Sentenza del 03/06/2021 n. 4610 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 97/2021- ACCERTAMENTO - Avviso di accertamento - Accertamenti bancari - Recupero a tassazione - Verifica incrociata tra versamenti effettuati su conto corrente e fatture emesse - Onere della prova a carico del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento fondato su indagini bancarie che avevano rilevato versamenti non giustificati pari a Euro 146.975 e prelievi per Euro 43.905. Il contribuente contestava nullità e illegittimità dell'accertamento per mancato contraddittorio endoprocedimentale (richiamando lo Statuto del contribuente), violata applicazione dell'art. 32 DPR 600/73 (sosteneva di aver prodotto documentazione che giustificava la quasi totalità dei versamenti riconducendoli a regolare fatturazione), e carenza di motivazione della sentenza di primo grado. Il contribuente spiegava inoltre che i versamenti provenivano da compagnie di assicurazione per liquidazioni di sinistri che includevano risarcimenti ai clienti e che egli aveva poi stornato ai clienti mediante assegni, quindi i versamenti non costituivano propri redditi imponibili.
La decisione
L'appello è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto infondati i rilievi del contribuente: il contraddittorio con la polizia tributaria è stato considerato instaurato e, comunque, non obbligatorio per quel tipo di verifica; l'accertamento è stato qualificato come fondato su accertamenti bancari e verifiche incrociate con i clienti (accertamento parziale rettificativo richiamando artt. 39 e 41 DPR 600/73) e la sostanza della procedura è stata ritenuta correttamente esposta. Sul merito, la documentazione prodotta dal contribuente è stata giudicata insufficiente e frammentaria: mancava la riconciliazione specifica tra singoli versamenti bancari e fatture (anche relative ad annualità diverse) e la prova di eventuali storni versati ai clienti. Per tale carenza è stata ritenuta non proponibile la richiesta di consulenza tecnica. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado per Euro 4.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) - art. 7
Richiamata dal ricorrente per violazione del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, il contraddittorio risultava comunque instaurato dalla polizia tributaria e che, per la tipologia di verifica bancaria effettuata, il contraddittorio preventivo non riveste carattere obbligatorio.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 - art. 12 comma 7
Richiamato in relazione all'obbligo di contraddittorio preventivo; la Corte ha rilevato che dal PVC non emergeva l'impossibilità di comprendere le contestazioni e che comunque il contraddittorio era facoltativo per quella tipologia di accertamento.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 32
Invocato dal contribuente quale norma di riferimento per la valutazione della documentazione prodotta; la Corte ha ritenuto che la documentazione esibita non fosse idonea a dimostrare la riconciliazione tra versamenti bancari e fatture, quindi l'eccezione non ha avuto successo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 39
Richiamato nell'avviso per indicare le verifiche poste a base della ricostruzione del maggior reddito; la Corte ha spiegato che il richiamo a tale norma attiene agli accertamenti svolti a supporto della rettifica.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 41
art. 41 (accertamento parziale/rettificativo)
Il riferimento a tale norma è stato interpretato come indicazione che l'atto è un accertamento parziale rettificativo, posto che il contribuente aveva comunque dichiarato redditi.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 36
Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza di primo grado; la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e sufficiente per comprendere le ragioni della contestazione.
Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50 (conversione e sospensione termini) - sospensione ope legis
DL 50/2017 (sospensione termini per definizione liti)
Invocato per giustificare la tempestività dell'appello; la difesa ha sostenuto che l'ufficio non aveva tenuto conto della sospensione dei termini. La Corte non ha accolto la censura sull'inammissibilità per tardività.
Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119 - art. 6 (definizione agevolata)
Citato dal contribuente in sede istruttoria per sospendere il processo al fine di valutare la definizione agevolata; la sospensione è stata concessa in istruttoria ma non ha inciso sulla decisione di merito.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione fiscale ricostruisce redditi mediante accertamenti bancari, incombe sul contribuente l'onere probatorio di dimostrare, con documentazione idonea, la corrispondenza tra i versamenti bancari e le fatture emesse o l'esistenza di storni a favore di terzi/cliente; la mera allegazione generica non è sufficiente.
- La richiesta di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) può essere rigettata se il contribuente non produce preliminarmente una documentazione minima che configuri un principio di prova sostanziale; non si può ottenere CTU per supplire alla mancanza di prove.
- Il contraddittorio endoprocedimentale con la polizia tributaria, sebbene previsto dallo Statuto del contribuente, può non essere obbligatorio per alcune tipologie di verifiche bancarie; tuttavia il contribuente deve poter comprendere analiticamente le contestazioni per esercitare efficacemente la difesa.
- Nel caso di rapporti con consistenti flussi da terzi (es. compagnie assicurative), è fondamentale conservare e produrre: fatture, ricevute/mandati, prospetti di liquidazione, estratti conto bancari dettagliati, prove di storno o di pagamento a terzi, e ogni documentazione che permetta la riconciliazione operazione per operazione anche su annualità diverse.
- La qualificazione formale dell'atto (art. 39, 41 DPR 600/73 ecc.) è meno rilevante della sostanza dell'accertamento: ciò che conta è la congruenza della ricostruzione con gli elementi probatori e la possibilità per il contribuente di contestarla con documenti.
- Sul piano processuale, contestazioni relative a motivazione e contraddittorio devono essere fondate su elementi concreti (esibizione mancante di atti essenziali o dimostrazione che non è stato possibile comprendere le contestazioni); deduzioni meramente apodittiche e generiche difficilmente avranno successo.
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