Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 18077/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo: vizio di motivazione in ordine alla questione di inutilizzabilità delle intercettazioni provenienti da altro procedimento, per asserita violazione dell'art. 270, commi 2 e 3, cod. proc. pen. In sostanza sosteneva che i risultati captativi non potessero essere utilizzati nel diverso procedimento per mancato deposito degli atti e dei supporti di registrazione presso l'autorità competente, e censurava la decisione di merito per non aver correttamente affrontato tale profilo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza fosse priva di specificità perché non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che invece aveva esaminato in modo puntuale la questione dell'utilizzabilità delle intercettazioni e aveva applicato corretti principi di diritto. La Corte ha inoltre ribadito che, per le intercettazioni disposte in altro procedimento, l'omesso deposito degli atti, compresi i nastri di registrazione, non determina inutilizzabilità dei risultati, poiché tale sanzione non è prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. né rientra tra quelle tassative dell'art. 271 cod. proc. pen. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Le intercettazioni disposte in altro procedimento sono utilizzabili nel diverso procedimento; l'omesso deposito degli atti e dei supporti non determina, di per sé, inutilizzabilità dei risultati.

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Le cause di inutilizzabilità delle intercettazioni hanno carattere tassativo e non comprendono l'omesso deposito degli atti del diverso procedimento.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Il difetto di specificità del motivo di ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata; la mancanza di correlazione tra doglianza e ragioni della sentenza determina difetto di specificità e inammissibilità.
  • In tema di intercettazioni acquisite da altro procedimento, l'omesso deposito degli atti o dei supporti registrati non integra una causa di inutilizzabilità, salvo che una specifica previsione normativa disponga diversamente.
  • Le nullità o inutilizzabilità nel settore delle intercettazioni non possono essere affermate in via analogica, poiché le relative sanzioni sono tassative.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può porre a carico del ricorrente le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniImpugnazioni
RamiProcesso penale
SottomaterieInutilizzabilità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.