Sentenza del 03/06/2021 n. 504 - Comm. Trib. Prov. Torino
Accisa sul gasolio per autotrasporto - Riconoscimento dell'accisa ridotta sul gasolio per autotrazione - Veicoli Euro 2 dotati di filtro anti-particolato - Caratteristiche di incidenza ambientale proprie di quelli Euro 3 e superiori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha chiesto il riconoscimento dell'agevolazione sull'accisa per gasolio per autotrazione sostenendo che i mezzi omologati Euro 2, una volta dotati di filtro anti-particolato, presentano caratteristiche tecniche ed emissive sovrapponibili a quelle dei veicoli omologati Euro 3 e superiori e pertanto debbano beneficiare della ridotta tassazione.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che l'onere della prova dell'integrale sovrapponibilità tecnico-emissiva incombe sul contribuente. Non è sufficiente il fatto che tali mezzi retrofittati godano delle stesse esenzioni dal divieto di circolazione previste per i veicoli Euro 3: la disciplina delle esenzioni alla circolazione e la disciplina unionale in materia di accisa perseguono obiettivi diversi e non coincidono. Di conseguenza, in assenza di prova piena e documentata della completa equivalenza emissiva rispetto alla categoria Euro 3, l'agevolazione sull'accisa è stata negata.
Norme richiamate
disciplina unionale in materia di accisa
La normativa unionale sulle accise è interpretata come strumento con finalità di orientare il mercato verso la dismissione dei mezzi più inquinanti; pertanto l'agevolazione richiede prove di equivalenza tecnico-emissiva che non possono essere sostituite da evidenze di altro tipo
disciplina nazionale/locale sulle esenzioni dal divieto di circolazione per veicoli a basse emissioni
Le esenzioni per la circolazione per motivi di qualità dell'aria mirano a contenere la presenza di inquinanti nell'aria e hanno obiettivi diversi rispetto alla disciplina delle accise; il riconoscimento di un'esenzione alla circolazione non equivale automaticamente al riconoscimento dell'agevolazione fiscale
norme tecniche e di omologazione/omologazione post-immatricolazione relative agli standard Euro (Euro 2, Euro 3, ecc.)
Per ottenere il trattamento fiscale riservato ai veicoli Euro 3 e superiori è necessario dimostrare, con documentazione tecnica e certificazioni pertinenti, che il veicolo Euro 2 retrofittato raggiunge integralmente i limiti emissivi e le caratteristiche tecniche previste per le categorie superiori
Massime di principio
- L'onere della prova della piena sovrapponibilità emissiva ricade sul contribuente: senza certificazioni tecniche o omologazioni che attestino il rispetto dei limiti di categoria superiore l'agevolazione fiscale può essere negata
- La circostanza che un veicolo retrofittato sia ammesso alle stesse esenzioni di circolazione dei veicoli Euro 3 non costituisce di per sé prova sufficiente ai fini dell'accisa ridotta, poiché le finalità delle due discipline (qualità dell'aria vs. politica fiscale/di mercato) non coincidono
- Per massimizzare le possibilità di successo, il contribuente deve acquisire e produrre documentazione ufficiale: certificati di omologazione o riammissione, rapporti di prova emissiva (laboratorio/PEMS) che dimostrino il rispetto dei limiti Euro 3, dichiarazioni di conformità rilasciate da organismi abilitati o dall'autorità di omologazione
- Le amministrazioni fiscali e i giudici possono adottare una valutazione rigorosa e restrittiva: le modifiche costruttive/apportate ex post devono garantire 'integrale sovrapponibilità' e non solo miglioramenti parziali delle emissioni
- In assenza di omologazione formale o di prove equivalenti riconosciute, è consigliabile richiedere preventivamente pareri o certificazioni tecniche da organismi competenti prima di pretendere trattamenti fiscali agevolati
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