Cassazione Penale, Sentenza n. 27420/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 20/09/2023 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale di Ferrara per i reati di omicidio (di Davide Buzzi) e tentato omicidio (di Lorenzo Piccinini). Il ricorrente denunciava vizi di motivazione e travisamento dei fatti, contestava la valutazione sulla necessità della misura carceraria ritenendola sproporzionata e chiedeva l'applicazione di una misura meno afflittiva (arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico). Si richiamavano profili di illegittimità rispetto a varie norme del codice di procedura penale (artt. 292, 274, 275 e connessi) e si sosteneva che la decisione fosse fondata su una mera descrizione del fatto senza una valutazione concreta della persona e delle alternative cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), ritenendo che le censure difensive consistessero in una rivalutazione dei fatti e delle circostanze già apprezzate dal giudice del merito e non in censure di violazione di norme o di manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame, che ha escluso la possibilità di applicare gli arresti domiciliari alla luce della doppia presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per il reato di omicidio (art. 275, comma 3), e dei concreti elementi di pericolosità (l'indagato si recò armato, uso del coltello e di una chiave inglese con ferocia, mancanza di segni di resipiscenza o autocontrollo). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende; la cancelleria trasmetterà il provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Disciplina della richiesta di riesame della misura cautelare (ricorso al Tribunale). Nel caso, il ricorso per riesame era stato respinto dal Tribunale di Bologna.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la presunzione relativa di adeguatezza e proporzionalità della misura della custodia in carcere per taluni reati gravi (tra cui l'omicidio). La Corte ha ritenuto che tale presunzione non fosse stata superata dal ricorrente.
art. 275-bis cod. proc. pen.
Regola l'utilizzo di strumenti elettronici di controllo a distanza (braccialetto elettronico). La giurisprudenza richiede che il giudice motivi sulla inidoneità degli arresti domiciliari anche con tale strumento; nel caso il giudice del riesame ha implicitamente ritenuto inadeguato l'uso di tali misure.
art. 606, comma 1 e comma 3, cod. proc. pen.
Individuano i motivi di ricorso in Cassazione e le cause di inammissibilità. La Corte ha applicato il criterio per cui sono inammissibili i ricorsi che sostanzialmente chiedono la riconsiderazione dei fatti e della valutazione di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; applicata contestualmente alla declaratoria di inammissibilità.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario dell'eventuale provvedimento della Corte; la cancelleria provvederà alla trasmissione.
Massime di principio
- Nei ricorsi avverso misure cautelari la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per una rivalutazione dei fatti: le doglianze devono sollevare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, non una diversa lettura probatoria.
- Per reati gravi come l'omicidio opera una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 3): chi chiede una misura meno afflittiva deve fornire elementi concreti volti a superare tale presunzione.
- Se si invoca l'applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, è necessario che il giudice di merito abbia esaminato in modo concreto e motivato l'inidoneità di tale misura; in Cassazione si verifica solo la logicità di tale motivazione.
- Comportamenti particolarmente violenti, uso di armi, ripetuta ferocia e assenza di segni di resipiscenza sono elementi che giustificano la scelta della custodia cautelare in carcere come misura proporzionata e adeguata.
- La mera contestazione di travisamento o di diversa interpretazione delle circostanze (es. qualificazione delle vittime, contesto) è in genere inammissibile in sede di legittimità se non collegata a specifiche violazioni di diritto o a manifesta illogicità.
- Quando il Pubblico Ministero o il giudice di merito esprimono valutazioni motivatamente fondate, la radice della difesa per ottenere una misura meno afflittiva deve poggiare su elementi nuovi, concreti e specifici riguardanti la personalità dell'imputato o misure concrete di controllo a distanza.
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