Cassazione Civile, Ordinanza n. 11292/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta nel corso del giudizio, con contestuale accettazione da parte del controricorrente, e ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite. Non è stata dunque esaminata nel merito la censura proposta contro la decisione di merito.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva da un giudizio promosso da un lavoratore per ottenere l'accertamento della nullità di clausole collettive che escludevano il computo del periodo di apprendistato ai fini dell'anzianità di servizio e dei relativi incrementi retributivi. Il tribunale aveva accolto la domanda dichiarando nulla la previsione del CCNL e di un accordo aziendale; la corte d'appello aveva confermato il primo grado, ritenendo ancora vigente e inderogabile la disciplina dell'art. 19 della L. n. 25/1955, che equiparava il periodo di apprendistato al lavoro ordinario ai fini considerati. La società datrice di lavoro ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello. Nelle more, però, la società ha rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata accettata dalla controparte.
Norme richiamate
art. 19 L. n. 25/1955
La corte territoriale aveva ritenuto che la disposizione fosse ancora vigente e inderogabile nel rapporto in esame, con conseguente equiparazione del periodo di apprendistato al lavoro ordinario ai fini dell'anzianità di servizio e degli incrementi retributivi; la Cassazione non si è pronunciata nel merito perché il giudizio è stato dichiarato estinto.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso in cassazione, accettata dalla controparte, ha determinato l'estinzione del giudizio.
art. 391 c.p.c.
L'estinzione del giudizio è stata dichiarata in conseguenza della rinuncia al ricorso accettata dalla controparte; la Corte ha anche disposto la compensazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina l'estinzione del processo, precludendo l'esame dei motivi di impugnazione.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, la Corte può disporre la compensazione delle spese.
- Se il processo di legittimità si estingue, restano ferme le decisioni di merito già pronunciate, senza alcuna statuizione della Cassazione sulla fondatezza delle censure.
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