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Ordinanza

Ordinanza n. 534/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Calabria, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare proposta dalla farmacia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (farmacia)

Prevale il privato

La controversia

La farmacia ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Calabria che aveva rigettato la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado, chiedendone la riforma e la sospensione dell'efficacia dell'atto amministrativo contestato. Il testo non espone il contenuto dell'atto amministrativo originariamente impugnato né i motivi specifici dedotti nel merito; si limita a rilevare che l'appello concerne questioni bisognose di adeguato approfondimento e di compiuta soluzione nella sede di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado. La decisione è stata fondata sulla necessità di approfondire e risolvere compiutamente le questioni nella sede di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. e, nelle more, sull'opportunità di lasciare integra la situazione esistente, previa valutazione degli interessi contrapposti. È stata quindi concessa la sospensione cautelare, con sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del TAR. Le spese della fase cautelare d'appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando le questioni richiedono approfondimento, di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito; nel caso concreto ha giustificato il rinvio della compiuta soluzione delle questioni alla sede di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, quando le questioni dedotte richiedono un adeguato approfondimento e una compiuta soluzione incompatibili con la cognizione sommaria, il giudice può rimetterne l'esame alla sede di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • Quando l'approfondimento delle questioni è differito alla fase di merito, il giudice cautelare può comunque concedere la sospensione nelle more, valutando comparativamente gli interessi contrapposti e ritenendo opportuno lasciare integra la situazione esistente.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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