Cassazione Penale, Sentenza n. 31583/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di calunnia (denuncia falsa dello smarrimento di un assegno da 35.000 euro). La ricorrente ha proposto più motivi: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 368 c.p., sostenendo l'incoerenza nella ricostruzione delle somme dovute tra le parti e l'inattendibilità delle parti civili; 2) violazione dell'art. 507 c.p.p. per mancata ammissione di una perizia grafologica sul riempimento dell'assegno; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e violazione dell'art. 62-bis c.p.; 4) censura sulla quantificazione del danno (liquidato in 5.000 euro per ciascuna parte civile) e sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento, senza adeguata verifica delle condizioni economiche della condannata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato la responsabilita penale della Benedetti per calunnia (rigettando i profili principali di impugnazione relativi alla fondatezza della ricostruzione dei fatti, alla mancata perizia grafologica e all'esclusione delle attenuanti generiche) e ha mantenuto la liquidazione del danno alle parti civili. Tuttavia la Corte ha annullato con rinvio la parte della sentenza che subordinava la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, rilevando che, nei casi in cui dagli atti emergano elementi tali da far dubitare della capacita economica del condannato, il giudice di merito deve comunque compiere una verifica motivata sulla compatibilita della condizione imposta con le reali condizioni patrimoniali dell'imputato. Rimane quindi formato il giudicato sulla responsabilita, mentre la questione della subordinazione della condizionale al pagamento e la verifica delle condizioni economiche sono rinviate per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 368 cod. pen.
Norma penale relativa al reato di calunnia; la Corte ha confermato che gli elementi ricostruttivi comprovano la falsità della denuncia di smarrimento e il dolo della ricorrente
art. 507 cod. proc. pen.
Disciplina l'accertamento peritale; la Corte ha ritenuto che la mancata perizia grafologica non costituisca motivo di cassazione, trattandosi di mezzo di prova discrezionale e non necessariamente decisivo
art. 62-bis cod. pen.
Norma che prevede attenuanti speciali per chi collabora con la giustizia; la ricorrente aveva invocato il riconoscimento di attenuanti, ma la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione da parte del giudice di merito, adeguatamente motivata
art. 133 cod. pen.
Elenca i criteri per la determinazione della pena e per il riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice di merito può valorizzare anche un solo elemento ritenuto prevalente
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Limita il sindacato di legittimità sulle prove; la Corte ha ricordato che la mancata perizia non è sindacabile in cassazione come vizio decisivo se è questione di discrezionalità tecnica
art. 495, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza citata per distinguere le prove decisive a discarico dalle perizie neutre; usato dalla Corte per argomentare l'insindacabilità della mancata perizia
art. 3 Cost.
Richiamato nel dibattito giurisprudenziale sul principio di equità nell'ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale a obblighi diversi, a supporto della tesi che impone verifica se la condizione fosse inesigibile
art. 27 Cost.
Richiamato nel confronto dottrinale sulla funzione rieducativa della pena, rilevante per valutare la compatibilità di condizioni imposte con la sospensione condizionale
art. 624 cod. proc. pen.
Norma citata nella parte finale della sentenza come riferimento per la formazione del giudicato sulla responsabilità penale; dal testo emerge l'intenzione della Corte di lasciare formato il giudicato sulla responsabilitÃ, pur annullando e rinviando la sola questione relativa alla subordinazione della condizionale al risarcimento (nota: il riferimento testuale contiene la dicitura riportata dalla sentenza)
Massime di principio
- La calunnia si valuta sulla base di una valutazione complessiva degli elementi probatori: incoerenze parziali nella quantificazione di somme tra le parti non sono necessariamente decisive se ricostruzione complessiva conferma la falsità della denuncia
- La richiesta di perizia grafologica è rimessa alla discrezionalità del giudice; la mancata esecuzione della perizia non è automaticamente causa di annullamento in Cassazione se non riveste carattere decisivo
- Il riconoscimento o meno delle attenuanti generiche è valutazione di merito: se il giudice motiva la scelta anche in modo sintetico e non contraddittorio, la decisione è difficilmente sindacabile in Cassazione
- Quando la sospensione condizionale della pena viene subordinata al risarcimento del danno, il giudice di merito non è sempre obbligato a un accertamento patrimoniale preventivo; tuttavia, se dagli atti emergono elementi che fanno dubitare della capacità economica del condannato o se il condannato allega elementi concreti, il giudice deve compiere una verifica motivata sulla compatibilità della condizione con le reali condizioni economiche
- La quantificazione del danno in sede civile-penale può essere riconosciuta in misura forfettaria se motivata come comprensiva del danno patrimoniale e morale e se la motivazione di merito risulta congrua
- Se la Cassazione conferma la responsabilità ma riscontra omissioni o vizi solo in parti della sentenza afferenti alla esecuzione o alle condizioni della pena, provvederà all'annullamento limitato e al rinvio per nuovo esame su quelle specifiche questioni
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