Cassazione Penale, Sentenza n. 11233/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per due reati di minaccia grave (26/10/2015 e 09/01/2016) e due reati di lesioni personali (stesse date). Deduceva: 1) vizio per erronea applicazione della legge penale (artt. 178, 179 e 529 c.p.p.), sostenendo che l'azione penale rispetto ai fatti del 26/10/2015 fosse infondata per difetto della condizione di procedibilità, perché la querela della persona offesa sarebbe stata presentata solo il 09/01/2016 e volta a punire i soli fatti di quella data; 2) vizio per mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, nonché per eccessiva entità della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Motivo: la sentenza impugnata è del 29/10/2021 con deposito della motivazione il 04/11/2021; il termine di 30 giorni per proporre ricorso iniziava il 14/11/2021, ma il ricorso è stato depositato l'11/02/2022, oltre il termine utile. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato (con liquidazione da parte della Corte di appello di Napoli).
Norme richiamate
art. 178 c.p.p.
Norma menzionata dal ricorrente in rapporto alla querela e alle condizioni di procedibilità; nel testo non è data una citazione testuale, ma risulta invocata per sostenere che l'azione penale sui fatti del 26/10/2015 non fosse procedibile.
art. 179 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 178 in tema di querela e procedibilità; dal provvedimento non emerge un'applicazione concreta della norma perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.
art. 529 c.p.p.
Norma processuale richiamata nel primo motivo di ricorso (presumibilmente in relazione alla impugnazione per violazioni procedurali); il giudice di legittimità non entra nel merito per l'inammissibilità temporale.
art. 544, comma 2, c.p.p.
Interpretato come norma che consente il deposito motivato entro quindici giorni dalla pronuncia; qui è stata applicata per determinare l'inizio del decorso del termine per impugnare (il deposito della motivazione avvenuto il 04/11/2021 fa decorrere il termine dei 30 giorni dal 14/11/2021).
art. 616 c.p.p.
Applicato per disporre la sanzione pecuniaria a carico della parte che propone ricorso inammissibile; la Corte lo ha usato per imporre la somma di euro 3.000,00 alla ricorrente.
artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamati in relazione alla liquidazione e al decreto di pagamento delle spese a favore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha disposto la rifusione delle spese nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello.
Massime di principio
- I termini per proporre ricorso in Cassazione sono perentori: il conteggio decorre dal deposito della motivazione se la sentenza è stata pronunciata con riserva; verificare sempre la data di deposito della motivazione per calcolare il termine di impugnazione.
- La tardività nell'impugnazione comporta l'inammissibilità e conseguenti sanzioni pecuniarie e spese processuali (art. 616 c.p.p.), indipendentemente dal merito delle doglianze sottoposte.
- Questioni sostanziali (es.: difetto di procedibilità per mancanza di querela o riconoscimento della particolare tenuità del fatto) vanno valorizzate solo dopo aver assicurato la tempestività dell'impugnazione; se il ricorso è inammissibile per termini, il merito non viene esaminato.
- In materia di procedibilità per reati procedibili a querela, è essenziale valutare il contenuto e la data della querela: se la querela riferisce espressamente solo a fatti successivi, può da sola ostare all'esercizio dell'azione penale per fatti anteriori, ma tale eccezione deve essere dedotta e valutata nel merito del giudizio, previa ammissibilità dell'impugnazione.
- La difesa deve curare con attenzione la modalità e i termini di deposito del ricorso (compreso il momento di decorrenza) e, se necessario, documentare tempestivamente eventuali cause ostative al decorso (es.: notifiche, irregolarità) per evitare la declaratoria di inammissibilità.
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