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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 632/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli n.2250/20 che aveva confermato le condanne pronunciate in primo grado. I ricorrenti contestavano: 1) il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria con nuova perizia grafologica sulla firma del presunto atto di trasferimento della Ferrari e il rifiuto dell'esame di un teste; 2) la valutazione della credibilità della persona offesa Nicola Giannini e la carenza di riscontri a sostegno delle sue dichiarazioni; 3) l'erronea qualificazione giuridica dei fatti (contestazione della rilevanza dell'art. 393 cod. pen. rispetto alla fattispecie contestata); 4) la non sussistenza dell'aggravante di matrice camorristica (art. 7 L. 203/1991, ora richiamata nel nuovo art. 415-bis); 5) vizi nella motivazione circa il riconoscimento della recidiva e il rifiuto delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi di Sacco Gennaro, Sacco Almerico e Sacco Carmine inammissibili e ha ritenuto inammissibili nella restante parte i motivi proposti dagli stessi e da Squillace, eccetto un motivo di Squillace relativo alla recidiva. Per Squillace la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della recidiva e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio sul punto. Per il resto la condanna di merito è stata ritenuta irrevocabile; i tre Sacco sono confermati nelle condanne, condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Le censure sulla rinnovazione della perizia, sulla valutazione della credibilità della persona offesa, sulla qualificazione giuridica e sull'aggravante camorristica sono state ritenute manifestamente infondate o non sindacabili in questa sede di legittimità, fatta eccezione per l'annullamento limitato sulla recidiva di Squillace.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Usato per delimitare l'enunciazione dei motivi in motivazione di legittimità; la Corte ha motivato attenendosi ai limiti di questa disposizione nel ridurre l'esposizione dei motivi.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al rigetto di istanze istruttorie in appello; la Corte d'appello ha valutato che non vi era margine per la rinnovazione dell'istruttoria in quanto gli accertamenti di primo grado erano completi.

  • art. 393 cod. pen.

    I ricorrenti sostenevano che le condotte rientrassero nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha ritenuto che dalla ricostruzione probatoria emergesse consapevolezza dell'illegittimità del trasferimento e quindi l'art. 393 non fosse applicabile.

  • art. 628 e art. 629 cod. pen.

    Norme richiamate nell'imputazione per i reati contro il patrimonio; la Corte ha confermato la sussistenza degli elementi costitutivi posti a fondamento della responsabilità penale, come valutato dai giudici di merito.

  • art. 7, L. 203/1991 (richiamata come aggravante di matrice camorristica) e nuovo art. 415-bis c.p.

    I giudici di merito hanno ritenuto sussistente l'aggravante per la forza intimidatrice accresciuta dall'azione in più persone e dal richiamo a un esponente malavitoso; la Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione non carente su questo punto.

  • art. 99, comma 5, cod. pen. e Corte costituzionale n. 185 del 23/07/2015

    Corte costituzionale n. 185 del 23 luglio 2015

    Richiamata per il principio che il riconoscimento della recidiva non puo' essere automaticamente obbligatorio ma va valutato concretamente e individualmente; la Corte di Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito non avesse adeguatamente motivato sulla valutazione concreta della recidiva e ha quindi annullato il riconoscimento della recidiva per Squillace, rinviando per nuovo esame.

  • art. 192 comma 2 cod. proc. pen. e art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamati nel contesto delle censure sulla motivazione di merito e sui limiti del sindacato di legittimità: la Corte ha ricordato che la Cassazione non ridiscute i fatti ma verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione.

Massime di principio

  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello (es. nuova perizia grafologica) è una misura eccezionale: il giudice d'appello può rifiutarla se ritiene che gli accertamenti di primo grado siano completi e consentano una decisione.
  • In sede di Cassazione non è possibile una rivalutazione globale delle prove o proporre una diversa ricostruzione dei fatti; il sindacato è limitato al controllo di legittimità e di adeguatezza logico-giuridica della motivazione.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono essere ritenute sufficienti quando risultino coerenti nel loro complesso e siano sostenute da riscontri esterni, anche se contenenti imprecisioni; eventuali problemi psichici della vittima non rendono automaticamente inattendibili le sue dichiarazioni.
  • La qualificazione dei fatti come esercizio arbitrario di un diritto (art. 393 c.p.) richiede che l'azione abbia una base legale possibile; se emerge consapevolezza dell'illegittimità dell'atto, tale causa di esclusione non opera.
  • L'aggravante di tipo mafioso o di 'forza intimidatrice' richiede elementi obiettivi quali l'azione in più persone, riferimenti a soggetti di rilievo malavitoso o alla zona di operatività, idonei ad aumentare l'effetto intimidatorio.
  • Il riconoscimento della recidiva deve essere motivato concretamente e personalizzato: non basta l'elencazione dei precedenti, la valutazione deve considerare natura, tempi, omogeneità dei reati e altri elementi individualizzanti alla luce del principio costituzionale richiamato dalla giurisprudenza.

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