Sentenza del 03/06/2021 n. 109 - Comm. Trib. Prov. Udine
SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Accise - Imposta di consumo sul gas - Tardivo versamento - Indennità di mora di cui all'art. 3, comma 4, T.U. accise - Cumulo con la sanzione di cui all'art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione dell'omesso/tardivo versamento di accise: conguaglio 2018 e ratei di acconto per i mesi di marzo, aprile e maggio 2019; richiesta di rateizzazione del debito per carenza di liquidità; impugnazione della contemporanea applicazione dell'indennità di mora (art. 3 TUA) e della sanzione per omesso versamento (art. 13 D.Lgs. 471/1997).
La decisione
La Commissione ha riconosciuto a carico della ricorrente un debito complessivo di Euro 50.785,22 (Euro 47.811,75 per accisa, Euro 2.868,71 per indennità di mora, Euro 104,76 per interessi). Ha respinto la richiesta di rateizzazione (la normativa riserva tale facoltà al titolare del deposito fiscale) e ha ritenuto legittimi gli acconti mensili calcolati sui consumi dell'anno precedente. Tuttavia, in via principale la Commissione ha accolto il motivo relativo al cumulo sanzionatorio, dichiarando non dovute le sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997 (ossia ha annullato la sanzione amministrativa) e ha compensato le spese processuali; il resto del ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U. Accise), art. 3, comma 4 e comma 4-bis
art. 3, comma 4 (indennità di mora); co. 4-bis (rateizzazione per titolari di deposito fiscale)
L'art. 3, comma 4 prevede l'indennità di mora per il tardivo versamento dell'accisa sul gas; tale misura ha funzione reintegrativa/risarcitoria e, secondo l'orientamento recente accolto, è la misura applicabile esclusivamente al tardivo versamento dell'accisa sul gas, non cumulabile con la sanzione generale dell'art.13 D.Lgs.471/1997. Il co.4-bis limita la possibilità di rateizzazione ai soli titolari di deposito fiscale.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13
art. 13, comma 1 (sanzione per omesso versamento)
Articolo generale sulle sanzioni per omesso versamento; secondo la Commissione (aderendo all'orientamento giurisprudenziale più recente) non è cumulabile con l'indennità di mora prevista specificamente per l'accisa sul gas in virtù del principio di specialità e dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità.
T.U. Accise, art. 26, comma 13
art. 26, co. 13 (disposizioni particolari per il gas naturale)
Prevede che gli acconti mensili dell'accisa sul gas siano calcolati sulla base dei consumi dell'anno precedente e versati entro la fine di ciascun mese; il conguaglio è effettuato successivamente (entro marzo dell'anno successivo), quindi gli acconti rimangono dovuti anche se il saldo finale risulta inferiore.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6
art. 6 (circostanze di non punibilità per il ritardato pagamento)
L'illiquidità o l'insolvenza del contribuente non giustificano automaticamente l'omesso pagamento; l'Amministrazione non ha ritenuto applicabile la causa di non punibilità evocata dalla ricorrente.
T.U. Accise, art. 59 (citato nella giurisprudenza comparativa)
art. 59 (sanzioni in materia di energia elettrica)
Citato dalla giurisprudenza per distinguere fattispecie diverse (energia elettrica vs gas): la pronuncia sull'art.59 non contraddice l'orientamento secondo cui per il gas opera la specialità dell'art.3 TUA rispetto all'art.13 D.Lgs.471/97.
Massime di principio
- Per il tardivo versamento dell'accisa sul gas si applica prioritariamente l'indennità di mora prevista dall'art. 3 TUA; non è legittimo cumularvi la sanzione generale ex art. 13 D.Lgs. 471/1997, per effetto del principio di specialità e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
- Gli acconti mensili per l'accisa sul gas si calcolano sui consumi dell'anno precedente e sono dovuti indipendentemente dall'eventuale riduzione risultante dal conguaglio successivo; la dichiarazione annuale non elimina l'obbligo degli acconti già scaduti.
- La possibilità di rateizzazione prevista dalla normativa sulle accise è riservata al titolare del deposito fiscale; soggetti diversi non possono ottenere la rateizzazione ex art. 3 co.4-bis.
- Crediti commerciali verso clienti (anche PA) non possono essere compensati unilateralmente con i debiti d'accisa verso l'Amministrazione; l'insolvenza del cliente non giustifica il mancato versamento delle accise.
- In caso di contestazione sia dell'indennità di mora sia della sanzione amministrativa, il contribuente può ottenere l'annullamento della sanzione generale quando la norma speciale prevede già una misura specifica per la stessa violazione; è consigliabile presentare tempestivamente osservazioni e documentazione prima dell'emissione degli atti per migliorare le chance difensive.
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