Corte di giustizia, Ordinanza C-108/20
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 14 aprile 2021. — HR contro Finanzamt Wilmersdorf. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Berlin-Brandenburg. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 167 e 168 – Diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte – Diniego – Evasione – Catena di cessioni – Diniego del diritto a detrazione quando il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con il proprio acquisto, partecipava a un’operazione che si iscriveva in un’evasione dell’IVA. — Causa C-108/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza motivata, ha ribadito la propria giurisprudenza in materia di frodi IVA: la detrazione può essere negata anche al cessionario che non ha materialmente partecipato alla frode, ma era o avrebbe dovuto esserene a conoscenza. Nel caso di HR, l’assenza di una partecipazione attiva o di un piano fraudolento complessivo non impedisce il diniego del diritto a detrazione. La nozione di catena di cessioni non richiede ulteriori condizioni rispetto alla consapevolezza della partecipazione all’operazione fraudolenta.
IVA: legittimo il diniego della detrazione al cessionario che sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’evasione a monte nella catena di cessioni, anche senza partecipazione attiva.
La questione giuridica
Se gli articoli 167 e 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE ostino a una prassi nazionale che nega la detrazione dell’IVA assolta a monte quando il soggetto passivo, pur non avendo partecipato attivamente all’evasione, sapeva o avrebbe dovuto sapere che il proprio acquisto si inseriva in un’evasione IVA commessa a monte nella catena di cessioni.
Principio di diritto
La direttiva 2006/112/CE non osta al diniego della detrazione dell’IVA assolta a monte quando il soggetto passivo acquista beni inseriti in un’evasione IVA a monte e, sulla base di elementi oggettivi, sapeva o avrebbe dovuto sapere che con tale acquisto partecipava a quell’evasione: non è necessario dimostrare una partecipazione attiva, né che il soggetto abbia promosso o agevolato direttamente la frode, né che abbia tratto un vantaggio fiscale. Il diniego è compatibile con il principio di neutralità e non introduce una responsabilità oggettiva, poiché presuppone almeno la colpa del soggetto passivo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 167 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 168, lettera a), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 273 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
Diniego della detrazione IVA in presenza di evasione a monte nella catena di cessioni
La pronuncia è resa con ordinanza motivata in un rinvio pregiudiziale del Finanzgericht Berlin-Brandenburg relativo all’interpretazione della direttiva 2006/112/CE in materia di diritto alla detrazione dell’IVA. La controversia oppone HR al Finanzamt Wilmersdorf e riguarda il diniego della detrazione per acquisti di bevande effettuati nel 2009 e 2010.
Fatti e procedimento principale
HR gestiva un’attività di vendita all’ingrosso di bevande e detraeva l’IVA indicata nelle fatture emesse dalla P GmbH per forniture realmente effettuate. Dai giudicati penali richiamati nel procedimento emergeva che la P GmbH aveva acquistato le bevande mediante una serie di evasioni dell’IVA, con fatture fittizie e mancata fatturazione di precedenti cessioni. L’amministrazione finanziaria aveva negato la detrazione sia alla P GmbH sia a HR, ritenendo che HR fosse inserita nella stessa catena di cessioni fraudolenta.
Questione pregiudiziale
Il giudice nazionale chiedeva se gli articoli 167 e 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE ostassero a una prassi nazionale che nega la detrazione anche quando il soggetto passivo non ha partecipato attivamente all’evasione, né l’ha promossa o agevolata, ma sapeva o avrebbe dovuto sapere che il proprio acquisto si inseriva in una frode IVA commessa a monte.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE, secondo cui il diritto a detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile;
- l’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, che riconosce il diritto di detrarre l’IVA dovuta o assolta per beni e servizi impiegati ai fini di operazioni imponibili;
- l’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di imporre obblighi per assicurare l’esatta riscossione dell’IVA ed evitare le evasioni;
- l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 99 del regolamento di procedura, in base al quale la Corte ha deciso con ordinanza motivata.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che la lotta contro evasioni, elusioni e abusi è un obiettivo riconosciuto e incoraggiato dalla direttiva IVA. In base a giurisprudenza costante, il diritto a detrazione deve essere negato non solo quando il soggetto passivo commette egli stesso la frode, ma anche quando risulta, sulla base di elementi obiettivi, che sapeva o avrebbe dovuto sapere che, acquistando i beni o servizi, partecipava a un’operazione inserita in un’evasione IVA.
La Corte chiarisce che, in tale situazione, il soggetto passivo è considerato partecipante all’evasione, indipendentemente dal fatto che abbia tratto o meno un vantaggio fiscale o economico. Non è necessario provare una partecipazione attiva, né che abbia promosso o facilitato la frode: il solo acquisto consapevole, o effettuato senza la diligenza richiesta, è sufficiente.
La Corte respinge anche l’idea che occorra un piano fraudolento complessivo o una combinazione specifica di transazioni consecutive per qualificare l’operazione come parte di una "catena di cessioni" rilevante ai fini del diniego. È sufficiente che il soggetto abbia acquistato beni sapendo, o dovendo sapere, che tali beni provenivano da un’evasione a monte. Inoltre, il fatto che la frode a monte fosse già consumata e non più direttamente promuovibile dal cessionario non esclude il diniego, poiché l’acquisto stesso può agevolare lo smercio dei beni e quindi incidere sulla frode.
Infine, la Corte osserva che questa soluzione non viola il principio di neutralità fiscale e non configura una responsabilità oggettiva: il diniego presuppone una condotta colposa, poiché il soggetto passivo deve aver saputo o dovuto sapere dell’evasione, valutazione che dipende dalle circostanze concrete e dall’ordinaria diligenza esigibile.
Decisione/dispositivo
La Corte dichiara che la direttiva 2006/112/CE non osta a una prassi nazionale che nega la detrazione dell’IVA assolta a monte a un soggetto passivo che ha acquistato beni oggetto di un’evasione IVA commessa a monte nella catena di cessioni e che, pur non avendo partecipato attivamente a detta evasione, era o avrebbe dovuto esserne a conoscenza.
Principio affermato
Ai fini della detrazione IVA, è sufficiente che il soggetto passivo abbia acquistato beni o servizi sapendo, o dovendo sapere, che l’operazione si inseriva in una frode IVA a monte; non occorre dimostrare una partecipazione attiva all’evasione, un vantaggio fiscale o economico, né un occultamento dei rapporti commerciali.
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