di trattamento e documenti

Gli articoli 22-26 stabiliscono che il soggiorno vale sull’intero territorio dello Stato ospitante, salvo limitazioni applicabili anche ai cittadini nazionali. I familiari hanno diritto di lavorare o svolgere attività autonoma. I beneficiari della direttiva godono di parità di trattamento con i nazionali entro il campo del Trattato, salvo deroghe espressamente previste, in particolare per l’assistenza sociale nei primi tre mesi e per alcuni aiuti agli studi prima del soggiorno permanente. La mera mancanza dei documenti elencati non può essere condizione per l’esercizio del diritto, poiché il diritto può essere provato con altri mezzi; i documenti devono essere gratuiti o costare al massimo quanto quelli analoghi per i nazionali. Sono consentiti controlli documentali solo se equivalenti a quelli applicati ai nazionali.

Limiti per ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità pubblica

Gli articoli 27-33 disciplinano in modo restrittivo le limitazioni al diritto di ingresso e soggiorno. Le misure devono essere proporzionate, fondate esclusivamente sul comportamento personale e non su condanne penali precedenti; la prevenzione generale è esclusa. Per i soggiornanti stabili la protezione contro l’espulsione è rafforzata: per chi ha soggiorno permanente sono richiesti gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza pubblica, e per chi ha soggiornato dieci anni o è minore servono motivi imperativi di pubblica sicurezza, salvo il superiore interesse del minore. In materia di sanità pubblica, solo talune malattie infettive o epidemiche possono giustificare restrizioni; dopo tre mesi dall’arrivo non possono costituire motivo di espulsione. Le decisioni devono essere motivate per iscritto, indicare le vie di ricorso e concedere, di regola, almeno un mese per lasciare il territorio. Devono inoltre essere previste tutele giurisdizionali effettive, con possibile effetto sospensivo e revisione della legalità, dei fatti e della proporzionalità. Le persone espulse possono chiedere la revoca del divieto dopo un periodo ragionevole e comunque dopo tre anni, e l’espulsione come conseguenza di una pena detentiva è ammessa solo se conforme ai requisiti della direttiva.

Abuso del diritto, sanzioni e disposizioni finali

L’articolo 35 consente misure contro abusi e frodi, come i matrimoni di convenienza, purché proporzionate e soggette alle garanzie procedurali. L’articolo 36 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive e proporzionate per le violazioni delle norme nazionali di recepimento. L’articolo 37 salva le disposizioni nazionali più favorevoli. L’articolo 38 abroga, con efficacia due anni dopo l’entrata in vigore della direttiva, gli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1612/68 e varie direttive precedenti in materia di libera circolazione e soggiorno. L’articolo 39 prevede una relazione della Commissione quattro anni dopo l’entrata in vigore, anche sulla possibile estensione del soggiorno senza condizioni. L’articolo 40 impone il recepimento entro due anni dall’entrata in vigore e la comunicazione alla Commissione delle misure nazionali e della tabella di corrispondenza. La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella GUUE ed è indirizzata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione delle personecittadinanza dell'unionediritto dell'immigrazionesicurezza pubblicaparità di trattamento

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