Sentenza del 03/06/2021 n. 503 - Comm. Trib. Prov. Torino
Classamento ed attribuzione di rendita catastale - Attribuzione di rendita tramite la procedura Docfa - Motivazione del provvedimento dell'Ufficio - Confrontabilità degli immobili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione del classamento e dell'attribuzione della rendita catastale effettuata tramite procedura DOCFA; il ricorrente deduceva vizio di motivazione denunciando disparità di trattamento in quanto alcune unità nello stesso stabile erano state riclassificate dalla categoria A1 alla A2 e contestava l'utilizzo da parte dell'Ufficio di immobili parametrici non ubicati nello stesso stabile né nelle immediate vicinanze
La decisione
il giudice ha ritenuto che il solo fatto che alcune unità nello stesso stabile siano passate da A1 ad A2 non costituisce, di per sé, prova di disparità di trattamento né vizio di motivazione dell'atto catastale. Analogamente l'utilizzo di confronti con immobili non nello stesso stabile non è di per sé invalidente, purché i parametri presi a riferimento appartengano alla stessa zona censuaria e abbiano tipologie costruttive, caratteristiche e superfici analoghe all'immobile del ricorrente. Di conseguenza il ricorso è stato respinto (l'atto dell'Ufficio è stato ritenuto motivato e legittimo)
Massime di principio
- Il trasferimento di classamento di altre unità nello stesso stabile non prova automaticamente una ingiustificata disparità di trattamento: occorre dimostrare concretamente che le unità confrontate siano effettivamente omologhe sotto ogni profilo rilevante
- I parametri di confronto possono essere scelti anche al di fuori del medesimo fabbricato, purché gli immobili appartengano alla stessa zona censuaria e presentino tipologie costruttive, caratteristiche funzionali e superfici analoghe
- Il ricorrente ha l'onere di produrre elementi tecnici (piantine, consistenze, caratteristiche costruttive, classificazioni effettive degli immobili comparati) che mettano in luce l'inesattezza o l'insufficienza della motivazione dell'Ufficio
- La correttezza dell'atto catastale va valutata sulla base della motivazione e dei criteri di comparabilità adottati: l'assenza di identità locazionale non è di per sé sufficiente a invalidare il raffronto
- In casi similari è opportuno predisporre una comparazione tecnica con parametri omogenei (zona censuaria, superficie, destinazione d'uso, tipologia costruttiva, finiture, piano/affaccio) per contestare efficacemente la rendita attribuita
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