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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28803/2024 del 08/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato il reddito d’impresa conseguito nell’anno 2006 da una società. La Commissione tributaria regionale della Liguria aveva confermato la decisione di primo grado che aveva annullato l’atto impositivo. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, ma la notificazione del ricorso non si è perfezionata per irreperibilità dei domiciliatari. Con memoria successiva, l’Avvocatura erariale ha chiesto un nuovo termine per la notificazione e il differimento dell’adunanza, ma senza allegare e dimostrare circostanze eccezionali idonee a giustificare la riattivazione tardiva del procedimento notificatorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto non accoglibile la richiesta di concessione di un nuovo termine per la notificazione del ricorso. Ha ribadito che, in caso di esito negativo della notifica per causa non imputabile al ricorrente, questi ha non una mera facoltà ma un onere di riattivare il procedimento notificatorio in un termine pari alla metà di quello di cui all’art. 325 c.p.c., senza attendere un’autorizzazione del giudice, salvo circostanze eccezionali da provare rigorosamente. Poiché la notificazione non è stata tempestivamente riattivata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non sono state poste spese, per mancata attività difensiva della parte intimata. È stato inoltre dato atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    termine pari alla metà dei termini di cui all'art. 325 c.p.c.

    Richiamato come parametro temporale entro cui il ricorrente deve riattivare il procedimento notificatorio dopo l’esito negativo della notifica, senza attendere un provvedimento autorizzativo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di inammissibilità del ricorso viene verificata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato; qui la Corte ha escluso che fossero dovuti.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto

    È la misura di riferimento dell’ulteriore importo eventualmente dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, se la notificazione del ricorso non si perfeziona per causa non imputabile al ricorrente, questi ha l’onere di riattivare il procedimento notificatorio in un tempo pari alla metà del termine di cui all’art. 325 c.p.c., senza attendere un’autorizzazione del giudice.
  • La mancata tempestiva riattivazione della notificazione comporta l’inammissibilità del ricorso, salvo la prova rigorosa di circostanze eccezionali che impediscano la riattivazione nei termini.
  • La richiesta di un nuovo termine per la notificazione non può sostituire l’onere processuale di immediata ripresa del procedimento notificatorio.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte deve verificare i presupposti per l’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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