Sentenza del 03/06/2021 n. 2817 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Contributo unificato tributario - Pagamento - Associazioni di volontariato - Codacons - Esenzione- Art.10, d.P.R. 115/2002 - Applicabilità estensiva - Esclusione - Fondamento - Norma agevolativa - Carattere eccezionale - È tale - Art. 8, l. 266/91 - Esenzione da imposta di registro e bollo per associazione di volontariato - Oggetto - Atti amministrativi - È tale - Atti giudiziari - Applicabilità estensiva - Esclusione - Debenza contributo unificato - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'obbligo di pagamento del contributo unificato per attività giurisdizionali svolte nell'ambito delle proprie finalità statutarie, invocando l'esenzione prevista dall'art.10 del d.P.R. 115/2002 e dall'art.8, co.1, della l. 266/1991 (esenzione da imposta di registro e bollo per le associazioni di volontariato). La questione era se tali agevolazioni si estendessero anche agli atti giudiziari e quindi esonerassero dal contributo unificato.
La decisione
Il giudice ha respinto la pretesa di esenzione: le norme agevolative in questione hanno carattere eccezionale e vanno interpretate restrittivamente; non è ammessa un'interpretazione estensiva o analogica che estenda l'esenzione agli atti giudiziari. In particolare, l'art.8 l.266/91 è stato ritenuto riferirsi ad atti amministrativi e non a procedimenti giudiziari. Conseguentemente, sussiste l'obbligo di pagamento del contributo unificato. La decisione si richiama anche a Cass. SS.UU. 10013/2021 e Cass. 23686/2020.
Norme richiamate
d.P.R. 115/2002, art.10
Norma agevolativa che non può essere interpretata in senso estensivo o per analogia per esentare le associazioni di volontariato dal contributo unificato relativo ad atti giudiziari; va applicata restrittivamente.
l. 266/1991, art.8, co.1
L'esenzione da imposta di registro e da bollo prevista riguarda gli atti amministrativi delle associazioni di volontariato e non si estende, per interpretazione rigorosa, agli atti giudiziari; norma agevolativa di carattere eccezionale.
Massime di principio
- Le norme che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie sono interpretate restrittivamente; non è consentita l'interpretazione estensiva o analogica per ampliarne la portata.
- Perché un'associazione di volontariato sia esentata da tasse o contributi relativi a procedimenti giudiziari, la norma deve espressamente includere gli 'atti giudiziari' o i procedimenti giurisdizionali; riferimenti generici ad atti amministrativi non sono sufficienti.
- L'art.8 della l.266/91, che disciplina esenzioni per le associazioni di volontariato, va inteso come riferito ad atti amministrativi e fiscali specificamente indicati, non come disciplina automatica delle spese o contributi processuali.
- Quando si valuta una richiesta di esenzione tributaria avanzata da un ente non profit, è fondamentale verificare il testo letterale della norma agevolativa e la sua finalità eccezionale; eventuali dubbi devono essere risolti a sfavore dell'agevolazione.
- Se si intende ottenere un'esenzione per attività giudiziarie, è preferibile che la norma o la decisione amministrativa contenga un'esplicita menzione dei procedimenti giudiziari o del contributo unificato; in mancanza, l'obbligo di pagamento rimane.
- La giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. SS.UU. 10013/2021; Cass. 23686/2020) conferma il principio della stretta interpretazione delle agevolazioni tributarie.
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