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Sentenza

Sentenza n. 4575/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento di diniego Prot. n. 2633/2024, emesso dal Consolato Generale d’Italia a Jerevan in data 18.11.2024 e notificato in data 22.11.2024 avente ad oggetto il diniego del visto per motivi di “lavoro autonomo” in favore del ricorrente e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali a quello sopra indicato, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202500542

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego consolare di visto per lavoro autonomo, motivato dalla traduzione incompleta degli estratti conto, dalla ritenuta carenza di interesse dell'attività per l'economia italiana e dall'insufficiente dimostrazione del reddito

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il visto per esercitare in Italia servizi di consulenza nel settore del management. Ha dedotto di avere prodotto la documentazione richiesta, inclusi l'attestazione dei parametri economico-finanziari, i nulla osta della Camera di commercio e della Questura di Milano, l'iscrizione presso un'associazione professionale, la prova di redditi leciti superiori alla soglia prevista per l'esenzione dalla spesa sanitaria, gli estratti conto, la dichiarazione di disponibilità dell'alloggio e i titoli di studio. Dopo il preavviso di rigetto, al quale aveva presentato osservazioni e documentazione integrativa, il Consolato ha negato il visto per quattro ragioni: mancata traduzione integrale degli estratti conto; asserita assenza di interesse dell'attività per l'economia italiana; mancata dimostrazione di un reddito annuo di euro 17.700; mancata indicazione del reddito imponibile nella certificazione fiscale. Il primo motivo ha denunciato illogicità, irragionevolezza, travisamento, violazione del divieto di aggravamento del procedimento, del legittimo affidamento e dell'art. 10-bis l. 241/1990, contestando la richiesta di traduzione integrale degli estratti conto. Il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 26 d.lgs. 286/1998, eccesso di potere, erronea valutazione dei fatti e violazione dell'art. 10-bis, quanto alla carenza di interesse per l'economia italiana, motivo non indicato nel preavviso di rigetto. Il terzo ha censurato la violazione dell'art. 26, comma 3, d.lgs. 286/1998 e del d.i. n. 850/2011, nonché l'erronea valutazione della documentazione relativa al reddito e alla certificazione fiscale. Il ricorrente ha inoltre formulato una domanda risarcitoria solo nelle conclusioni del ricorso, senza specifica motivazione.

La decisione

Il ricorso è stato accolto quanto alla domanda di annullamento. Il primo motivo è stato ritenuto fondato perché la certificazione dei saldi disponibili, tradotta in inglese e non contestata quanto alla genuinità, insieme alla restante documentazione, dimostrava i requisiti economici richiesti. La pretesa ulteriore traduzione integrale degli estratti conto è stata giudicata irragionevole e non adeguatamente evidenziata nel preavviso di rigetto, sicché la questione avrebbe potuto essere chiarita nel contraddittorio procedimentale. Il secondo motivo è stato accolto sia per violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, poiché la carenza di interesse dell'attività per l'economia italiana non era stata indicata nel preavviso e non era sopravvenuta a seguito delle osservazioni dell'interessato, sia per eccesso di potere: la motivazione era apodittica e risultava non coerente con diverse valutazioni svolte in casi analoghi da sedi diplomatiche italiane. Il terzo motivo è stato accolto perché la dichiarazione del datore di lavoro, l'attestazione dell'autorità fiscale armena e gli estratti conto dimostravano un reddito annuo ampiamente superiore sia alla soglia indicata dalla Camera di commercio sia a quella prevista per l'esenzione dalla spesa sanitaria. Il TAR ha inoltre ritenuto non comprensibile quale utilità ulteriore avrebbe avuto l'indicazione del reddito imponibile nella certificazione fiscale. Le argomentazioni aggiunte dall'Amministrazione nella relazione depositata in giudizio, se estranee alla motivazione dell'atto, sono state qualificate come motivazione postuma indebita e quindi non considerate. Il provvedimento è stato annullato. La domanda risarcitoria, proposta soltanto nelle conclusioni e priva di argomentazione, è stata respinta. L'Amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 d.lgs. 286/1998

    «lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale [...] deve [...] dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività [...]»

    La disciplina richiede la dimostrazione delle risorse adeguate, dei requisiti per l'esercizio dell'attività e, per il lavoratore non appartenente all'Unione europea, di un alloggio idoneo e di un reddito annuo leciti superiore alla soglia prevista per l'esenzione dalla spesa sanitaria.

  • art. 26, comma 3, d.lgs. 286/1998

    «Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria»

    La prova del reddito lecito può essere fornita mediante documentazione idonea e genuina; nel caso concreto, dichiarazione del datore di lavoro, attestazione dell'autorità fiscale e documentazione bancaria sono state ritenute sufficienti.

  • art. 39, comma 3, d.P.R. 394/1999

    «lo straniero è tenuto ad acquisire [...] l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività»

    L'attestazione dei parametri economico-finanziari costituisce il riferimento per la disponibilità delle risorse necessarie all'attività autonoma, anche quando non sia richiesto uno specifico titolo abilitativo.

  • art. 39, comma 5, d.P.R. 394/1999

    «[...] l'attestazione della Camera di commercio [...] devono essere presentate [...] alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nullaosta provvisorio ai fini dell'ingresso»

    Il nulla osta provvisorio della Questura e la documentazione prodotta per il suo rilascio rientrano nella documentazione rilevante per la domanda di visto.

  • paragrafo 7, decreto interministeriale n. 850 dell'11 maggio 2011

    «Il visto per lavoro autonomo consente l'ingresso in Italia [...] allo straniero che intenda esercitare un'attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato»

    I requisiti del visto per lavoro autonomo sono quelli stabiliti dall'art. 26 d.lgs. 286/1998 e dagli artt. 39 e 40 d.P.R. 394/1999, inclusi alloggio idoneo, reddito lecito e nulla osta provvisorio.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L'amministrazione non può fondare il diniego su un motivo ostativo non indicato nel preavviso di rigetto quando tale motivo era già rilevabile all'origine e non è emerso dal contraddittorio procedimentale.

Massime di principio

  • Nel procedimento per il rilascio del visto per lavoro autonomo, l'amministrazione deve valutare complessivamente la documentazione idonea e genuina prodotta per dimostrare le risorse finanziarie e il reddito lecito; non può imporre adempimenti documentali ulteriori e irragionevoli, quali la traduzione integrale di estratti conto, quando altri documenti tradotti consentano di verificare il requisito economico.
  • La violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 ricorre quando il diniego introduce un motivo ostativo già rilevabile al momento del preavviso e non rappresentato all'interessato, poiché il contraddittorio procedimentale deve consentire una partecipazione effettiva sulle ragioni potenzialmente ostative all'accoglimento.
  • La motivazione amministrativa sulla carenza di interesse dell'attività per l'economia italiana non può essere meramente apodittica; deve esplicitare le ragioni della valutazione e confrontarsi con gli elementi rilevanti, anche alla luce di eventuali valutazioni difformi svolte in casi analoghi.
  • La documentazione bancaria, la dichiarazione del datore di lavoro e l'attestazione dell'autorità fiscale possono concorrere a dimostrare il reddito annuo lecito richiesto per il visto per lavoro autonomo, quando la loro genuinità non sia contestata e gli importi risultino superiori alle soglie normative applicabili.
  • Nel giudizio amministrativo l'amministrazione non può integrare ex post la motivazione del provvedimento impugnato mediante argomentazioni contenute nella relazione difensiva o depositata in giudizio, quando tali argomentazioni siano estranee alle ragioni espresse nell'atto.
  • La domanda risarcitoria formulata soltanto nelle conclusioni e priva di allegazioni e argomentazioni sui presupposti della responsabilità non può essere accolta, anche quando sia annullato il provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di poterePartecipazione procedimentale

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