Cassazione Civile, Ordinanza n. 25316/2023 del 25/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina da un contratto del 26 maggio 2005 per l'esecuzione di voli schedulati e ripetitivi dall'aeroporto di Vicenza. La società committente aveva versato un deposito cauzionale di euro 145.000 e sosteneva di avere diritto alla sua restituzione, oltre alla restituzione di somme pagate in eccedenza durante il rapporto, assumendo che la società esecutrice avesse interrotto i voli prima della scadenza e che la cauzione potesse essere trattenuta solo per gli ultimi 15 giorni di attività. La controparte resisteva, deducendo l'inadempimento della committente per mancato pagamento dell'IVA e ritardi nei corrispettivi, e formulava varie domande riconvenzionali. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il soccombente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2331, 1362, 1363 e 1366 c.c. per la pretesa errata interpretazione della clausola che prevedeva il subentro della costituenda società dopo l'iscrizione nel registro imprese; 2) violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 2697 c.c. per l'interpretazione della clausola sul corrispettivo minimo di 200 ore mensili e sulla responsabilità per cancellazione dei voli, con dedotta inversione dell'onere della prova; 3) omesso esame di un fatto decisivo e omessa pronuncia/motivazione su un motivo di appello relativo alla quantificazione dei rapporti dare/avere e all'importo per Eurocontrol; 4) violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. sulla clausola del deposito infruttifero di euro 145.000 e sulla sua trattenuta alla cessazione del rapporto; 5) violazione degli artt. 1218, 1223 e 1226 c.c. e degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. sulla clausola di non concorrenza e sulla penale, con contestazione dell'interpretazione delle domande e dell'asserita richiesta di una penale non prevista a suo favore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili i motivi che si limitavano a contrapporre una diversa lettura delle clausole contrattuali senza indicare puntualmente la violazione dei canoni ermeneutici; ha giudicato infondato il motivo sull'omesso esame, rilevando che la corte d'appello aveva comunque esaminato i punti decisivi e che mancava prova documentale dell'importo Eurocontrol; ha ritenuto infondato anche il motivo sulla clausola di non concorrenza, osservando che l'obbligo era previsto solo a carico della società esecutrice e che la domanda risarcitoria della stessa risultava comunque non proposta e quindi coperta da giudicato. Il ricorso incidentale condizionato della controparte è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2331 c.c.
richiamato per la disciplina del subentro della società costituenda dopo l'iscrizione nel registro delle imprese; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta solo a una diversa interpretazione della clausola contrattuale.
art. 1362 c.c.
le censure interpretative sono state dichiarate inammissibili se non indicano in concreto i canoni ermeneutici violati e il modo della violazione, non essendo sufficiente proporre una diversa lettura del testo contrattuale.
art. 1363 c.c.
come per l'art. 1362 c.c., la parte che contesta l'interpretazione del contratto deve specificare la concreta violazione dei criteri di interpretazione sistematica.
art. 1366 c.c.
richiamato tra i canoni ermeneutici invocati dal ricorrente; la Corte ribadisce che la doglianza non può risolversi in una mera alternativa interpretativa.
art. 2697 c.c.
richiamato per sostenere una pretesa inversione dell'onere della prova; la Corte ha osservato che il giudice di merito ha correttamente valorizzato la prova della cancellazione dei voli e la mancata dimostrazione di caso fortuito, forza maggiore o fatto del terzo.
art. 1218 c.c.
invocato per contestare l'interpretazione della clausola di non concorrenza e la mancata condanna della controparte; la censura è stata respinta perché la clausola poneva l'obbligo solo in capo alla società esecutrice.
art. 1223 c.c.
richiamato nel motivo sulla penale e sul risarcimento danni, ma la Corte ha rilevato che la domanda risarcitoria non risultava proposta ed era coperta da giudicato.
art. 1226 c.c.
richiamato insieme agli artt. 1218 e 1223 c.c.; la Corte non ha ravvisato spazio per la liquidazione del danno in quanto mancava il presupposto della domanda e della prova.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in adunanza camerale del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale non può risolversi nella mera contrapposizione tra la lettura del ricorrente e quella accolta dal giudice di merito: occorre indicare specificamente quali canoni siano stati violati e in che modo.
- L'accertamento della volontà delle parti e il significato di una clausola contrattuale sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti della violazione dei criteri ermeneutici o di motivazione apparente o logicamente incoerente.
- Quando il contratto prevede che un corrispettivo minimo sia ridotto solo in presenza di determinate cause esimenti, la parte che pretende di sottrarsi alla riduzione ha l'onere di provare la ricorrenza di tali cause.
- La doglianza di omesso esame di un fatto decisivo è infondata se la sentenza impugnata ha comunque affrontato il punto decisivo o se la censura mira, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del merito.
- Non può ottenersi in cassazione una condanna fondata su una clausola contrattuale o su un titolo di responsabilità se la clausola non pone l'obbligo in capo al soggetto evocato o se la domanda risarcitoria risulta non proposta e quindi coperta da giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25257/2023 del 25/08/2023
- ordinanza_civile · 25 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25258/2023 del 25/08/2023
- ordinanza_civile · 25 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25259/2023 del 25/08/2023
- ordinanza_civile · 25 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25260/2023 del 25/08/2023
- ordinanza_civile · 25 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25261/2023 del 25/08/2023
- ordinanza_civile · 25 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25262/2023 del 25/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →