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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14325/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto la loro domanda di rivendica per asserita mancata prova dell'acquisto a titolo originario dell'immobile. Sostenevano che la controparte avesse, in sostanza, riconosciuto la loro proprietà: da un lato, perché aveva proposto nei loro confronti una domanda di usucapione poi rigettata con giudicato; dall'altro, perché nelle difese aveva richiamato la proprietà del comune dante causa, Edil Centro s.r.l. Il ricorso era quindi fondato sulla dedotta attenuazione dell'onere probatorio gravante sull'attore in rivendicazione, in ragione di tali riconoscimenti o non contestazioni della proprietà anteriore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto condivisibile il principio secondo cui la mera proposizione, da parte del convenuto, di una domanda o eccezione di usucapione non vale di per sé come riconoscimento idoneo ad attenuare l'onere probatorio del rivendicante; tuttavia, se il convenuto abbia riconosciuto, anche implicitamente, o non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ai suoi danti causa all'epoca di inizio del possesso, il rigore probatorio si attenua. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    consente la trattazione in camera di consiglio sulla base di una proposta del relatore per la manifesta fondatezza del ricorso.

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale seguito in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Nell'azione di rivendicazione, l'attore deve provare il proprio diritto di proprietà risalendo, se necessario, attraverso i propri danti causa fino a un acquisto a titolo originario, oppure dimostrando il possesso utile all'usucapione da parte sua o dei suoi danti causa.
  • La deduzione dell'usucapione da parte del convenuto non comporta automaticamente alcuna attenuazione dell'onere probatorio del rivendicante, poiché l'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario e non implica, di per sé, il riconoscimento della proprietà altrui.
  • Il rigore dell'onere probatorio dell'attore in rivendicazione si attenua solo se il convenuto, nel far valere l'usucapione, abbia riconosciuto, anche implicitamente, oppure non abbia specificamente contestato, che il bene appartenesse all'attore o a uno dei suoi danti causa al momento iniziale del possesso invocato.
  • Se il convenuto invoca un usucapione con decorrenza successiva ai titoli dell'attore o dei suoi danti causa, senza riconoscere né non contestare la precedente appartenenza del bene, l'onere probatorio dell'attore resta invariato.

Come è indicizzato

MateriePossessoProprietà
RamiDiritti reali
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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