Corte di giustizia, Sentenza C-102/16
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 20 dicembre 2017. — Vaditrans BVBA contro Belgische Staat. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio). — Rinvio pregiudiziale – Trasporti su strada – Periodi di riposo del conducente – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Articolo 8, paragrafi 6 e 8 – Possibilità di effettuare i periodi di riposo giornalieri e i periodi di riposo settimanali ridotti in trasferta e a bordo del veicolo – Esclusione dei periodi di riposo settimanale regolari. — Causa C-102/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il riposo settimanale regolare dei conducenti di autocarri non può essere svolto nella cabina del veicolo, a differenza del riposo giornaliero e del riposo settimanale ridotto. Ha inoltre escluso che il regolamento n. 561/2006 violi il principio di legalità penale, poiché il divieto risulta sufficientemente determinato e la disciplina sanzionatoria è rimessa agli Stati membri. Non è stato quindi necessario rispondere alla terza questione sul potere degli Stati membri di introdurre un divieto interno analogo.
Trasporti su strada: il riposo settimanale regolare del conducente non può essere effettuato a bordo del veicolo e la disciplina UE non viola il principio di legalità penale
La questione giuridica
Se l’articolo 8, paragrafi 6 e 8, del regolamento (CE) n. 561/2006 debba essere interpretato nel senso che il riposo settimanale regolare non può essere effettuato a bordo del veicolo; in caso affermativo, se tale interpretazione e l’assetto sanzionatorio del regolamento siano compatibili con il principio di legalità dei reati e delle pene di cui all’articolo 49 della Carta; in subordine, se il regolamento consenta agli Stati membri di introdurre nel diritto interno un divieto specifico di effettuare il riposo settimanale regolare a bordo del veicolo.
Principio di diritto
L’articolo 8, paragrafi 6 e 8, del regolamento n. 561/2006 va interpretato nel senso che il conducente non può effettuare il periodo di riposo settimanale regolare a bordo del proprio veicolo, poiché la deroga prevista dall’articolo 8, paragrafo 8, riguarda solo i periodi di riposo giornaliero e i periodi di riposo settimanale ridotti. Tale interpretazione non viola il principio di legalità penale dell’articolo 49 della Carta, perché il regolamento definisce chiaramente il divieto e lascia agli Stati membri solo la scelta delle sanzioni, che devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 561/2006
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 49, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 8, paragrafi 6 e 8, regolamento (CE) n. 561/2006
- Articolo 19, regolamento (CE) n. 561/2006
- Articolo 18, regolamento (CE) n. 561/2006
Riposo settimanale regolare a bordo del veicolo e legalità penale nel settore dei trasporti su strada
La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Raad van State belga nell’ambito di una controversia tra Vaditrans BVBA e lo Stato belga. La questione riguarda l’interpretazione del regolamento (CE) n. 561/2006 sui periodi di guida e riposo dei conducenti e, in particolare, la legittimità di una sanzione nazionale per chi effettui il riposo settimanale regolare all’interno del veicolo.
Fatti e procedimento principale
Vaditrans ha chiesto l’annullamento di un regio decreto belga del 19 aprile 2014 che prevedeva una sanzione di 1.800 euro per il conducente di camion che svolgesse il periodo di riposo settimanale regolare nel veicolo anziché in altro luogo. La società sosteneva che il decreto fosse incompatibile con il principio di legalità penale, perché il regolamento UE non prevedeva espressamente un divieto del genere. Il giudice del rinvio ha ritenuto dubbia l’interpretazione accolta dal diritto belga e ha sottoposto tre questioni alla Corte.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 17 del regolamento n. 561/2006, relativo al miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza stradale;
- l’articolo 1 del regolamento, che ne definisce gli obiettivi;
- l’articolo 4, lettere f), g) e h), che definisce il concetto di riposo, di riposo giornaliero e di riposo settimanale, distinguendo tra periodi regolari e ridotti;
- l’articolo 8, paragrafo 6, che disciplina i riposi settimanali effettuabili in due settimane consecutive;
- l’articolo 8, paragrafo 8, che consente, in trasferta, di effettuare nel veicolo i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti, purché il mezzo sia dotato di idonee attrezzature e sia in sosta;
- l’articolo 19, che impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie;
- l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, invocato in relazione al principio di legalità penale.
Prima questione: interpretazione dell’articolo 8, paragrafi 6 e 8
La Corte, seguendo un’interpretazione letterale, sistematica, teleologica e storica, afferma che il testo dell’articolo 8, paragrafo 8, menziona soltanto i periodi di riposo giornaliero e i periodi di riposo settimanale ridotti. Ne consegue che il riposo settimanale regolare è escluso dalla deroga e non può essere effettuato a bordo del veicolo.
La Corte valorizza anche la struttura del regolamento:
- l’articolo 4 distingue chiaramente tra riposo giornaliero e riposo settimanale, e tra versioni regolari e ridotte;
- l’articolo 8, paragrafo 6, menziona espressamente sia il riposo settimanale regolare sia quello ridotto;
- se il legislatore avesse voluto includere anche il riposo settimanale regolare nell’articolo 8, paragrafo 8, avrebbe usato la formula generale "periodi di riposo settimanali".
La Corte richiama inoltre la genesi della disposizione: la proposta iniziale della Commissione comprendeva tutti i periodi di riposo, ma il Parlamento europeo ha poi escluso il riposo settimanale regolare per ragioni connesse all’igiene e al benessere dei conducenti, e il testo finale ha recepito tale scelta. La conclusione è coerente con gli obiettivi del regolamento, ossia il miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza stradale, poiché la cabina del camion non è considerata luogo idoneo per periodi di riposo più lunghi.
Seconda questione: principio di legalità penale e validità del regolamento
La Corte esclude che il regolamento violi l’articolo 49 della Carta. Il principio di legalità richiede che la norma definisca chiaramente infrazioni e sanzioni, ma ciò è soddisfatto quando il destinatario può conoscere, dal testo e dall’interpretazione giurisprudenziale, quali condotte siano vietate.
La Corte rileva che:
- il regolamento contiene il divieto sostanziale, ma non le sanzioni;
- l’articolo 19 lascia agli Stati membri la scelta delle sanzioni, purché siano effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie;
- il potere sanzionatorio nazionale è compatibile con il diritto UE, che in mancanza di una sanzione specifica consente agli Stati membri di adottare misure idonee ad assicurare l’effettività della normativa.
Ne deriva che non emerge alcun elemento idoneo a mettere in discussione la validità del regolamento alla luce del principio di legalità penale.
Terza questione non esaminata
Poiché la risposta alla prima questione è stata affermativa, la Corte ha ritenuto superfluo pronunciarsi sulla terza questione, relativa alla possibilità per gli Stati membri di introdurre nel diritto interno un divieto specifico corrispondente.
Dispositivo e portata pratica
La Corte dichiara che il riposo settimanale regolare non può essere effettuato a bordo del veicolo e che il regolamento n. 561/2006 non è invalido per violazione dell’articolo 49 della Carta. La decisione conferma quindi la legittimità di sanzioni nazionali che reprimano tale condotta, purché rispettino i requisiti di effettività, proporzionalità, dissuasività e non discriminazione.
Principio affermato
Nel sistema del regolamento n. 561/2006, la deroga che consente di effettuare il riposo nel veicolo riguarda solo il riposo giornaliero e il riposo settimanale ridotto; il riposo settimanale regolare deve invece essere svolto fuori dal veicolo. Tale regola è sufficientemente chiara da rispettare il principio di legalità penale, mentre la determinazione delle sanzioni resta affidata agli Stati membri nei limiti fissati dall’articolo 19 del regolamento.
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