Cassazione Penale, Sentenza n. 10333/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato continuato di truffa (art. 640 c.p.). Il ricorrente ha dedotto: 1) vizio di motivazione e mancata prova degli artifici e raggiri; 2) mancata riqualificazione della condotta in appropriazione indebita (art. 646 c.p.); 3) improcedibilità per querela tardiva; 4) estinzione per prescrizione e calcolo errato dei periodi di sospensione della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e sostanzialmente una replica delle doglianze di merito già valutate dai giudici di merito; ha inoltre escluso la rilevabilità in cassazione dei motivi non prospettati in appello (secondo e terzo motivo). Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la datazione del reato indicata nel capo d'imputazione è ritenuta coerente con le dichiarazioni delle persone offese e la prescrizione, calcolata con le sospensioni debitamente valutate, sarebbe maturata successivamente alla sentenza di appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
La norma sul reato di truffa è stata applicata per la condanna: la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi delittuosi (artifici, raggiri e il conseguente inganno che ha indotto le vittime a versare denaro), fondando la decisione sulle dichiarazioni delle persone offese e su riscontri documentali.
art. 646 cod. pen.
Richiamato dalla difesa per la possibile riqualificazione in appropriazione indebita; la Corte ha ritenuto la questione nuova in cassazione (non dedotta in appello) e comunque non provata, confermando la qualificazione come truffa.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo relativo alla presunta tardività della querela; la Corte ha considerato la questione non idonea ad essere rilevata in cassazione se non proposta in appello, e ha ritenuto infondata l'affermazione della tardività rispetto agli elementi processuali.
art. 159 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla sospensione dei termini di prescrizione per legittimo impedimento del difensore; la Corte ha ritenuto correttamente quantificata la sospensione e ha così escluso l'estinzione per prescrizione antecedente alla sentenza impugnata.
art. 157 cod. pen.
Usato nella determinazione dei termini massimi di prescrizione ai fini del calcolo complessivo della estinzione per prescrizione; la Corte ha valutato che i termini sono scaduti dopo la pronuncia di appello.
art. 161 cod. pen.
Richiamato insieme all'art. 157 per il calcolo del termine di prescrizione e per verificare la maturazione della prescrizione rispetto alle date processuali rilevanti.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Ricordato come limite del giudizio di legittimità: la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o la valutazione delle prove fatta dal giudice del merito salvo vizio di motivazione formale o manifesta contraddizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna del ricorrente alle spese del procedimento di cassazione e per la comminazione dell'ammenda (euro 3.000) alla cassa delle ammende a titolo equitativo per la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In cassazione non è ammesso limitarsi a ripetere le stesse doglianze di merito già proposte in appello: i motivi devono essere specifici e mirare a errori di diritto o gravi vizi motivazionali.
- La valutazione della credibilità delle dichiarazioni delle persone offese è, di regola, questione di merito e non è rivedibile dalla Cassazione salvo che emergano manifeste contraddizioni o assoluta carenza motivazionale.
- Questioni non sollevate in appello (ad es. riqualificazione del reato o eccezioni procedurali determinate da fatti noti alle parti) non possono normalmente essere proposte per la prima volta in cassazione e saranno dichiarate inammissibili.
- Per contestare efficacemente una qualificazione come truffa e ottenere la riqualificazione in appropriazione indebita occorre dimostrare l'assenza dell'elemento soggettivo del raggiro e che i versamenti siano stati effettuati liberamente e senza inganno; l'argomentazione meramente prospettica o documentale, se non proposta nei gradi precedenti, rischia di non essere esaminata in Cassazione.
- La prescrizione va calcolata con attenzione includendo i periodi di sospensione e i rinvii per legittimo impedimento: eccezioni tardive sulla prescrizione possono risultare prive di efficacia se la prescrizione è maturata dopo la pronuncia impugnata.
- Quando si impugna una decisione penale è fondamentale documentare specificamente gli errori giuridici contestati e collegare tali errori alle parti contraddittorie della motivazione per evitare l'inammissibilità del ricorso.
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