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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-70/16

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 dicembre 2017. — Comunidad Autónoma de Galicia e Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Televisione digitale – Aiuto alla diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate – Sovvenzione a favore degli operatori di piattaforme di televisione digitale terrestre – Decisione che dichiara le misure di aiuto in parte incompatibili con il mercato interno – Nozione di “aiuto di Stato” – Vantaggio – Servizio di interesse economico generale – Definizione – Margine di discrezionalità degli Stati membri. — Causa C-70/16 P

Giurisprudenza europea62016CJ0070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte annulla la sentenza del Tribunale e, decidendo nel merito, annulla la decisione della Commissione sugli aiuti concessi dalla Spagna per la televisione digitale terrestre nella zona II. Il punto decisivo è l’insufficienza della motivazione sulla selettività della misura, che impediva un controllo giurisdizionale pieno. Le doglianze delle ricorrenti sulla qualifica di aiuto di Stato e sulla definizione del SIEG sono state in gran parte respinte o dichiarate irricevibili, ma non incidono sull’esito finale favorevole alle ricorrenti.

Impugnazione in materia di aiuti di Stato relativi alla diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote della Spagna: annullamento della decisione della Commissione per insufficiente motivazione sulla selettività e per errori nella valutazione del SIEG.

La questione giuridica

La Corte è chiamata a stabilire se il Tribunale abbia correttamente respinto i ricorsi contro la decisione della Commissione che qualificava come aiuto di Stato e dichiarava incompatibili, in parte, le misure spagnole per la TDT nella zona II. In particolare si discute: l’asserita incoerenza tra motivazione e dispositivo della sentenza del Tribunale; la corretta qualificazione della misura come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE; la sufficienza della motivazione e l’accertamento della selettività; nonché l’interpretazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, dell’articolo 14 TFUE e del protocollo n. 26 in relazione alla definizione del servizio di interesse economico generale e al margine discrezionale degli Stati membri.

Principio di diritto

La Corte afferma che una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato deve essere motivata in modo tale da consentire il controllo giurisdizionale, in particolare sulla selettività del vantaggio: non basta affermare che la misura riguarda un settore o una tecnologia, ma occorre spiegare perché gli operatori avvantaggiati si trovino in una situazione comparabile a quella degli esclusi. Nel caso di specie, la motivazione sulla selettività era insufficiente e integrava una violazione delle forme sostanziali; inoltre, le censure relative alla definizione del SIEG sono state in parte irricevibili e in parte infondate. Di conseguenza, la sentenza del Tribunale è stata annullata e, pronunciando definitivamente, la Corte ha annullato anche la decisione della Commissione.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 264 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE
  • Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE
  • Articolo 106, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 14 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 659/1999
  • Regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale
  • Sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00)

Aiuto di Stato per la diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote della Spagna

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta dalla Comunidad Autónoma de Galicia e da Retegal contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione 2014/489/UE della Commissione. La Commissione aveva qualificato come aiuto di Stato e dichiarato in parte incompatibili le misure spagnole destinate alla diffusione della televisione digitale terrestre nella zona II, ordinandone il recupero.

Fatti e contesto normativo nazionale

La controversia nasce nel quadro della transizione spagnola dalla televisione analogica alla TDT, disciplinata dalla Ley 10/2005 e dal Real Decreto 944/2005. Il territorio era stato suddiviso in tre zone; la zona II comprendeva aree remote e meno urbanizzate, pari a circa il 2,5% della popolazione, nelle quali gli operatori privati non avevano investito per assenza di interesse commerciale.

Per assicurare la copertura della TDT, lo Stato spagnolo aveva previsto finanziamenti pubblici e trasferimenti di fondi alle comunità autonome, che avevano poi organizzato gare o affidato a imprese private l’estensione della rete. La misura era stata oggetto di denuncia da parte di SES Astra, concorrente della piattaforma terrestre.

Decisione della Commissione e giudizio del Tribunale

La Commissione aveva avviato la procedura ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE e adottato la decisione controversa, qualificando la misura come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Aveva ritenuto non soddisfatte le condizioni della sentenza Altmark, escludendo inoltre la compatibilità con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e con l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

Dinanzi al Tribunale, le ricorrenti avevano dedotto quattro motivi, relativi alla natura di aiuto della misura, alla compatibilità con il mercato interno, al carattere selettivo e alla qualificazione della Retegal come beneficiaria. Il Tribunale aveva respinto i ricorsi.

Primo motivo di impugnazione: asserita incoerenza tra motivazione e dispositivo

Le ricorrenti sostenevano che il Tribunale, avendo accolto il quarto motivo di primo grado sulla qualificazione della Retegal come beneficiaria di aiuto illegale, avrebbe dovuto annullare parzialmente la decisione della Commissione. La Corte respinge questa censura: il Tribunale non aveva accolto quel motivo, ma lo aveva ritenuto inconferente, poiché i passaggi della decisione contestati fornivano solo informazioni utili al recupero e non costituivano una presa di posizione giuridicamente vincolante sulla situazione della Galizia.

Secondo motivo di impugnazione: qualificazione come aiuto di Stato

Le ricorrenti contestavano il controllo del Tribunale sulla natura economica dell’attività e sostenevano che la rete non fosse commercialmente sfruttabile. La Corte dichiara il motivo irricevibile: le censure miravano in sostanza a rimettere in discussione apprezzamenti di fatto e valutazioni probatorie del Tribunale, senza dimostrare uno snaturamento manifesto dei fatti o del diritto nazionale.

Terzo motivo di impugnazione: motivazione e selettività

Su questo punto la Corte accoglie il motivo. Ricorda che la selettività, quale elemento costitutivo dell’aiuto di Stato, richiede di verificare se la misura favorisca talune imprese rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga alla luce dell’obiettivo del regime. La motivazione della decisione della Commissione e della sentenza del Tribunale non spiegava però perché le imprese del settore radiodiffusione, o quelle che usano la tecnologia terrestre, si trovassero in una situazione comparabile rispetto alle imprese di altri settori o rispetto a chi utilizza tecnologie diverse.

La Corte sottolinea che non è sufficiente affermare che una misura riguardi un settore o una zona geografica: occorre una motivazione che consenta il controllo giurisdizionale completo. L’insufficienza motivazionale costituisce violazione di forme sostanziali.

Quarto motivo di impugnazione: SIEG, articolo 106, paragrafo 2, TFUE e margine discrezionale degli Stati membri

Le ricorrenti invocavano il potere discrezionale degli Stati membri nella definizione del servizio di interesse economico generale e contestavano l’interpretazione del diritto nazionale e della sentenza Altmark. La Corte distingue tre capi.

  • Sul primo capo, le censure sono in parte irricevibili e in parte infondate: le ricorrenti si limitavano a criticare l’interpretazione del diritto nazionale senza dimostrare uno snaturamento manifesto; inoltre, il Tribunale aveva correttamente ricordato che, pur nel rispetto di un ampio margine statale, devono sussistere criteri minimi, tra cui un atto che incarichi gli operatori e obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti.
  • Sul secondo capo, la Corte dichiara l’irricevibilità, trattandosi di una censura nuova non proposta al Tribunale.
  • Sul terzo capo, la censura è dichiarata inoperante, poiché il Tribunale aveva comunque respinto l’argomento relativo alla circolare 1/2010 anche nel merito, rilevando che essa non dimostrava la qualificazione del servizio come SIEG ai sensi di Altmark.

Decisione finale e conseguenze sulle spese

Poiché il terzo motivo di impugnazione è accolto, la Corte annulla la sentenza del Tribunale. Esercitando il potere di statuire definitivamente sulla controversia ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto, annulla anche la decisione 2014/489/UE della Commissione per violazione delle forme sostanziali, in particolare per difetto di motivazione sulla selettività.

La Commissione è condannata a sopportare le spese di entrambe le fasi del giudizio; la SES Astra sopporta le proprie spese come interveniente.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

  • la selettività di una misura non può essere affermata in modo apodittico solo perché la misura riguarda un settore o una tecnologia;
  • la motivazione della decisione sugli aiuti di Stato deve consentire un controllo giurisdizionale pieno, specie sulla comparabilità delle situazioni tra beneficiari ed esclusi;
  • nell’ambito dell’impugnazione, la Corte non rivaluta i fatti salvo snaturamento manifesto;
  • gli Stati membri conservano un ampio margine nella definizione dei SIEG, ma tale definizione deve risultare da un incarico chiaro e da obblighi sufficientemente precisi.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statotelecomunicazioniservizi di interesse economico generaleradiodiffusione televisivacontrollo giurisdizionale

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