Cassazione Penale, Sentenza n. 632/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli n.2250/20 che aveva confermato le condanne pronunciate in primo grado. I ricorrenti contestavano: 1) il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria con nuova perizia grafologica sulla firma del presunto atto di trasferimento della Ferrari e il rifiuto dell'esame di un teste; 2) la valutazione della credibilità della persona offesa Nicola Giannini e la carenza di riscontri a sostegno delle sue dichiarazioni; 3) l'erronea qualificazione giuridica dei fatti (contestazione della rilevanza dell'art. 393 cod. pen. rispetto alla fattispecie contestata); 4) la non sussistenza dell'aggravante di matrice camorristica (art. 7 L. 203/1991, ora richiamata nel nuovo art. 415-bis); 5) vizi nella motivazione circa il riconoscimento della recidiva e il rifiuto delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi di Sacco Gennaro, Sacco Almerico e Sacco Carmine inammissibili e ha ritenuto inammissibili nella restante parte i motivi proposti dagli stessi e da Squillace, eccetto un motivo di Squillace relativo alla recidiva. Per Squillace la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della recidiva e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio sul punto. Per il resto la condanna di merito è stata ritenuta irrevocabile; i tre Sacco sono confermati nelle condanne, condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Le censure sulla rinnovazione della perizia, sulla valutazione della credibilità della persona offesa, sulla qualificazione giuridica e sull'aggravante camorristica sono state ritenute manifestamente infondate o non sindacabili in questa sede di legittimità, fatta eccezione per l'annullamento limitato sulla recidiva di Squillace.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Usato per delimitare l'enunciazione dei motivi in motivazione di legittimità; la Corte ha motivato attenendosi ai limiti di questa disposizione nel ridurre l'esposizione dei motivi.
art. 507 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al rigetto di istanze istruttorie in appello; la Corte d'appello ha valutato che non vi era margine per la rinnovazione dell'istruttoria in quanto gli accertamenti di primo grado erano completi.
art. 393 cod. pen.
I ricorrenti sostenevano che le condotte rientrassero nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha ritenuto che dalla ricostruzione probatoria emergesse consapevolezza dell'illegittimità del trasferimento e quindi l'art. 393 non fosse applicabile.
art. 628 e art. 629 cod. pen.
Norme richiamate nell'imputazione per i reati contro il patrimonio; la Corte ha confermato la sussistenza degli elementi costitutivi posti a fondamento della responsabilità penale, come valutato dai giudici di merito.
art. 7, L. 203/1991 (richiamata come aggravante di matrice camorristica) e nuovo art. 415-bis c.p.
I giudici di merito hanno ritenuto sussistente l'aggravante per la forza intimidatrice accresciuta dall'azione in più persone e dal richiamo a un esponente malavitoso; la Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione non carente su questo punto.
art. 99, comma 5, cod. pen. e Corte costituzionale n. 185 del 23/07/2015
Corte costituzionale n. 185 del 23 luglio 2015
Richiamata per il principio che il riconoscimento della recidiva non puo' essere automaticamente obbligatorio ma va valutato concretamente e individualmente; la Corte di Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito non avesse adeguatamente motivato sulla valutazione concreta della recidiva e ha quindi annullato il riconoscimento della recidiva per Squillace, rinviando per nuovo esame.
art. 192 comma 2 cod. proc. pen. e art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamati nel contesto delle censure sulla motivazione di merito e sui limiti del sindacato di legittimità: la Corte ha ricordato che la Cassazione non ridiscute i fatti ma verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello (es. nuova perizia grafologica) è una misura eccezionale: il giudice d'appello può rifiutarla se ritiene che gli accertamenti di primo grado siano completi e consentano una decisione.
- In sede di Cassazione non è possibile una rivalutazione globale delle prove o proporre una diversa ricostruzione dei fatti; il sindacato è limitato al controllo di legittimità e di adeguatezza logico-giuridica della motivazione.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono essere ritenute sufficienti quando risultino coerenti nel loro complesso e siano sostenute da riscontri esterni, anche se contenenti imprecisioni; eventuali problemi psichici della vittima non rendono automaticamente inattendibili le sue dichiarazioni.
- La qualificazione dei fatti come esercizio arbitrario di un diritto (art. 393 c.p.) richiede che l'azione abbia una base legale possibile; se emerge consapevolezza dell'illegittimità dell'atto, tale causa di esclusione non opera.
- L'aggravante di tipo mafioso o di 'forza intimidatrice' richiede elementi obiettivi quali l'azione in più persone, riferimenti a soggetti di rilievo malavitoso o alla zona di operatività, idonei ad aumentare l'effetto intimidatorio.
- Il riconoscimento della recidiva deve essere motivato concretamente e personalizzato: non basta l'elencazione dei precedenti, la valutazione deve considerare natura, tempi, omogeneità dei reati e altri elementi individualizzanti alla luce del principio costituzionale richiamato dalla giurisprudenza.
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