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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-467/16

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 dicembre 2017. — Brigitte Schlömp contro Landratsamt Schwäbisch Hall. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Stuttgart. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Convenzione di Lugano II – Litispendenza – Nozione di “giudice” – Autorità di conciliazione di diritto svizzero, incaricata della procedura di conciliazione preliminare a qualsiasi procedimento di merito. — Causa C-467/16

Giurisprudenza europea62016CJ0467

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, nelle controversie rientranti nella Convenzione di Lugano II, la procedura obbligatoria di conciliazione prevista dal diritto svizzero può rilevare ai fini della litispendenza. Poiché l’autorità di conciliazione svolge una funzione prevista dalla legge, autonoma e con effetti sulla pendenza della causa, essa è qualificata come "giudice" ai sensi della Convenzione. Ne consegue che il procedimento inizia, per l’articolo 30, con l’avvio della conciliazione obbligatoria.

Litispendenza nella Convenzione di Lugano II: la procedura obbligatoria di conciliazione svizzera segna il momento in cui il "giudice" si considera adito.

La questione giuridica

Se, ai fini degli articoli 27 e 30 della Convenzione di Lugano II, l’avvio della procedura obbligatoria di conciliazione dinanzi a un’autorità di conciliazione svizzera equivalga all’adozione di un giudice e quindi determini la litispendenza; in particolare, se tale autorità sia qualificabile come "giudice" ai sensi della Convenzione.

Principio di diritto

Ai fini degli articoli 27 e 30 della Convenzione di Lugano II, un’autorità di conciliazione svizzera incaricata dalla legge di una procedura obbligatoria preliminare al giudizio deve essere considerata "giudice" in senso funzionale; di conseguenza, la litispendenza decorre dalla data di avvio della procedura di conciliazione obbligatoria, che segna il momento in cui il giudice è considerato adito.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Convenzione di Lugano II
  • Articoli 27 e 30 della Convenzione di Lugano II
  • Articolo 62 della Convenzione di Lugano II
  • Articolo 64 della Convenzione di Lugano II
  • Decisione 2009/430/CE del Consiglio
  • Regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articoli 27 e 30 del regolamento (CE) n. 44/2001
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articoli 29 e 32 del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 3 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 68 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Codice di procedura civile svizzero (CPC), articoli 62, 197, 198, 202, 208, 209, 210, 211, 212
  • Legge federale svizzera sul diritto internazionale privato, articolo 9

Litispendenza e procedura di conciliazione svizzera nella Convenzione di Lugano II

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Amtsgericht Stuttgart in una controversia in materia di obbligazioni alimentari. Il nodo centrale è se l’avvio della procedura obbligatoria di conciliazione prevista dal diritto svizzero integri il momento in cui un "giudice" è considerato adito ai fini della litispendenza prevista dalla Convenzione di Lugano II.

Fatti e procedimento principale

La sig.ra Brigitte Schlömp, domiciliata in Svizzera, era convenuta dal Landratsamt Schwäbisch Hall per il rimborso, in via di regresso, di prestazioni sociali erogate alla madre ricoverata in Germania. Prima del giudizio in Germania, l’ente tedesco aveva presentato in Svizzera un’istanza di conciliazione davanti al Friedensrichteramt des Kreises Reiat, che aveva poi rilasciato l’autorizzazione ad agire dopo l’esito negativo della conciliazione.

Successivamente, la sig.ra Schlömp aveva proposto in Germania una domanda di accertamento negativo, sostenendo di non essere tenuta a versare gli alimenti. Dinanzi al giudice tedesco, l’ente convenuto aveva eccepito la litispendenza, affermando che la causa era già pendente in Svizzera a partire dall’istanza di conciliazione.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto se un’autorità di conciliazione svizzera rientri nella nozione di "giudice" di cui agli articoli 27 e 30 della Convenzione di Lugano II. La questione era decisiva perché, se positiva, la domanda proposta in Svizzera avrebbe determinato la litispendenza e imposto la sospensione del processo successivamente instaurato in Germania.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto:

  • l’articolo 27 della Convenzione di Lugano II, che disciplina la litispendenza tra giudici di diversi Stati vincolati;
  • l’articolo 30, che stabilisce quando un giudice si considera adito;
  • l’articolo 62, che definisce il termine "giudice" come l’autorità designata da uno Stato vincolato come competente per le materie rientranti nel campo di applicazione della Convenzione;
  • l’articolo 64, che regola i rapporti tra Convenzione di Lugano II, regolamento n. 44/2001 e successive modifiche.

Sono inoltre richiamati il regolamento (CE) n. 4/2009 sulle obbligazioni alimentari, il regolamento (UE) n. 1215/2012 e varie disposizioni del CPC svizzero, in particolare quelle che fanno decorrere la pendenza della causa dal deposito dell’istanza di conciliazione.

Ammissibilità e applicabilità della Convenzione di Lugano II

La Corte osserva che la controversia rientra, in linea di principio, nell’ambito della Convenzione di Lugano II perché riguarda obbligazioni alimentari. Inoltre, per effetto dell’articolo 64, paragrafo 2, lettera b), la Convenzione continua ad applicarsi in materia di litispendenza quando l’azione è stata proposta in uno Stato come la Svizzera, che applica la Convenzione ma non i regolamenti dell’Unione richiamati al paragrafo 1, e in uno Stato membro, come la Germania, nel quale si applicano sia la Convenzione sia gli strumenti dell’Unione.

Ragionamento della Corte

La Corte sottolinea che gli articoli 27 e 30 della Convenzione di Lugano II sono formulati in termini quasi identici alle corrispondenti disposizioni del regolamento n. 44/2001 e del regolamento n. 1215/2012. Da ciò deriva la necessità di un’interpretazione uniforme e coerente tra questi strumenti.

In tale prospettiva, la Corte richiama la propria giurisprudenza sulla natura oggettiva e automatica della litispendenza: è decisivo l’ordine cronologico in cui i giudici sono stati aditi. L’articolo 30 della Convenzione definisce in modo autonomo e uniforme il momento dell’"adizione" del giudice, allo scopo di evitare procedimenti paralleli in Stati diversi.

Quanto alla nozione di "giudice", la Corte osserva che, nel sistema svizzero, l’istanza di conciliazione determina la pendenza della causa e costituisce un passaggio obbligatorio prima del giudizio di merito, salvo eccezioni non rilevanti nel caso concreto. La procedura può sfociare in un accordo, in una proposta di giudizio, in una decisione dell’autorità di conciliazione oppure in un’autorizzazione ad agire.

La Corte valorizza inoltre il fatto che l’autorità di conciliazione esercita funzioni previste dalla legge con autonomia e sotto garanzie assimilabili a quelle dei giudici di pace, e richiama la relazione esplicativa della Convenzione di Lugano II, dalla quale emerge un approccio funzionale alla nozione di giudice: rilevano le funzioni esercitate, non la qualificazione formale dell’organo nel diritto nazionale.

Identità della causa e litispendenza nel caso concreto

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte osserva che una domanda volta a far dichiarare la responsabilità del convenuto e un’azione di accertamento negativo sulla medesima responsabilità hanno la stessa causa e lo stesso oggetto. Nel caso di specie, sia il procedimento avviato in Svizzera sia quello instaurato in Germania ruotavano attorno alla stessa questione: se la sig.ra Schlömp fosse tenuta, per surrogazione legale, a contribuire alle obbligazioni alimentari.

Ne consegue che ricorreva una situazione di litispendenza tra i due procedimenti.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che gli articoli 27 e 30 della Convenzione di Lugano II devono essere interpretati nel senso che, in caso di litispendenza, la data di avvio della procedura obbligatoria di conciliazione dinanzi all’autorità di conciliazione di diritto svizzero è il momento in cui un "giudice" si considera adito.

In pratica, ai fini della priorità tra procedimenti paralleli, non conta la successiva fase davanti al tribunale svizzero di merito, ma il momento in cui viene introdotta la conciliazione obbligatoria.

Come è indicizzato

Materielitispendenzacompetenza giurisdizionale internazionaleobbligazioni alimentaricooperazione giudiziaria civilediritto processuale svizzero

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