Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 03/06/2021 n. 446 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia in merito all'assoggettamento all'IVA dei redditi locativi inerenti a un immobile concesso in locazione in uno stato membro. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 43 e 45 - Direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE - Articoli 44, 45 e 47 - Prestazione di servizi - Luogo di collegamento fiscale - Nozione di "stabile organizzazione" - Locazione di un bene immobile in uno Stato membro - Proprietario di un bene immobile avente la sede sociale sull'isola di Jersey.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Disputa sull'assoggettamento all'IVA dei redditi locativi derivanti da un immobile ubicato in Austria per gli esercizi 2009-2010. L'amministrazione tributaria aveva considerato l'immobile una "stabile organizzazione" del proprietario, rendendo quest'ultimo soggetto passivo IVA in Austria. Titanium sosteneva invece che, non disponendo di personale proprio in Austria e avendo affidato a una società di gestione locale solo compiti esecutivi e amministrativi, l'immobile non potesse essere qualificato come stabile organizzazione ai fini IVA.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che, ai sensi degli articoli 43 della direttiva 2006/112 e degli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112 come modificata, la nozione di "stabile organizzazione" richiede la presenza di mezzi umani e tecnici propri e un grado di permanenza e struttura tali da consentire l'esecuzione autonoma delle prestazioni di servizi. Un immobile concesso in locazione che non sia dotato di personale o di mezzi tecnici del proprietario non costituisce stabile organizzazione. La Corte quindi ha risposto favorevolmente alla tesi della Titanium; la qualificazione dell'immobile come stabile organizzazione non può essere basata unicamente sul fatto di possedere e concedere in locazione l'immobile quando mancano risorse umane/tecniche proprie.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE

    art. 43, art. 45, art. 193, art. 194, art. 196

    L'art. 43 definisce il luogo della prestazione in funzione della sede o della stabile organizzazione; l'art. 45 (prima della modifica) precisa che le prestazioni relative a beni immobili si considerano rese nel luogo in cui è situato il bene. Gli artt. 193-196 disciplinano chi è debitore dell'IVA e prevedono la possibilità per gli Stati membri di trasferire il debito d'imposta sul destinatario (art.194). La Corte conferma che, prima di applicare tali regole, occorre verificare se sussista una stabile organizzazione, intesa come presenza di mezzi umani e tecnici propri.

  • Direttiva 2006/112/CE modificata (da direttiva 2008/8/CE)

    art. 44, art. 45, art. 47, art. 196

    Le modifiche chiariscono il criterio del luogo delle prestazioni per soggetti passivi e non soggetti passivi e ribadiscono che, se sussiste una stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni è il luogo di tale stabile organizzazione. La Corte applica la nozione di stabile organizzazione così come riformulata e interpreta che essa richiede mezzi umani/tecnici propri.

  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011

    art. 11 (definizione di "stabile organizzazione")

    Il regolamento precisa che la stabile organizzazione è caratterizzata da sufficiente permanenza e da una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici; la Corte ritiene tale interpretazione coerente con la giurisprudenza, anche se il regolamento è applicabile dal 1° luglio 2011 e non opera retroattivamente rispetto al periodo controverso.

  • Umsatzsteuergesetz 1994 (UStG) - diritto austriaco

    art. 19, par. 1 (versioni ante e post 1.1.2010)

    La norma nazionale stabilisce le condizioni per il trasferimento del debito d'imposta al beneficiario quando il prestatore non ha domicilio, residenza abituale o stabile organizzazione sul territorio nazionale. La Corte non invalida la possibilità per lo Stato membro di regolare il debitore d'imposta, ma chiarisce che l'accertamento della stabile organizzazione va fatto secondo i criteri UE (presenza di mezzi umani/tecnici).

Massime di principio

  • La nozione di "stabile organizzazione" ai fini IVA richiede la presenza di mezzi umani e tecnici propri e un grado di permanenza tale da permettere l'erogazione autonoma delle prestazioni: mera proprietà di un immobile e attività passiva di concederlo in locazione non sono automaticamente sufficienti.
  • Il ricorso a una società di gestione o ad altri prestatori locali per compiti amministrativi o operativi non trasforma di per sé l'immobile o l'attività in una stabile organizzazione del proprietario, se il proprietario non dispone di personale/mezzi propri nel luogo.
  • Prima di applicare regole nazionali sul trasferimento del debito d'imposta (es. art. 194 della direttiva), il giudice nazionale deve accertare se, secondo i criteri UE, sussista una stabile organizzazione nel territorio in questione.
  • La registrazione IVA locale o il possesso di un numero di identificazione nazionale non sono di per sé indice sufficiente dell'esistenza di una stabile organizzazione.
  • Nelle valutazioni pratiche occorre considerare: (a) presenza continuativa di personale o mezzi tecnici propri sul territorio, (b) grado di autonomia operativa della struttura locale, (c) ruolo effettivo del proprietario nelle decisioni e nell'esecuzione, e (d) contratti effettivi con terzi: la combinazione fattuale determina l'esito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.