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Sentenza

Sentenza del 03/06/2021 n. 504 - Comm. Trib. Prov. Torino

Accisa sul gasolio per autotrasporto - Riconoscimento dell'accisa ridotta sul gasolio per autotrazione - Veicoli Euro 2 dotati di filtro anti-particolato - Caratteristiche di incidenza ambientale proprie di quelli Euro 3 e superiori.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha chiesto il riconoscimento dell'agevolazione sull'accisa per gasolio per autotrazione sostenendo che i mezzi omologati Euro 2, una volta dotati di filtro anti-particolato, presentano caratteristiche tecniche ed emissive sovrapponibili a quelle dei veicoli omologati Euro 3 e superiori e pertanto debbano beneficiare della ridotta tassazione.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che l'onere della prova dell'integrale sovrapponibilità tecnico-emissiva incombe sul contribuente. Non è sufficiente il fatto che tali mezzi retrofittati godano delle stesse esenzioni dal divieto di circolazione previste per i veicoli Euro 3: la disciplina delle esenzioni alla circolazione e la disciplina unionale in materia di accisa perseguono obiettivi diversi e non coincidono. Di conseguenza, in assenza di prova piena e documentata della completa equivalenza emissiva rispetto alla categoria Euro 3, l'agevolazione sull'accisa è stata negata.

Norme richiamate

  • disciplina unionale in materia di accisa

    La normativa unionale sulle accise è interpretata come strumento con finalità di orientare il mercato verso la dismissione dei mezzi più inquinanti; pertanto l'agevolazione richiede prove di equivalenza tecnico-emissiva che non possono essere sostituite da evidenze di altro tipo

  • disciplina nazionale/locale sulle esenzioni dal divieto di circolazione per veicoli a basse emissioni

    Le esenzioni per la circolazione per motivi di qualità dell'aria mirano a contenere la presenza di inquinanti nell'aria e hanno obiettivi diversi rispetto alla disciplina delle accise; il riconoscimento di un'esenzione alla circolazione non equivale automaticamente al riconoscimento dell'agevolazione fiscale

  • norme tecniche e di omologazione/omologazione post-immatricolazione relative agli standard Euro (Euro 2, Euro 3, ecc.)

    Per ottenere il trattamento fiscale riservato ai veicoli Euro 3 e superiori è necessario dimostrare, con documentazione tecnica e certificazioni pertinenti, che il veicolo Euro 2 retrofittato raggiunge integralmente i limiti emissivi e le caratteristiche tecniche previste per le categorie superiori

Massime di principio

  • L'onere della prova della piena sovrapponibilità emissiva ricade sul contribuente: senza certificazioni tecniche o omologazioni che attestino il rispetto dei limiti di categoria superiore l'agevolazione fiscale può essere negata
  • La circostanza che un veicolo retrofittato sia ammesso alle stesse esenzioni di circolazione dei veicoli Euro 3 non costituisce di per sé prova sufficiente ai fini dell'accisa ridotta, poiché le finalità delle due discipline (qualità dell'aria vs. politica fiscale/di mercato) non coincidono
  • Per massimizzare le possibilità di successo, il contribuente deve acquisire e produrre documentazione ufficiale: certificati di omologazione o riammissione, rapporti di prova emissiva (laboratorio/PEMS) che dimostrino il rispetto dei limiti Euro 3, dichiarazioni di conformità rilasciate da organismi abilitati o dall'autorità di omologazione
  • Le amministrazioni fiscali e i giudici possono adottare una valutazione rigorosa e restrittiva: le modifiche costruttive/apportate ex post devono garantire 'integrale sovrapponibilità' e non solo miglioramenti parziali delle emissioni
  • In assenza di omologazione formale o di prove equivalenti riconosciute, è consigliabile richiedere preventivamente pareri o certificazioni tecniche da organismi competenti prima di pretendere trattamenti fiscali agevolati

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