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direttiva

Direttiva 2004/37

Directive 2004/37/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work (Sixth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Council Directive 89/391/EEC) (codified version) (Text with EEA relevance)

Normativa europea32004L0037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva fissa requisiti minimi per proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione a carcinogeni o mutageni sul luogo di lavoro. Impone agli Stati membri di assicurare prevenzione, riduzione e, ove possibile, sostituzione degli agenti pericolosi, oltre a sorveglianza sanitaria, informazione, formazione e conservazione della documentazione per lunghi periodi. Prevede anche valori limite di esposizione per alcuni agenti e rinvia, per l'attuazione, alle norme nazionali da adottare entro i termini di trasposizione già richiamati nell'allegato IV.

Tutela dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione a carcinogeni o mutageni sul lavoro, con requisiti minimi di prevenzione, riduzione dell'esposizione, sorveglianza sanitaria e valori limite.

Ambito di applicazione

Si applica alle attività in cui i lavoratori siano o possano essere esposti a carcinogeni o mutageni a causa del lavoro, con esclusione dei lavoratori esposti solo a radiazioni coperte dal Trattato Euratom. La disciplina opera come direttiva individuale nel quadro della direttiva 89/391/CEE, ferma restando l'applicazione integrale di quest'ultima salvo disposizioni più rigorose o specifiche della presente direttiva. Per l'amianto, regolato dalla direttiva 83/477/CEE, si applicano le disposizioni della presente direttiva quando siano più favorevoli alla salute e sicurezza.

Tutela dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione a carcinogeni o mutageni at work

La direttiva 2004/37/CE, in versione codificata, raccoglie e razionalizza la disciplina europea minima sulla protezione dei lavoratori esposti a carcinogeni o mutageni. Essa si inserisce nel quadro della direttiva 89/391/CEE e mira a garantire un livello uniforme di tutela, fondato su principi generali e su misure preventive rigorose, lasciando agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di attuazione.

Finalità e inquadramento sistematico

La direttiva ha come obiettivo la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, incluse le misure di prevenzione, rispetto ai rischi derivanti o potenzialmente derivanti dall'esposizione a carcinogeni o mutageni sul lavoro. I considerando evidenziano che non esiste una soglia scientificamente certa al di sotto della quale il rischio scompaia del tutto, ma che la riduzione dell'esposizione diminuisce comunque il rischio; per questo la direttiva si fonda sul principio di precauzione e sull'adozione di misure preventive.

La direttiva è qualificata come direttiva individuale ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, che continua ad applicarsi integralmente, salvo disposizioni più severe o specifiche contenute nel nuovo atto.

Ambito di applicazione ed esclusioni

La disciplina si applica a tutte le attività nelle quali i lavoratori siano, o possano essere, esposti a carcinogeni o mutageni a causa del lavoro. Restano esclusi i lavoratori esposti soltanto a radiazioni disciplinate dal Trattato Euratom.

Per l'amianto, già regolato dalla direttiva 83/477/CEE, la direttiva 2004/37/CE si applica quando le proprie disposizioni risultino più favorevoli alla salute e sicurezza dei lavoratori.

Definizioni rilevanti

Ai fini della direttiva:

  • "carcinogeno" comprende sostanze classificate come cancerogene di categoria 1 o 2, preparazioni contenenti tali sostanze oltre determinate soglie di concentrazione, nonché sostanze, preparazioni o processi elencati nell'allegato I;
  • "mutageno" comprende sostanze classificate come mutagene di categoria 1 o 2 e preparazioni contenenti tali sostanze oltre determinate soglie;
  • "valore limite" indica la media ponderata nel tempo della concentrazione nell'aria nella zona di respirazione del lavoratore, riferita al periodo di osservazione indicato nell'allegato III.

Valutazione del rischio

L'articolo 3 impone una valutazione preventiva e aggiornata delle attività che comportino, o possano comportare, esposizione a carcinogeni o mutageni. Il datore di lavoro deve determinare natura, grado e durata dell'esposizione per valutare il rischio e stabilire le misure di prevenzione e protezione.

La valutazione va riesaminata regolarmente e in ogni caso quando mutano le condizioni di esposizione. Il datore di lavoro deve fornire alle autorità, su richiesta, le informazioni utilizzate per la valutazione. Nella valutazione devono essere considerate anche altre vie di esposizione, compresa l'assorbimento cutaneo, e deve essere prestata particolare attenzione ai lavoratori particolarmente a rischio.

Obblighi del datore di lavoro: sostituzione, prevenzione e riduzione dell'esposizione

L'articolo 4 prescrive la riduzione dell'uso del carcinogeno o mutageno, in primo luogo mediante sostituzione con sostanza, preparazione o processo non pericoloso o meno pericoloso, quando tecnicamente possibile. Su richiesta delle autorità, il datore di lavoro deve esibire gli esiti delle proprie indagini.

L'articolo 5 rappresenta il nucleo operativo della direttiva:

  • se dalla valutazione emerge un rischio, l'esposizione deve essere prevenuta;
  • se la sostituzione non è tecnicamente possibile, l'agente deve essere prodotto e utilizzato in sistema chiuso, per quanto tecnicamente possibile;
  • in mancanza di sistema chiuso, l'esposizione deve essere ridotta al livello più basso tecnicamente possibile;
  • l'esposizione non può mai superare il valore limite fissato per i carcinogeni nell'allegato III.

Lo stesso articolo elenca inoltre misure di prevenzione e contenimento che il datore di lavoro deve applicare ogni volta che si utilizzi un carcinogeno o mutageno, tra cui: limitazione delle quantità, riduzione del numero di esposti, progettazione dei processi per minimizzare il rilascio, captazione alla fonte e ventilazione, procedure di misura, metodi di lavoro adeguati, protezioni collettive e individuali, igiene, informazione, segnaletica, piani di emergenza, stoccaggio e trasporto sicuri, nonché gestione sicura dei rifiuti.

Informazione alle autorità competenti e gestione delle situazioni anomale

L'articolo 6 obbliga il datore di lavoro, su richiesta dell'autorità competente, a comunicare informazioni sulle attività svolte, sui quantitativi utilizzati o prodotti, sul numero dei lavoratori esposti, sulle misure preventive adottate, sui dispositivi di protezione, sul grado di esposizione e sui casi di sostituzione.

Gli articoli 7 e 8 disciplinano le esposizioni impreviste o prevedibili:

  • in caso di evento imprevedibile o incidente, i lavoratori devono essere informati e l'accesso all'area deve essere limitato agli addetti indispensabili, dotati di abbigliamento protettivo e protezione respiratoria individuale; l'esposizione deve essere temporanea e ridotta al minimo;
  • per attività come la manutenzione, nelle quali sia prevedibile un significativo aumento dell'esposizione e non residuino ulteriori misure tecniche efficaci, le misure necessarie sono definite dal datore di lavoro previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; le aree interessate devono essere chiaramente delimitate e rese inaccessibili ai non autorizzati.

Accesso alle aree a rischio, igiene e protezione individuale

L'articolo 9 limita l'accesso alle aree a rischio ai soli lavoratori che vi debbano entrare per ragioni connesse al lavoro o alle mansioni.

L'articolo 10 impone misure di igiene personale e organizzativa nelle attività con rischio di contaminazione da carcinogeni o mutageni. In particolare:

  • è vietato mangiare, bere o fumare nelle aree contaminate;
  • devono essere forniti indumenti protettivi o speciali adeguati;
  • vanno previsti locali separati per abiti da lavoro/protettivi e abiti civili;
  • devono essere disponibili servizi adeguati di lavaggio e toilette;
  • i dispositivi di protezione vanno conservati correttamente, controllati e puliti prima e dopo ogni uso, se possibile;
  • le attrezzature difettose devono essere riparate o sostituite prima di un nuovo impiego.

I costi delle misure di cui all'articolo 10 non possono essere posti a carico dei lavoratori.

Informazione, formazione e partecipazione dei lavoratori

L'articolo 11 richiede che i lavoratori e/o i loro rappresentanti ricevano formazione sufficiente e adeguata, basata sulle informazioni disponibili, sui rischi per la salute, compresi quelli derivanti dal consumo di tabacco, sulle precauzioni, sui requisiti igienici, sull'uso dei dispositivi di protezione e sulle misure da adottare in caso di incidente o per prevenirlo. La formazione deve essere aggiornata in caso di nuovi o mutati rischi e, se necessario, ripetuta periodicamente.

Il datore di lavoro deve inoltre assicurare che i lavoratori siano informati delle installazioni e dei contenitori che contengono carcinogeni o mutageni e che tutti i contenitori, imballaggi e impianti siano etichettati in modo chiaro e leggibile, con segnali di avvertimento e pericolo ben visibili.

L'articolo 12 rafforza i diritti informativi dei lavoratori, prevedendo la possibilità di verificare l'applicazione della direttiva e di partecipare alla sua attuazione, la tempestiva informazione sulle esposizioni anomale e sulle misure correttive, nonché l'accesso a un elenco aggiornato dei lavoratori esposti. Tale elenco deve essere accessibile al medico competente o all'autorità sanitaria, alle autorità competenti e agli altri responsabili della sicurezza; ciascun lavoratore ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano personalmente, mentre i rappresentanti dei lavoratori hanno accesso alle informazioni collettive anonime.

L'articolo 13 rinvia alla disciplina generale della consultazione e partecipazione dei lavoratori prevista dall'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE.

Sorveglianza sanitaria, notifiche e conservazione dei dati

L'articolo 14 impone agli Stati membri di prevedere, secondo il diritto e/o la prassi nazionali, una sorveglianza sanitaria adeguata per i lavoratori esposti a rischio. La sorveglianza deve poter essere effettuata prima dell'esposizione e a intervalli regolari successivi, in modo da consentire l'adozione di misure di igiene individuale e professionale.

Se viene rilevata un'anomalia sospettata di dipendere dall'esposizione a carcinogeni o mutageni, il medico o l'autorità responsabile può disporre controlli per altri lavoratori similmente esposti; in tal caso deve essere rivalutato il rischio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2. Deve essere tenuta una cartella sanitaria individuale e il medico o l'autorità competente deve proporre le misure protettive o preventive da adottare. I lavoratori devono ricevere informazioni e consigli sulla sorveglianza sanitaria anche dopo la fine dell'esposizione.

Inoltre:

  • i lavoratori hanno accesso ai risultati della sorveglianza che li riguardano;
  • il lavoratore interessato o il datore di lavoro può chiedere una revisione dei risultati;
  • tutti i casi di cancro riconosciuti come derivanti da esposizione professionale devono essere notificati all'autorità competente.

L'articolo 15 prescrive che l'elenco dei lavoratori esposti e la cartella sanitaria siano conservati per almeno 40 anni dalla fine dell'esposizione. Se l'impresa cessa l'attività, tali documenti devono essere resi disponibili all'autorità responsabile.

Valori limite, allegati e aggiornamento tecnico

L'articolo 16 attribuisce al Consiglio la fissazione dei valori limite nelle direttive, sulla base delle informazioni scientifiche e tecniche disponibili, per tutti i carcinogeni o mutageni per i quali ciò sia possibile; l'allegato III contiene i valori limite e le altre disposizioni direttamente collegate.

Nell'allegato III figurano, tra gli altri, i seguenti valori:

  • benzene: 3,25 mg/m3 o 1 ppm, con notazione "Skin";
  • monomero di cloruro di vinile: 7,77 mg/m3 o 3 ppm;
  • polveri di legno duro: 5,0 mg/m3.

Le misure si riferiscono a un periodo di 8 ore; per il legno duro è specificata la frazione inalabile e, se miscelato con altre polveri di legno, il valore si applica a tutte le polveri presenti nella miscela.

L'articolo 17 stabilisce che gli allegati I e III possono essere modificati solo mediante la procedura prevista dall'articolo 137(2) del Trattato; gli adeguamenti puramente tecnici dell'allegato II sono invece adottati secondo la procedura dell'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

Rapporti con la normativa precedente, recepimento e decorrenza

L'articolo 20 abroga la direttiva 90/394/CEE, come successivamente modificata, ma senza pregiudicare gli obblighi relativi ai termini di trasposizione delle direttive menzionate nell'allegato IV, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi fatti alla presente direttiva secondo la tabella di corrispondenza dell'allegato V.

L'allegato IV, parte B, riporta i termini di trasposizione delle direttive pregresse: 31 dicembre 1992 per la 90/394/CEE, 27 giugno 2000 per la 97/42/CE e 29 aprile 2003 per la 1999/38/CE. La direttiva 2004/37/CE, come pubblicata, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è rivolta agli Stati membri, che devono assicurarne il recepimento secondo il diritto nazionale applicabile.

Disposizioni principali

Obiettivo e coordinamento con la direttiva quadro

L'articolo 1 stabilisce che l'obiettivo è proteggere i lavoratori dai rischi per salute e sicurezza, inclusa la prevenzione, derivanti o potenzialmente derivanti dall'esposizione a carcinogeni o mutageni sul lavoro. La direttiva fissa requisiti minimi, compresi valori limite. La direttiva 89/391/CEE si applica integralmente, salvo disposizioni più rigorose o specifiche della presente direttiva.

Definizioni di carcinogeno, mutageno e valore limite

L'articolo 2 definisce "carcinogeno" e "mutageno" richiamando i criteri di classificazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, nonché l'allegato I della direttiva per alcune sostanze, preparazioni, processi o sostanze liberate da tali processi. Il "valore limite" è il limite della media ponderata nel tempo della concentrazione nell'aria nella zona di respirazione del lavoratore, riferita al periodo indicato in allegato III.

Ambito, valutazione e aggiornamento del rischio

L'articolo 3 si applica alle attività che comportino o possano comportare esposizione a carcinogeni o mutageni. Il datore di lavoro deve determinare natura, grado e durata dell'esposizione per valutare il rischio e definire le misure da adottare; la valutazione va rinnovata regolarmente e comunque quando cambino le condizioni di esposizione. Deve inoltre considerare altre vie di assorbimento, come la penetrazione cutanea, e prestare particolare attenzione ai lavoratori particolarmente a rischio.

Sostituzione e riduzione dell'uso

L'articolo 4 impone al datore di lavoro di ridurre l'uso di un carcinogeno o mutageno, in particolare sostituendolo, per quanto tecnicamente possibile, con una sostanza, preparazione o processo meno pericoloso o non pericoloso. Su richiesta, il datore di lavoro deve fornire alle autorità competenti gli esiti delle proprie indagini.

Prevenzione dell'esposizione e misure tecniche e organizzative

L'articolo 5 prevede che, se dalla valutazione emerge un rischio, l'esposizione debba essere prevenuta. Se la sostituzione non è tecnicamente possibile, il lavoratore deve essere esposto, per quanto tecnicamente possibile, in sistema chiuso; in mancanza, l'esposizione va ridotta al livello più basso tecnicamente possibile e non può superare i valori limite dell'allegato III. L'articolo elenca inoltre un insieme di misure obbligatorie: limitazione delle quantità, riduzione del numero di esposti, progettazione dei processi per minimizzare il rilascio, captazione alla fonte e ventilazione, procedure di misura, metodi di lavoro adeguati, protezioni collettive e individuali, igiene, informazione, segnaletica, piani di emergenza, stoccaggio e trasporto sicuri, gestione sicura dei rifiuti.

Informazioni alle autorità competenti

L'articolo 6 prevede che, quando la valutazione evidenzi un rischio, il datore di lavoro debba fornire, su richiesta, informazioni sulle attività e sui processi, sulle quantità di sostanze o preparazioni, sul numero di lavoratori esposti, sulle misure preventive, sui dispositivi di protezione, sul grado di esposizione e sui casi di sostituzione.

Esposizioni impreviste e prevedibili

Gli articoli 7 e 8 disciplinano rispettivamente eventi imprevisti/incidenti con esposizione anomala e attività prevedibilmente a maggiore esposizione, come la manutenzione. In caso di esposizione anomala, il datore di lavoro informa i lavoratori e limita l'accesso all'area ai soli addetti indispensabili, imponendo abbigliamento protettivo e protezione respiratoria individuale, con esposizione temporanea e minima. Per le attività prevedibili, le misure sono definite previa consultazione dei lavoratori e devono ridurre al minimo la durata dell'esposizione; le aree devono essere chiaramente delimitate e protette contro accessi non autorizzati.

Accesso alle aree a rischio e igiene personale

L'articolo 9 limita l'accesso alle aree a rischio ai soli lavoratori che vi debbano entrare per ragioni di servizio. L'articolo 10 impone misure igieniche: divieto di mangiare, bere o fumare nelle aree contaminate; fornitura di indumenti protettivi; separazione degli abiti da lavoro da quelli civili; servizi di lavaggio e toilette; corretta custodia, pulizia e verifica dei dispositivi; riparazione o sostituzione delle attrezzature difettose. I lavoratori non possono essere gravati dai costi di tali misure.

Informazione, formazione e segnaletica

L'articolo 11 obbliga il datore di lavoro a fornire formazione sufficiente e adeguata, basata sulle informazioni disponibili, su rischi, precauzioni, igiene, uso dei dispositivi di protezione e procedure in caso di incidenti; la formazione deve essere aggiornata al mutare dei rischi e ripetuta periodicamente se necessario. Devono inoltre essere informati i lavoratori circa impianti e contenitori contenenti carcinogeni o mutageni, con etichettatura chiara e segnali di avvertimento visibili.

Diritti di informazione e partecipazione dei lavoratori

L'articolo 12 prevede che i lavoratori o i loro rappresentanti possano verificare l'applicazione della direttiva e partecipare alla sua attuazione, in particolare riguardo all'efficacia dei dispositivi di protezione e alle misure adottate per le attività previste dall'articolo 8. Devono essere informati tempestivamente delle esposizioni anomale, delle cause e delle misure correttive; il datore di lavoro deve tenere un elenco aggiornato dei lavoratori esposti, accessibile al medico, all'autorità competente e agli altri responsabili della sicurezza, con accesso individuale ai dati personali e accesso collettivo anonimo.

Consultazione dei lavoratori

L'articolo 13 rinvia all'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE per consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sulle materie disciplinate.

Sorveglianza sanitaria e notifiche di malattia professionale

L'articolo 14 impone agli Stati membri di prevedere, secondo il diritto e/o la prassi nazionali, una sorveglianza sanitaria adeguata per i lavoratori esposti a rischio. La sorveglianza deve poter essere effettuata prima dell'esposizione e a intervalli regolari, con possibilità di misure di igiene individuale e professionale. Se emerge un'anomalia presumibilmente correlata all'esposizione, il medico o l'autorità competente può disporre controlli per altri lavoratori similmente esposti e va rivalutato il rischio. Deve essere tenuta una cartella sanitaria individuale, con proposta di misure protettive o preventive; i lavoratori devono ricevere informazione sulla sorveglianza anche dopo la fine dell'esposizione. Tutti i casi di cancro riconosciuti come derivanti dall'esposizione professionale devono essere notificati all'autorità competente.

Conservazione dei documenti

L'articolo 15 prevede che l'elenco dei lavoratori esposti e la cartella sanitaria siano conservati per almeno 40 anni dalla fine dell'esposizione, secondo il diritto e/o la prassi nazionali. In caso di cessazione dell'attività, tali documenti devono essere messi a disposizione dell'autorità responsabile.

Valori limite di esposizione e allegati tecnici

L'articolo 16 stabilisce che il Consiglio fissa valori limite nelle direttive, sulla base delle informazioni disponibili, e che i valori limite e le altre disposizioni direttamente connesse sono contenuti nell'allegato III. L'allegato III riporta, tra gli altri, valori limite per benzene, cloruro di vinile monomero e polveri di legno duro, con riferimento a periodo di 8 ore, notazioni specifiche e misure transitorie per alcuni casi.

Aggiornamento degli allegati

L'articolo 17 dispone che gli allegati I e III possano essere modificati solo secondo la procedura dell'articolo 137(2) del Trattato. Gli adeguamenti tecnici dell'allegato II possono essere adottati secondo la procedura dell'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

Obblighi di informazione alla Commissione e utilizzo dei dati

L'articolo 18 attribuisce alla Commissione l'accesso all'uso fatto dalle autorità nazionali competenti delle informazioni sui casi di cancro di origine professionale. L'articolo 19 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione le disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato.

Abrogazione e continuità normativa

L'articolo 20 abroga la direttiva 90/394/CEE, come modificata, fatto salvo il rispetto dei termini di trasposizione già previsti per le modifiche elencate nell'allegato IV, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tabella di corrispondenza dell'allegato V.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 21 dispone che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 22 indica come destinatari gli Stati membri.

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