Corte di giustizia, Sentenza C-158/16
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 20 dicembre 2017. — Margarita Isabel Vega González contro Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 1 de Oviedo. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Nozione di “condizioni di impiego” – Collocamento nella posizione amministrativa di aspettativa per incarichi particolari – Normativa nazionale che prevede la concessione di un’aspettativa per incarichi particolari in caso di elezione a cariche pubbliche ai soli funzionari di ruolo, ad esclusione dei funzionari ad interim. — Causa C-158/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che l’aspettativa speciale prevista dal diritto spagnolo per i funzionari eletti a incarichi parlamentari rientra nelle condizioni di impiego tutelate dall’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Ha inoltre stabilito che escludere in modo assoluto i funzionari ad interim da tale beneficio, pur riconoscendolo ai funzionari di ruolo, costituisce una disparità di trattamento incompatibile con la clausola 4, salvo giustificazione oggettiva. La sola temporaneità dell’incarico non è sufficiente a legittimare il diverso trattamento.
Lavoro a tempo determinato: l’aspettativa speciale per esercitare un mandato parlamentare rientra nelle "condizioni di impiego" e non può essere negata in modo assoluto ai lavoratori a tempo determinato se è riconosciuta ai comparabili a tempo indeterminato.
La questione giuridica
Se la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato debba essere interpretata nel senso che: 1) la nozione di "condizioni di impiego" comprende il diritto di un lavoratore a tempo determinato eletto a una carica parlamentare a ottenere un’aspettativa speciale con conservazione del posto e anzianità; 2) il principio di non discriminazione osta a una normativa nazionale che escluda in modo assoluto i funzionari ad interim da tale aspettativa, pur riconoscendola ai funzionari di ruolo.
Principio di diritto
La Corte afferma che il diritto di ottenere un’aspettativa speciale che sospende il rapporto di lavoro, garantendo conservazione del posto, reintegrazione e progressione di carriera durante un mandato parlamentare, rientra nelle "condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4 dell’Accordo quadro. Di conseguenza, una normativa nazionale che escluda in modo assoluto i lavoratori a tempo determinato da tale beneficio, mentre lo riconosce ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, viola la clausola 4, salvo che il giudice nazionale accerti l’esistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità; la sola natura temporanea del rapporto o una previsione nazionale generale non bastano.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 1999/70/CE
- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, in particolare clausola 1, clausola 3 e clausola 4
- Legge del Principato delle Asturie 3/1985, articoli 6, 59 e 64
Aspettativa speciale per incarichi parlamentari e lavoratori a tempo determinato
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 1 de Oviedo in una controversia tra una funzionaria ad interim dell’amministrazione delle Asturie e l’autorità regionale competente. La questione centrale è se il diniego dell’aspettativa speciale prevista per i funzionari di ruolo eletti al Parlamento regionale sia compatibile con la direttiva 1999/70/CE e con la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
Fatti e procedimento principale
La sig.ra Margarita Isabel Vega González lavorava per l’amministrazione del Principato delle Asturie dal 1989 e dal 2011 era stata nominata funzionario ad interim per sostituire un funzionario assente. Eletta deputata della Junta General del Principado de Asturias nel 2015, chiese di essere collocata in aspettativa per incarichi particolari, o in subordine in aspettativa per motivi personali, al fine di esercitare il mandato parlamentare a tempo pieno.
L’amministrazione respinse la domanda perché, secondo la legge regionale 3/1985, tali istituti spettano solo ai funzionari di ruolo e non ai funzionari ad interim. Il diniego venne confermato in sede amministrativa, e la ricorrente adì il giudice nazionale, il quale chiese alla Corte di chiarire se la disciplina nazionale fosse compatibile con la clausola 4 dell’Accordo quadro.
Normativa rilevante
La Corte richiama la direttiva 1999/70/CE, che attua l’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. In particolare, sono centrali:
- la clausola 1, che mira a migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato e a garantire il rispetto del principio di non discriminazione;
- la clausola 3, che definisce il lavoratore a tempo determinato e il lavoratore a tempo indeterminato comparabile;
- la clausola 4, punto 1, che vieta un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego, salvo ragioni oggettive.
Nel diritto spagnolo, l’articolo 59 della legge 3/1985 prevede l’aspettativa per incarichi particolari e ne esclude i funzionari ad interim; l’articolo 64 prevede tale collocamento quando un funzionario è eletto deputato regionale, garantendogli conservazione del posto e computo del periodo ai fini dell’anzianità e della carriera.
Prima questione: nozione di "condizioni di impiego"
La Corte ricorda che la nozione di condizioni di impiego va interpretata in modo ampio, in coerenza con l’obiettivo di tutela contro le discriminazioni perseguito dall’Accordo quadro. Tale nozione comprende i diritti e gli obblighi che definiscono il rapporto di lavoro, sia nella fase di svolgimento sia al momento della cessazione.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte osserva che vi rientrano, tra l’altro:
- le indennità di anzianità;
- le regole sul preavviso di licenziamento;
- le indennità dovute per la risoluzione illegittima o alla cessazione del rapporto;
- altri aspetti strettamente connessi al rapporto di lavoro.
Su questa base, la Corte afferma che anche l’aspettativa speciale di cui trattasi rientra nelle condizioni di impiego, poiché incide direttamente sul rapporto di lavoro: sospende alcuni effetti del rapporto, conserva il posto e l’incarico, e fa valere il periodo ai fini dell’anzianità e dell’avanzamento di carriera. È irrilevante che la richiesta sia legata alla candidatura e all’elezione a un mandato politico, perché un lavoratore a tempo indeterminato nella stessa situazione si troverebbe di fronte alla medesima esigenza di sospendere il rapporto per esercitare il mandato.
Seconda questione: disparità di trattamento e giustificazione oggettiva
Quanto alla seconda questione, la Corte constata che la normativa nazionale opera una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili: i primi devono dimettersi, mentre i secondi possono ottenere l’aspettativa speciale e reintegrarsi al termine del mandato.
La Corte ribadisce che una disparità è consentita solo se giustificata da ragioni oggettive, ossia da elementi precisi e concreti, legati alla natura delle mansioni e al contesto in cui esse si svolgono, idonei a dimostrare che la differenza risponde a una reale necessità ed è proporzionata all’obiettivo perseguito. Non bastano né una norma generale e astratta né il mero carattere temporaneo del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, il giudice del rinvio aveva ipotizzato che urgenza e necessità della nomina temporanea potessero, in astratto, costituire una giustificazione; tuttavia aveva anche precisato che, in concreto, tali argomenti non reggono quando il posto è stato occupato per oltre quattro anni dalla stessa lavoratrice temporanea. Inoltre, la Corte rileva che il divieto assoluto di accesso all’aspettativa non appare indispensabile per tutelare l’obiettivo della legge regionale, poiché sarebbe comunque possibile riconoscere il beneficio anche ai lavoratori a tempo determinato, subordinandolo alla reintegrazione solo se il posto non sia stato nel frattempo soppresso o coperto da un funzionario di ruolo.
Dispositivo e portata pratica
La Corte risponde che:
- la clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro include nell’ambito delle condizioni di impiego il diritto all’aspettativa speciale con conservazione del posto e dell’anzianità per chi sia eletto a funzione parlamentare;
- la stessa clausola osta a una normativa nazionale che escluda in modo assoluto i lavoratori a tempo determinato da tale beneficio, quando esso è riconosciuto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili.
Per i professionisti, la decisione è rilevante perché conferma che istituti di sospensione del rapporto di lavoro collegati all’esercizio di funzioni pubbliche o rappresentative possono rientrare nella tutela antidiscriminatoria dell’Accordo quadro, imponendo al datore di lavoro pubblico una verifica rigorosa della comparabilità e dell’eventuale giustificazione oggettiva della differenza di trattamento.
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