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Sentenza

Sentenza n. 1225/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento quanto a tutti i ricorsi sopra indicati ricorso (nn. 2369, 2649, 2656, 3185 e 3488 del 2025: - della Sentenza n. 442/2023 del 04.10.2023 emessa, in seno alla Causa iscritta al n. 875/2023 r.g., dal Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, Giudice designato Dott. Giorgio Rispoli, notificata anche ai fini esecutivi in pari data del 04.10.2023 e passata in giudicato come da relativa certificazione rilasciata in data 27.03.2024.

Giustizia amministrativa202502369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuale della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

Cinque docenti hanno proposto distinti ricorsi per ottenere l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, che aveva accertato il loro diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente e aveva condannato il Ministero al pagamento degli importi relativi alle annualità non corrisposte, oltre interessi. I ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento del Ministero, nonostante la notifica del titolo giudiziale e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997. Hanno chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione alla penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. I ricorsi sono stati riuniti perché fondati sul medesimo titolo giudiziale. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha riunito e accolto i cinque ricorsi, rilevando che dagli atti non risultava l'esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione integrale al titolo giudiziale, se e nella misura ancora dovuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario e senza compenso, attribuendogli un ulteriore termine di sessanta giorni dopo la scadenza inutilmente decorsa per l'Amministrazione. Ha inoltre ritenuto giustificata la penalità di mora per il ritardo ministeriale, quantificandola in 10 euro giornalieri per ciascun ricorrente, decorrenti dalla scadenza del primo termine di sessanta giorni fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate complessivamente in 800 euro, oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fissata in 10 euro giornalieri per ciascun ricorrente.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice consente la proposizione dell'azione di ottemperanza dopo la notifica del titolo giudiziale e il decorso del termine previsto.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Consente, per dare esecuzione al giudicato, l'emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione non esegue un titolo giudiziale definitivo, il giudice amministrativo dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine assegnato, anche mediante gli strumenti contabili previsti per i pagamenti delle amministrazioni pubbliche.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando l'organo sostitutivo e il termine per l'esecuzione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata quando il ritardo nell'esecuzione del giudicato risulti ingiustificato; la sua decorrenza può essere fissata dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione per adempiere e protratta fino all'insediamento del commissario ad acta.
  • La riunione di ricorsi distinti è giustificata quando essi hanno ad oggetto l'ottemperanza del medesimo titolo giudiziale e presentano identità di questione e di amministrazione obbligata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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