Ordinanza n. 293/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto K10/-OMISSIS-, datato 07.09.2025, del Ministero dell’Interno, con il quale è stata respinta l’istanza di cittadinanza formulata dal ricorrente in data 19.04.2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell'Interno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 7 settembre 2025 con cui è stata respinta l'istanza di cittadinanza presentata il 19 aprile 2017, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. A sostegno della domanda cautelare ha dedotto un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal mancato riconoscimento della cittadinanza e dalla conseguente lesione dei diritti civili e politici esercitabili a seguito dell'acquisizione dello status civitatis. Il provvedimento di diniego risultava fondato su un procedimento penale per spaccio di stupefacenti, nell'ambito del quale il ricorrente era stato sottoposto agli arresti domiciliari e successivamente all'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto che il pregiudizio derivante dal mancato accoglimento della domanda di cittadinanza non presentasse i requisiti di gravità e irreparabilità. I diritti inviolabili dell'uomo trovano tutela nella Costituzione e nella disciplina dello straniero; l'esercizio dei diritti politici, riferito al diritto di elettorato, non è stato ritenuto così frequente da impedire l'esame della controversia in sede di merito; inoltre, il diniego non impedisce al ricorrente di lavorare, esercitare la libertà economica in condizioni di parità con il cittadino né di permanere in Italia sulla base di altro titolo di soggiorno, del quale egli risultava titolare. Il Collegio ha ravvisato anche un difetto di fumus boni iuris, poiché gli elementi acquisiti non consentivano una ragionevole previsione favorevole sull'esito del ricorso e il diniego appariva correttamente fondato sul procedimento penale per spaccio di stupefacenti. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000,00.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti cautelari del periculum in mora e del fumus boni iuris.
art. 2 Cost.
I diritti inviolabili dell'uomo, anche con riferimento allo straniero, ricevono tutela costituzionale e la loro mancata lesione esclude, nel caso concreto, la gravità e irreparabilità del pregiudizio cautelare.
art. 32 Cost.
La tutela costituzionale della salute concorre a escludere che il diniego di cittadinanza determini, per ciò solo, una lesione grave e irreparabile dei diritti fondamentali.
art. 2 d.lgs. 286/1998
La tutela dei diritti dello straniero prevista dalla disciplina dell'immigrazione è stata valorizzata per escludere la gravità e irreparabilità del pregiudizio allegato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata applicata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate quale ulteriore base per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il mancato riconoscimento della cittadinanza italiana non determina, di per sé, un pregiudizio cautelare grave e irreparabile quando i diritti fondamentali dello straniero sono comunque tutelati dalla Costituzione e dalla disciplina sull'immigrazione.
- La lesione dei diritti politici conseguente al mancato acquisto della cittadinanza non integra automaticamente il periculum in mora, dovendosi valutare in concreto la frequenza e l'incidenza dell'esercizio dei diritti elettorali rispetto alla possibilità di definire la controversia nel merito.
- Il diniego di cittadinanza non comporta un pregiudizio grave e irreparabile quando non impedisce allo straniero di lavorare, esercitare la libertà economica né permanere regolarmente sul territorio nazionale in forza di un autonomo titolo di soggiorno.
- In sede cautelare, il fumus boni iuris difetta quando il diniego di cittadinanza appare fondato su elementi derivanti da un procedimento penale per spaccio di stupefacenti, nell'ambito del quale siano state applicate misure cautelari personali, e non emergano elementi idonei a formulare una ragionevole prognosi favorevole sul ricorso.
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