Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 03/06/2021 n. 2817 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Contributo unificato tributario - Pagamento - Associazioni di volontariato - Codacons - Esenzione- Art.10, d.P.R. 115/2002 - Applicabilità estensiva - Esclusione - Fondamento - Norma agevolativa - Carattere eccezionale - È tale - Art. 8, l. 266/91 - Esenzione da imposta di registro e bollo per associazione di volontariato - Oggetto - Atti amministrativi - È tale - Atti giudiziari - Applicabilità estensiva - Esclusione - Debenza contributo unificato - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'obbligo di pagamento del contributo unificato per attività giurisdizionali svolte nell'ambito delle proprie finalità statutarie, invocando l'esenzione prevista dall'art.10 del d.P.R. 115/2002 e dall'art.8, co.1, della l. 266/1991 (esenzione da imposta di registro e bollo per le associazioni di volontariato). La questione era se tali agevolazioni si estendessero anche agli atti giudiziari e quindi esonerassero dal contributo unificato.

La decisione

Il giudice ha respinto la pretesa di esenzione: le norme agevolative in questione hanno carattere eccezionale e vanno interpretate restrittivamente; non è ammessa un'interpretazione estensiva o analogica che estenda l'esenzione agli atti giudiziari. In particolare, l'art.8 l.266/91 è stato ritenuto riferirsi ad atti amministrativi e non a procedimenti giudiziari. Conseguentemente, sussiste l'obbligo di pagamento del contributo unificato. La decisione si richiama anche a Cass. SS.UU. 10013/2021 e Cass. 23686/2020.

Norme richiamate

  • d.P.R. 115/2002, art.10

    Norma agevolativa che non può essere interpretata in senso estensivo o per analogia per esentare le associazioni di volontariato dal contributo unificato relativo ad atti giudiziari; va applicata restrittivamente.

  • l. 266/1991, art.8, co.1

    L'esenzione da imposta di registro e da bollo prevista riguarda gli atti amministrativi delle associazioni di volontariato e non si estende, per interpretazione rigorosa, agli atti giudiziari; norma agevolativa di carattere eccezionale.

Massime di principio

  • Le norme che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie sono interpretate restrittivamente; non è consentita l'interpretazione estensiva o analogica per ampliarne la portata.
  • Perché un'associazione di volontariato sia esentata da tasse o contributi relativi a procedimenti giudiziari, la norma deve espressamente includere gli 'atti giudiziari' o i procedimenti giurisdizionali; riferimenti generici ad atti amministrativi non sono sufficienti.
  • L'art.8 della l.266/91, che disciplina esenzioni per le associazioni di volontariato, va inteso come riferito ad atti amministrativi e fiscali specificamente indicati, non come disciplina automatica delle spese o contributi processuali.
  • Quando si valuta una richiesta di esenzione tributaria avanzata da un ente non profit, è fondamentale verificare il testo letterale della norma agevolativa e la sua finalità eccezionale; eventuali dubbi devono essere risolti a sfavore dell'agevolazione.
  • Se si intende ottenere un'esenzione per attività giudiziarie, è preferibile che la norma o la decisione amministrativa contenga un'esplicita menzione dei procedimenti giudiziari o del contributo unificato; in mancanza, l'obbligo di pagamento rimane.
  • La giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. SS.UU. 10013/2021; Cass. 23686/2020) conferma il principio della stretta interpretazione delle agevolazioni tributarie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.