Sentenza del 14/02/2018 n. 911 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cartella di pagamento - Tares - presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto infondata la contestazione: ai fini della TARES è sufficiente la potenzialità dei locali o delle aree a produrre rifiuti. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti, indipendentemente dalla produzione effettiva e dalla quantità concretamente generata. La cartella di pagamento è pertanto risultata legittima.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la debenza della TARES, presumibilmente sostenendo che nei locali o nelle aree detenuti non fossero prodotti rifiuti in concreto e che, quindi, mancasse il presupposto per l’applicazione del tributo.
Norme richiamate
TARES – disciplina del tributo sui rifiuti
La sola potenzialità a produrre rifiuti, indipendentemente che vi si producano effettivamente, determina la debenza della TARES da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti.
Il presupposto del tributo è la detenzione o occupazione di locali o aree astrattamente idonei a produrre rifiuti; non è necessaria la prova della produzione effettiva di rifiuti.
Massime di principio
- Per i tributi sui rifiuti, la debenza deriva normalmente dalla disponibilità o detenzione di locali o aree potenzialmente produttivi di rifiuti, non dalla prova della loro produzione effettiva.
- La contestazione basata esclusivamente sul fatto che nei locali non vengano concretamente prodotti rifiuti, o che ne vengano prodotti pochi, è di regola insufficiente a escludere il tributo.
- Per evitare o ridurre la pretesa tributaria occorre dimostrare una causa di esclusione prevista dalla legge, come l’inidoneità oggettiva alla produzione di rifiuti, l’inutilizzabilità effettiva dei locali o specifiche ipotesi di esenzione o riduzione.
- La valutazione deve riferirsi alla disciplina vigente nel periodo d’imposta contestato, poiché la TARES è stata sostituita da regimi successivi, tra cui la TARI.
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