Cassazione Penale, Ordinanza n. 18077/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo: vizio di motivazione in ordine alla questione di inutilizzabilità delle intercettazioni provenienti da altro procedimento, per asserita violazione dell'art. 270, commi 2 e 3, cod. proc. pen. In sostanza sosteneva che i risultati captativi non potessero essere utilizzati nel diverso procedimento per mancato deposito degli atti e dei supporti di registrazione presso l'autorità competente, e censurava la decisione di merito per non aver correttamente affrontato tale profilo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza fosse priva di specificità perché non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che invece aveva esaminato in modo puntuale la questione dell'utilizzabilità delle intercettazioni e aveva applicato corretti principi di diritto. La Corte ha inoltre ribadito che, per le intercettazioni disposte in altro procedimento, l'omesso deposito degli atti, compresi i nastri di registrazione, non determina inutilizzabilità dei risultati, poiché tale sanzione non è prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. né rientra tra quelle tassative dell'art. 271 cod. proc. pen. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 270 cod. proc. pen.
Le intercettazioni disposte in altro procedimento sono utilizzabili nel diverso procedimento; l'omesso deposito degli atti e dei supporti non determina, di per sé, inutilizzabilità dei risultati.
art. 271 cod. proc. pen.
Le cause di inutilizzabilità delle intercettazioni hanno carattere tassativo e non comprendono l'omesso deposito degli atti del diverso procedimento.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il difetto di specificità del motivo di ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata; la mancanza di correlazione tra doglianza e ragioni della sentenza determina difetto di specificità e inammissibilità.
- In tema di intercettazioni acquisite da altro procedimento, l'omesso deposito degli atti o dei supporti registrati non integra una causa di inutilizzabilità, salvo che una specifica previsione normativa disponga diversamente.
- Le nullità o inutilizzabilità nel settore delle intercettazioni non possono essere affermate in via analogica, poiché le relative sanzioni sono tassative.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può porre a carico del ricorrente le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.
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