Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23605/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Il ricorrente impugnava con ricorso per cassazione un'ordinanza del Tribunale di Perugia che, in un procedimento separato da un contenzioso originario, riguardava esclusivamente una domanda di pagamento di compensi per prestazioni giudiziali civili elencate nel provvedimento di merito. Dal testo della sentenza di legittimità non emerge in modo comprensibile quale fosse nel dettaglio la decisione del Tribunale né quali fossero le specifiche doglianze sostanziali contro di essa mosse: la Corte rileva infatti che il ricorso, di 148 pagine, non esponeva in modo sommario i fatti di causa e non rendeva intelligibili i motivi di censura, limitandosi a un elenco preliminare di censure, a premesse fattuali e giuridiche, a richiami di massime e principi astratti, senza collegarli al caso concreto. La società resistente si costituiva con controricorso. La ricorrente lamentava, in termini generici, la revoca di un provvedimento ingiuntivo e richiamava principi su non contestazione dei documenti, certezza, liquidità ed esigibilità del credito e affidamento incolpevole, ma senza specificare come tali principi si traducessero nelle censure avverso l'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dei requisiti di cui all'art. 366, nn. 3 e 4, c.p.c., rilevando la mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa e l'assoluta incomprensibilità delle censure. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio in favore della controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa; la sua mancanza impedisce la comprensione delle censure e comporta inammissibilità.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere i motivi per i quali si chiede la cassazione con l'indicazione delle norme di diritto violate; motivi incomprensibili o non calibrati sul caso concreto non soddisfano il requisito.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    Richiamato per ribadire, in astratto, la legittimità del requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione, pur nel rispetto del diritto di accesso al giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene una chiara e sintetica esposizione dei fatti di causa e non consente di comprendere la vicenda processuale e sostanziale oggetto di censura.
  • Non è possibile colmare la mancanza dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c. attraverso la mera lettura dei motivi, di altri atti processuali o di richiami giurisprudenziali astratti, se manca il necessario collegamento con il provvedimento impugnato.
  • L'autosufficienza del ricorso per cassazione richiede che le censure siano intellegibili, specifiche e riferite al caso concreto; un atto prolisso ma privo di chiarezza sostanziale resta inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.