Sentenza n. 1322/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 306/2024 del Tribunale di Rimini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 306/2024 del Tribunale di Rimini, munito di esecutorietà
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini, munito di decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e notificato al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Nonostante la notifica e la scadenza del termine, il Ministero è rimasto inadempiente. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni del decreto ingiuntivo, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo, ove non già pagate, le spese legali liquidate dal giudice ordinario e quelle del giudizio di ottemperanza. L'esecuzione deve avvenire entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da lui delegato, provvederà in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi sessanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del titolo e predisporre misure sostitutive in caso di ulteriore inadempimento.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo munito del decreto di esecutorietà è stato considerato titolo esecutivo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una pubblica amministrazione e munito del decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. può essere fatto valere in sede di ottemperanza quando l'amministrazione, dopo la notificazione del titolo e la decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, rimanga inadempiente.
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata l'inerzia dell'amministrazione rispetto a un titolo esecutivo giudiziale, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza di parte in caso di ulteriore inadempimento.
- L'ordine di esecuzione deve comprendere le somme ancora dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già corrisposto, incluse le spese legali liquidate nel giudizio presupposto e quelle del giudizio di ottemperanza, ove non già pagate.
Come è indicizzato
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