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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-81/16

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 dicembre 2017. — Regno di Spagna contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Televisione digitale – Aiuto alla diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate – Sovvenzione a favore degli operatori di piattaforme di televisione digitale terrestre – Decisione che dichiara le misure di aiuto in parte incompatibili con il mercato interno – Nozione di “aiuto di Stato” – Vantaggio – Servizio di interesse economico generale – Definizione – Margine di discrezionalità degli Stati membri. — Causa C-81/16 P

Giurisprudenza europea62016CJ0081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge integralmente l’impugnazione del Regno di Spagna contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione sugli aiuti per la TDT nella zona II. Ribadisce che la mera qualificazione nazionale del servizio come di interesse generale non basta a soddisfare la prima condizione Altmark e che il controllo del Tribunale sulla valutazione della Commissione non è viziato da errori di diritto. Conferma inoltre che, per un regime di aiuti, la Commissione può fondarsi sulle caratteristiche generali del regime ai fini dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

Impugnazione respinta: la Corte conferma che il finanziamento spagnolo per la diffusione della TDT nella zona II costituisce aiuto di Stato incompatibile, perché non ricorrono le condizioni Altmark e il controllo del Tribunale sulla compatibilità è corretto.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia commesso errori di diritto nel confermare la decisione della Commissione che qualificava come aiuto di Stato, in parte incompatibile con il mercato interno, il regime spagnolo di sovvenzioni per la diffusione della televisione digitale terrestre nella zona II; in particolare: (i) se lo sfruttamento della rete terrestre fosse stato correttamente qualificato come SIEG ai fini della prima condizione Altmark; (ii) se il Tribunale avesse correttamente escluso la soddisfazione della quarta condizione Altmark; (iii) se il controllo sulla compatibilità ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE fosse stato svolto correttamente, specie quanto al principio di neutralità tecnologica e alla valutazione del campione di gare d’appalto.

Principio di diritto

La Corte conferma che un regime nazionale di finanziamento della diffusione della televisione digitale terrestre può essere qualificato come aiuto di Stato quando lo Stato membro non dimostra che i beneficiari siano stati incaricati di obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti e che sia soddisfatta la condizione del minor costo della compensazione; inoltre, in caso di regime di aiuti, la Commissione può valutare la compatibilità con il mercato interno esaminando le caratteristiche generali del regime e non ogni singolo appalto, mentre il giudice dell’Unione non sostituisce la propria valutazione a quella della Commissione se il controllo su esattezza, attendibilità e coerenza degli elementi è stato correttamente svolto.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 106, paragrafo 2, TFUE
  • Decisione 2014/489/UE della Commissione
  • Sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00)
  • Sentenza Commissione/Tetra Laval (C-12/03 P)
  • Sentenza Land Burgenland e a./Commissione (C-214/12 P, C-215/12 P e C-223/12 P)
  • Sentenza HGA e a./Commissione (C-630/11 P a C-633/11 P)
  • Sentenza Commissione/Hansestadt Lübeck (C-524/14 P)
  • Ordinanza Albergo Quattro Fontane e a./Commissione (C-227/13 P a C-239/13 P)

Impugnazione su aiuti di Stato per la televisione digitale terrestre in zone remote

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso contro la decisione 2014/489/UE della Commissione. La controversia concerneva il finanziamento pubblico della diffusione della televisione digitale terrestre nella zona II del territorio spagnolo, ritenuto dalla Commissione in parte aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno.

Fatti e contesto normativo nazionale

Il Regno di Spagna aveva adottato un quadro normativo per la transizione dalla televisione analogica alla TDT, imponendo alle emittenti nazionali obiettivi di copertura e articolando il territorio in tre zone. La zona II, corrispondente a regioni remote e meno urbanizzate e a circa il 2,5% della popolazione, non attirava investimenti privati sufficienti; per questo le autorità spagnole avevano predisposto un finanziamento pubblico tramite il MITC e successivi interventi delle comunità autonome.

Decisione della Commissione

La Commissione aveva avviato il procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e poi adottato la decisione controversa, dichiarando che l’aiuto concesso agli operatori della piattaforma terrestre per la diffusione, manutenzione e sfruttamento della rete TDT nella zona II era stato attuato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e risultava incompatibile con il mercato interno, salvo la parte conforme al criterio di neutralità tecnologica. La decisione ordinava inoltre il recupero degli aiuti incompatibili.

Motivi dedotti in primo grado

Dinanzi al Tribunale il Regno di Spagna aveva dedotto cinque motivi, tra cui: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE per l’erronea qualificazione della misura come aiuto di Stato; violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, e dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE; vizi procedurali; violazione dei principi in materia di recupero; e violazione del diritto fondamentale all’informazione. Il Tribunale aveva respinto integralmente il ricorso, in particolare ritenendo non soddisfatte la prima e la quarta condizione della sentenza Altmark.

Primo motivo di impugnazione: nozione di SIEG e condizioni Altmark

In sede di impugnazione il Regno di Spagna sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente controllato la definizione e l’attuazione del servizio di interesse economico generale. La Corte respinge la censura rilevando, innanzitutto, che la legge generale spagnola 32/2003, pur qualificando lo sfruttamento delle reti radio e televisive come servizio di interesse generale, non dimostrava che i gestori della rete terrestre fossero stati incaricati di obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti ai sensi della prima condizione Altmark. La Corte sottolinea che, in sede di impugnazione, il suo controllo sul diritto nazionale è limitato alla verifica di un eventuale snaturamento manifesto, che nella specie non è stato dimostrato. Aggiunge che il Tribunale aveva effettivamente esaminato i contratti e le convenzioni invocati dalla Spagna, ma aveva correttamente osservato che il semplice ricorso a gare d’appalto o a mandati convenzionali non bastava, in assenza di un incarico chiaro e vincolante di servizio pubblico. Quanto alla quarta condizione Altmark, la censura viene dichiarata inoperante, poiché l’assenza della prima condizione basta a escludere la qualificazione della misura come compensazione esente da aiuto.

Secondo motivo di impugnazione: compatibilità ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE

Il Regno di Spagna contestava anche il controllo svolto dal Tribunale sulla valutazione della Commissione in materia di compatibilità dell’aiuto con il mercato interno, sostenendo che il Tribunale non avesse verificato con sufficiente rigore il campione di gare d’appalto e il rispetto del principio di neutralità tecnologica. La Corte respinge il motivo ricordando che, in caso di regime di aiuti, la Commissione può limitarsi ad esaminare le caratteristiche generali del regime per valutare se esso sia necessario e proporzionato rispetto all’obiettivo perseguito, senza dover analizzare ogni singolo aiuto. Il Tribunale aveva correttamente controllato l’attendibilità e la significatività del campione di gare d’appalto; inoltre, il Regno di Spagna non aveva dimostrato errori manifesti in tale valutazione né aveva indicato con precisione in che modo il Tribunale avrebbe colmato lacune della decisione impugnata.

Portata della decisione e dispositivo

La Corte conferma quindi che la sentenza del Tribunale non è viziata da errori di diritto e respinge integralmente l’impugnazione. In conseguenza della soccombenza, il Regno di Spagna è condannato alle spese.

Principi ricavabili

La pronuncia ribadisce che la qualificazione di un’attività come servizio di interesse generale nel diritto nazionale non basta, da sola, a soddisfare la prima condizione Altmark: occorre un incarico effettivo e chiaramente definito di servizio pubblico. Ribadisce inoltre che, per i regimi di aiuti, la Commissione può fondare la valutazione di compatibilità sull’analisi delle caratteristiche del regime nel suo complesso, mentre il giudice dell’Unione non può sostituire la propria valutazione economica a quella della Commissione se il controllo sugli elementi fattuali è stato correttamente condotto.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statotelevisione digitale terrestreservizi di interesse economico generalecontrollo giurisdizionale delle decisioni della commissionerecupero degli aiuti di stato

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