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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3385/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva confermato la responsabilità per il reato di guida senza patente (art.116 d.lgs. 30/4/1992 n.285) con pena di 4 mesi di arresto e ammenda di euro 2.000. Il ricorrente contestava: 1) la provenienza e l'attendibilità della notizia di reato, derivata da un'annotazione di un ufficiale di P.G. fuori servizio che lo avrebbe riconosciuto a distanza senza successivo verbale di constatazione; 2) il riconoscimento della recidiva nel biennio, per presunta errata indicazione del precedente e per l'assenza di un verbale di accertamento della nuova violazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi generici e privi di critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Ha ritenuto credibile la notizia di reato proveniente dal vice-brigadiere Guglielmi, che pur fuori servizio aveva riconosciuto il ricorrente e annotato targa e presenza della proprietaria del veicolo. Ha inoltre confermato la ricorrenza della recidiva nel biennio, in quanto il precedente verbale del 18/05/2017 (n. 749953125) contestava analoga violazione ed era definitivamente accertato per mancata opposizione o estinzione mediante pagamento, e la normativa e la giurisprudenza ammettono che la recidiva possa fondarsi su precedente accertamento amministrativo dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016. Conseguentemente la condanna penale resta operante e la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116 d.lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada)

    Disciplina la fattispecie della guida senza patente; il comma richiamato (comma 15) definisce il perfezionamento del reato nella guida senza aver conseguito la patente o con patente revocata, che costituisce la notizia di reato valutata nel processo.

  • art. 5 d.lgs. 8/2016 (norma di raccordo sulla depenalizzazione)

    La norma chiarisce che, per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore della depenalizzazione, la recidiva può essere integrata anche da precedenti violazioni amministrative definitivamente accertate, eliminando l'incertezza sulla possibilità di utilizzare precedenti non penalmente giudicati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso e disciplina il pagamento delle spese e la responsabilità per la determinazione dell'inammissibilità; la Corte ha applicato la norma per condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Una segnalazione proveniente da soggetto qualificato (es. ufficiale di P.G.) mantiene rilevanza probatoria anche se l'intervento è avvenuto fuori servizio, purché la dichiarazione sia precisa e supportata da elementi descrittivi (targa, presenza di terzi, ecc.).
  • La mancata redazione immediata di un verbale di constatazione non rende automaticamente invalida la notizia di reato se sussistono altre risultanze probatorie affidabili.
  • Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016 (depinalizzazione), la recidiva nella fascia biennale può essere fondata anche su precedenti violazioni amministrative definitivamente accertate (per mancata opposizione o estinzione mediante pagamento).
  • In sede di Cassazione i motivi generici, privi di confronto puntuale con le ragioni della decisione impugnata o senza critica motivazionale specifica, sono frequentemente dichiarati inammissibili.
  • Per contestare efficacemente una riconoscenza o un precedente amministrativo è necessario produrre elementi probatori concreti (contraddittorio su circostanze oggettive, errori formali nel verbale precedente, prova dell'inesattezza del riconoscimento), altrimenti il giudice tende a ritenere fondate le risultanze già acquisite.

Testo integrale

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