Corte di giustizia, Sentenza C-66/16
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 dicembre 2017. — Comunidad Autónoma del País Vasco e a. contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Televisione digitale – Aiuto alla diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate – Sovvenzione a favore degli operatori di piattaforme di televisione digitale terrestre – Decisione che dichiara le misure di aiuto in parte incompatibili con il mercato interno – Nozione di “aiuto di Stato” – Vantaggio – Servizio di interesse economico generale – Definizione – Margine di discrezionalità degli Stati membri. — Cause riunite da C-66/16 P a C-69/16 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge le impugnazioni proposte da diverse comunità autonome e società spagnole contro le sentenze del Tribunale che avevano confermato la decisione della Commissione sugli aiuti alla diffusione della televisione digitale terrestre nella zona II. Ribadisce che la prima condizione Altmark richiede una definizione chiara e precisa del servizio pubblico affidato ai beneficiari, e che il mero riconoscimento legislativo di un servizio come di interesse generale non basta. Conferma inoltre che il protocollo n. 29 non aiuta le ricorrenti, perché non incide sulla necessità di una precisa attribuzione di obblighi di servizio pubblico agli operatori della piattaforma.
Aiuti di Stato per la diffusione della televisione digitale terrestre: la Corte conferma che la misura spagnola non rientra nell’eccezione Altmark e respinge le impugnazioni contro la decisione della Commissione
La questione giuridica
Le ricorrenti contestavano, in sintesi, l’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, sostenendo che la misura non conferisse un vantaggio economico perché ricadeva nelle condizioni Altmark; in particolare, contestavano: il controllo esercitato dal Tribunale sulla definizione del SIEG da parte dello Stato membro; la pretesa irrilevanza della scelta tecnologica; la valutazione del diritto nazionale spagnolo; la distinzione tra atto di definizione e atto di attribuzione del SIEG; l’asserita richiesta di formule sacramentali; l’inapplicabilità del protocollo n. 29.
Principio di diritto
La Corte afferma che, per escludere la qualificazione di una misura come aiuto di Stato o per invocare l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, è necessario che il beneficiario sia effettivamente incaricato, mediante atti pubblici sufficientemente precisi, di obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti; il semplice richiamo a un servizio di interesse generale o l’esistenza di un fallimento del mercato non bastano. La Corte ribadisce che gli Stati membri dispongono di un ampio margine discrezionale nella definizione dei SIEG, ma tale margine non elimina l’esigenza di una definizione chiara e non viene rispettato quando il diritto nazionale e gli atti invocati non consentono di stabilire con precisione la missione di servizio pubblico. Poiché il Tribunale ha correttamente ritenuto insoddisfatta la prima condizione Altmark e, per taluni profili, anche la quarta, le impugnazioni sono respinte integralmente.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 14 TFUE
- Articolo 106, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE
- Articolo 256 TFUE
- Protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale
- Protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri
- Decisione 2005/842/CE della Commissione
- Decisione 2014/489/UE della Commissione
- Sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00)
Aiuti di Stato per la diffusione della televisione digitale terrestre
La pronuncia riguarda quattro impugnazioni riunite proposte da enti pubblici e società spagnole contro le sentenze del Tribunale che avevano confermato la decisione della Commissione relativa a un regime di aiuti concesso dal Regno di Spagna per la diffusione della televisione digitale terrestre nelle zone remote e meno urbanizzate (zona II). La controversia si inserisce nel passaggio dalla televisione analogica al digitale e concerne, in particolare, la qualificazione della misura come aiuto di Stato e la possibilità di giustificarla alla luce della disciplina dei servizi di interesse economico generale.
Fatti e quadro amministrativo
Il Regno di Spagna aveva adottato un quadro normativo e finanziario per favorire la transizione alla TDT, prevedendo una suddivisione del territorio in tre zone. La zona II, composta da aree remote e poco urbanizzate, non risultava economicamente interessante per gli operatori privati, sicché le autorità pubbliche avevano finanziato l’estensione della rete. La Commissione, a seguito di denuncia di SES Astra SA, aveva avviato il procedimento ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE e poi adottato la decisione 2014/489/UE, con cui aveva qualificato la misura come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, salvo una parte conforme al criterio di neutralità tecnologica, ordinando inoltre il recupero.
Esame svolto dal Tribunale
Le ricorrenti avevano impugnato la decisione della Commissione davanti al Tribunale, deducendo, tra gli altri, la violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il Tribunale aveva respinto i ricorsi, rilevando che la misura non soddisfaceva cumulativamente le condizioni della sentenza Altmark. Pur avendo individuato in alcune sentenze errori della Commissione su aspetti specifici, il Tribunale aveva ritenuto decisiva la mancata soddisfazione della prima condizione Altmark, ossia l’assenza di una definizione chiara e precisa del servizio come servizio pubblico. In alcune cause aveva inoltre ravvisato problemi rispetto alla quarta condizione Altmark.
Questioni sollevate in impugnazione
Dinanzi alla Corte, le ricorrenti articolavano un motivo unico suddiviso in sei capi, fondato sull’errata interpretazione degli articoli 14, 106, paragrafo 2, e 107, paragrafo 1, TFUE, nonché dei protocolli nn. 26 e 29. In sostanza, sostenevano che il Tribunale avesse:
- oltrepassato i limiti del controllo sull’errore manifesto nella definizione del SIEG;
- limitato illegittimamente il potere discrezionale degli Stati membri sulla scelta delle modalità di prestazione del servizio;
- travisato il diritto nazionale spagnolo;
- confuso definizione e attribuzione del SIEG;
- richiesto una formula espressa di "servizio pubblico";
- escluso a torto l’applicabilità del protocollo n. 29 sulla radiodiffusione pubblica.
Principi sulla nozione di aiuto di Stato e sulle condizioni Altmark
La Corte ricorda che la qualificazione di una misura come aiuto di Stato presuppone, tra l’altro, la sussistenza di un vantaggio economico. Un intervento pubblico che costituisce mera compensazione di obblighi di servizio pubblico può sfuggire alla nozione di aiuto solo se ricorrono tutte le condizioni Altmark. In particolare:
- l’impresa deve essere effettivamente incaricata di obblighi di servizio pubblico, chiaramente definiti;
- i parametri di calcolo della compensazione devono essere preventivamente stabiliti in modo oggettivo e trasparente;
- la compensazione non deve eccedere i costi necessari;
- il livello della compensazione deve essere determinato in base ai costi di un’impresa media, ben gestita ed adeguatamente attrezzata.
La Corte ribadisce inoltre che il mancato rispetto di una sola di queste condizioni è sufficiente per escludere l’esenzione dalla nozione di aiuto.
Esame del primo capo: controllo sulla definizione del SIEG
La Corte respinge la censura secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a verificare l’errore manifesto delle autorità spagnole nella definizione del SIEG. Pur confermando che gli Stati membri godono di un ampio margine discrezionale nella definizione dei SIEG e che la Commissione può contestarlo solo in caso di errore manifesto, la Corte sottolinea che tale margine non è illimitato. La prima condizione Altmark richiede criteri minimi di precisione, idonei a permettere di stabilire con certezza natura, durata e portata degli obblighi di servizio pubblico. In assenza di una definizione chiara, non è possibile verificare se l’attività rientri davvero in un SIEG.
Esame del secondo capo: scelta della tecnologia
La Corte chiarisce che il Tribunale non aveva limitato il potere discrezionale degli Stati membri alla sola definizione astratta del SIEG, poiché aveva espressamente riconosciuto la loro facoltà di fornire, commissionare e organizzare i servizi di interesse economico generale il più vicino possibile alle esigenze degli utenti. La censura secondo cui il Tribunale avrebbe imposto l’inserimento della tecnologia nella definizione del servizio viene respinta perché basata su una lettura errata delle sentenze impugnate: il Tribunale si era limitato a verificare se il servizio di sfruttamento della rete TDT fosse stato sufficientemente definito come servizio pubblico.
Esame del terzo capo: diritto nazionale e snaturamento
Quanto alla valutazione del diritto nazionale spagnolo, la Corte ricorda che, in sede di impugnazione, essa può sindacare solo l’eventuale snaturamento manifesto degli atti e delle prove. La legge 32/2003 qualificava i servizi di telecomunicazione come servizi di interesse generale, ma prevedeva anche che tali servizi fossero prestati in regime di libera concorrenza. Ciò non consentiva di dedurre che gli operatori della rete terrestre fossero stati investiti di obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti. Anche gli atti specifici invocati dalle ricorrenti non mostravano, secondo il Tribunale e senza snaturamento evidente, che il servizio di sfruttamento della rete fosse stato formalmente qualificato come SIEG.
La Corte respinge inoltre le censure relative alla legge 31/1987 e alla giurisprudenza interna, rilevando che il Tribunale aveva esaminato in via subordinata la loro rilevanza e che le ricorrenti non denunciavano alcuno snaturamento manifesto.
Esame del quarto e del quinto capo: atti distinti e formule sacramentali
La Corte precisa che il Tribunale non aveva escluso che la definizione del SIEG e l’attribuzione della missione possano risultare da atti distinti: anzi, lo aveva espressamente ammesso. Il punto decisivo era un altro, ossia che gli atti invocati non dimostravano comunque una chiara attribuzione di obblighi di servizio pubblico al prestatore. Analogamente, la Corte esclude che il Tribunale abbia preteso l’uso obbligatorio delle parole "servizio pubblico": esso aveva richiesto una definizione sufficientemente chiara e precisa, non una formula sacramentale.
Esame del sesto capo: protocollo n. 29
La censura relativa al protocollo n. 29 è respinta perché inconferente. Le ricorrenti non spiegavano in che modo tale protocollo potesse superare il difetto, centrale nella causa, di una chiara attribuzione di obblighi di servizio pubblico agli operatori della piattaforma terrestre.
Dispositivo e portata della decisione
Poiché nessuno dei sei capi del motivo unico è stato accolto, la Corte respinge integralmente le impugnazioni e condanna le ricorrenti alle spese. La pronuncia conferma dunque la validità dell’impostazione seguita dal Tribunale e dalla Commissione: per sottrarre una compensazione pubblica alla disciplina degli aiuti di Stato occorre una definizione pubblica, chiara e verificabile del servizio affidato; il solo richiamo a un interesse generale o a un obiettivo di copertura territoriale non è sufficiente.
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