Sentenza n. 736/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Pavia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Pavia, passata in giudicato, relativa all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Pavia che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuirle, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per il valore complessivo di euro 2.500,00. La sentenza risultava passata in giudicato, notificata all'Amministrazione e corredata dall'attestazione prevista dalla normativa processuale. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, la ricorrente ha chiesto al TAR di ordinare l'esecuzione del giudicato, di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e di condannare l'Amministrazione alle spese. Il Ministero si è costituito senza fornire un'adeguata contestazione della pretesa. La ricorrente ha inoltre esposto i conteggi delle somme dovute, comprensivi degli accessori e degli interessi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'adempimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il pagamento deve comprendere le somme stabilite nel titolo giudiziale, detratte quelle eventualmente già versate, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nel provvedimento, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il credito, la cui consistenza deriva dal titolo, dalla legge e dagli eventuali pagamenti già effettuati; pertanto, i conteggi della creditrice non vincolano l'Amministrazione quanto all'esatta determinazione del capitale residuo e degli interessi, che devono essere verificati secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c. È stato ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le Amministrazioni statali prima dell'avvio del recupero coattivo. Per l'eventuale perdurante inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire nei successivi 120 giorni. Il commissario dovrà determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, ove necessario, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo; il TAR ha ritenuto tale termine decorso.
artt. 1282 e 1283 c.c.
I conteggi degli interessi esposti dal creditore non vincolano l'Amministrazione: capitale, misura e decorrenza degli interessi devono essere determinati secondo il titolo giudiziale e le disposizioni codicistiche applicabili.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano, unitamente all'art. 93 c.p.c., la regolazione delle spese e la relativa distrazione nel processo amministrativo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può imporre all'Amministrazione l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il titolo sia stato notificato e l'Amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
- L'ottemperanza ha funzione esecutiva e non costitutiva del credito: l'esatta entità della somma dovuta deve essere ricavata dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali, senza che i conteggi unilaterali del creditore siano vincolanti per l'Amministrazione.
- Quando il giudicato impone il pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di ulteriore inerzia.
- Prima di avviare il recupero coattivo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pertinente, incaricandolo di determinare il dovuto e di adottare gli atti contabili necessari all'esecuzione senza riconoscimento di un compenso aggiuntivo quando l'attività rientri nei suoi compiti istituzionali.
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