Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39678/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato l'applicazione del regime di sorveglianza particolare ai sensi dell'art. 14-bis ord. penit. e contestava specifiche restrizioni imposte con l'Ordine di servizio n. 913 del 4 giugno 2021 (divieto di disporre di televisore, fornello, moka, pentolame, specchio, ante del mobilio, tavolino per uso PC, chiusura del blindo 24 ore su 24, ecc.), sostenendo che tali divieti non erano previsti dal decreto applicativo del D.A.P. e che gli oggetti contestati non potevano essere usati come strumenti di offesa

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse adeguatamente motivato l'applicazione del regime di sorveglianza particolare sulla base di condotte gravemente offensive, violente e reiterate del detenuto (41 sanzioni disciplinari nel periodo indicato), giustificando misure di particolare rigore per garantire ordine e sicurezza. Il ricorso è stato considerato generico e non autosufficiente, anche perché non è stato allegato il decreto applicativo del D.A.P. che si assumeva non contenere i divieti denunciati; perciò il sindacato in Cassazione, limitato a profili di legittimità, non poteva accogliere le doglianze non specificate. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 14-bis ord. penit. (L. 26 luglio 1975, n. 354)

    Consente di sottoporre al regime di sorveglianza particolare, per periodi determinati, i detenuti i cui comportamenti compromettono la sicurezza, turbano l'ordine o sfruttano lo stato di soggezione; la Corte ha ritenuto che i gravi e reiterati comportamenti disciplinari del ricorrente giustificassero l'applicazione del regime e misure restrittive proporzionate per la tutela dell'ordine e della sicurezza dell'istituto.

  • art. 14-quater ord. penit., comma 4

    Norma richiamata nel motivo di censura; la Corte non ha rilevato violazioni di tale disposizione, rilevando invece l'assenza di specificità nel ricorso che impediva un sindacato di legittimità sulle singole prescrizioni imposte.

  • L. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    Quadro normativo di riferimento per l'applicazione dei regimi di detenuti e delle misure di sicurezza in istituto; utilizzato dalla Corte per valutare la legittimità e la proporzione delle misure applicate al ricorrente.

Massime di principio

  • Per impugnare con successo misure connesse al regime di sorveglianza particolare è necessario proporre un ricorso specifico e autosufficiente: allegare il decreto applicativo e documentazione che consenta di verificare la effettiva illegittimità o sproporzione delle prescrizioni imposte.
  • Le misure restrittive aggiuntive adottate dalla direzione dell'istituto possono essere sindacate dal giudice, ma il sindacato in Cassazione è limitato a profili di legittimità; doglianze generiche o valutative senza allegati probatori non sono ammesse e portano all'inammissibilità.
  • Un'ampia e ripetuta attività disciplinare (es. numerose sanzioni) costituisce elemento forte a sostegno della qualificazione ai fini dell'art. 14-bis e giustifica misure di rigore proporzionate all'esigenza di mantenere ordine e sicurezza nella Casa circondariale.
  • Se si contesta che determinati oggetti siano innocui o inutilizzabili come strumenti di offesa, occorre fornire prove concrete (es. descrizione tecnica, fotografie, certificazioni, assenza di uso offensivo) e confrontare le singole prescrizioni con il decreto applicativo per dimostrare la loro illegittimità o incongruità.
  • Ricorsi manifestamente generici o privi dei documenti richiesti possono comportare non solo l'inammissibilità, ma anche condanne per spese processuali e, in caso di colpa nella proposizione dell'impugnazione, sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.