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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15538/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da avvisi di accertamento emessi per varie annualità in relazione ad affissioni di annunci mortuari, con applicazione dei diritti di affissione, dei diritti di urgenza e delle maggiorazioni per omessa dichiarazione/tardivo pagamento previste dal D.Lgs. 507/1993. Le società contribuenti sostenevano che il regolamento comunale del 1995 esentasse gli annunci mortuari dal diritto di urgenza e che, quindi, gli avvisi fossero illegittimi; avevano inoltre contestato il trattamento sanzionatorio. In appello la CTR ha confermato la debenza dei diritti e ha ripristinato integralmente le sanzioni. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto sette motivi: 1) violazione dell’art. 52 D.Lgs. 446/1997, assumendo la legittimità della potestà regolamentare comunale di prevedere esenzioni; 2) violazione dell’art. 6 DLCPS 1417/1947, ritenuto ancora vigente; 3) violazione dell’art. 20-bis D.Lgs. 507/1993, invocato come base di esenzione; 4) omesso esame di fatto decisivo e motivazione contraddittoria per asserita mancata decisione sugli avvisi 2012-2013; 5) difetto di motivazione degli avvisi e falsa applicazione del regolamento comunale e dell’art. 7 L. 212/2000; 6) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la liquidazione delle spese di primo grado; 7) ultrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c. per la rideterminazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi cinque motivi: ha ritenuto che la clausola regolamentare di esenzione dal diritto di urgenza fosse comunque inapplicabile perché annullata in autotutela e, in ogni caso, contra legem; ha ritenuto abrogato l’art. 6 DLCPS 1417/1947; ha giudicato abrogato e comunque non pertinente l’art. 20-bis D.Lgs. 507/1993; ha dichiarato inammissibile il motivo sull’omesso esame perché attinente a una questione di diritto e non a un fatto; ha reputato infondata la censura sul difetto di motivazione e comunque carente di autosufficienza. Ha invece accolto i motivi sesto e settimo limitatamente al capo spese, osservando che la CTR, in assenza di impugnazione del capo sulle spese della sentenza di primo grado confermata, non poteva rideterminare anche quelle spese, ma solo quelle del grado di appello; la sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per il solo riesame delle spese e per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 52 D.Lgs. 446/1997

    la potestà regolamentare comunale in materia di entrate non consente di incidere sugli elementi essenziali del tributo introducendo esenzioni non previste dalla legge

  • art. 3 L. 507/1993

    delega al regolamento comunale la disciplina del servizio, ma non legittima deroghe incompatibili con la fonte primaria

  • art. 20 L. 507/1993

    richiamato come disposizione che prevede agevolazioni specifiche, ma non come base generale per l’esenzione dal diritto di urgenza

  • art. 22 D.Lgs. 507/1993

    non contempla esenzioni per gli annunci mortuari dal diritto di urgenza

  • art. 6 DLCPS n. 1417 del 08.11.1947

    ritenuto non più vigente perché abrogato da successivi interventi normativi

  • art. 58, lett. b), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639

    richiamato come fonte di abrogazione della disciplina precedente

  • art. 20-bis D.Lgs. 507/1993

    ritenuto abrogato dal 1 gennaio 2007 e comunque non pertinente al diritto di urgenza

  • L. 27 dicembre 2006, n. 296

    indicata come norma che ha abrogato l’art. 20-bis dal 1 gennaio 2007

  • art. 7, comma 1, L. 212/2000

    invocato per il difetto di motivazione degli avvisi, ma la censura è stata respinta

  • art. 42, comma 2, D.P.R. 600/1973

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa nullità per difetto di motivazione

  • art. 13 D.Lgs. 471/1997

    richiamato nei giudizi di merito per la sanzione del 30%

  • art. 8 D.Lgs. 546/1992

    richiamato in relazione alla disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza/buona fede

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    base dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    non utilizzabile per censurare una questione di diritto, ma solo l’omesso esame di fatti decisivi

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di condanna alle spese secondo soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in tema di compensazione e regolazione delle spese

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il vizio di ultrapetizione

  • art. 380-bis c.p.c.

    citato per il deposito della memoria illustrativa

  • D.Lgs. 507/1993

    fonte primaria di disciplina del diritto sulle pubbliche affissioni e dei diritti connessi

  • D.Lgs. 446/1997

    fonte sulla potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate

Massime di principio

  • La potestà regolamentare comunale in materia di entrate non può introdurre esenzioni o deroghe incompatibili con la disciplina primaria del tributo, specie quando incidano sugli elementi essenziali dell’obbligazione tributaria.
  • Le norme agevolative o esonerative in materia tributaria hanno natura eccezionale e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
  • Il giudice tributario può disapplicare d’ufficio gli atti amministrativi o regolamentari illegittimi posti a base della pretesa fiscale, purché tali atti siano rilevanti ai fini della decisione.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è idoneo a censurare la valutazione giuridica del giudice di merito, ma solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
  • Per dedurre in cassazione un vizio non risultante dalla sentenza impugnata, il ricorso deve essere autosufficiente, indicando allegazione, contenuto e localizzazione degli atti rilevanti nei precedenti gradi di giudizio.
  • In tema di spese processuali, il giudice di appello può rideterminare d’ufficio il regolamento delle spese solo se riforma, in tutto o in parte, la decisione impugnata; se invece conferma la sentenza e il capo sulle spese non è specificamente impugnato, non può modificarlo.
  • Quando la sentenza di primo grado viene confermata e non è oggetto di impugnazione sul capo spese, la liquidazione del secondo grado non può estendersi anche alle spese del primo grado compensate o non devolute al giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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